Regolamento (CEE) n. 1380/87 della Commissione del 20 maggio 1987 relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni approvati a titolo della distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 603/87
Gazzetta ufficiale n. L 132 del 21/05/1987 pag. 0008 - 0008
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1380/87 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 1987 relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni approvati a titolo della distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 603/87 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 41, paragrafo 10, considerando che il regolamento (CEE) n. 603/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista dall'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1986/1987 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1072/87 (3) prevede, all'articolo 5, paragrafo 2, un meccanismo che consente di mantenere entro il limite di un determinato quantitativo il volume totale di vino da tavola che può essere consegnato a tale distillazione; considerando che dalle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri risulta che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione dei contratti e delle dichiarazioni di consegna agli organismi d'intervento, la quantità totale di vino da tavola che figura in tali contratti e dichiarazioni supera di circa 1,13 milioni di hl la quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 603/87 ritenuta sufficiente ai fini del risanamento del mercato; che, in tali condizioni, è opportuno applicare la disposizione che consente di limitare la distillazione alla quantità prevista e ridurre pertanto nella stessa proporzione i quantitativi che figurano in ogni contratto e dichiarazione; considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, dello stesso regolamento, ciascun produttore non può consegnare un quantitativo di vino da tavola inferiore a 5 hl; che è pertanto necessario prevedere che, qualora la riduzione applicabile ad un contratto dia luogo alla consegna di un quantitativo inferiore a tale limite, il quantitativo che può essere consegnato sia uguale a 5 hl; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La quantità di vino da tavola che può essere consegnata alla distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 603/87 è uguale al 78 % della quantità che figura in ogni contratto o dichiarazione presentati per l'approvazione. Tuttavia, se la quantità risultante dall'applicazione di tale percentuale è inferiore a 5 hl, la quantità che può essere consegnata è uguale, a 5 hl. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 53. (3) GU n. L 104 del 16. 4. 1987, pag. 18.