Regolamento (CEE) n. 1365/87 del Consiglio del 18 maggio 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 4034/86 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile
Gazzetta ufficiale n. L 129 del 19/05/1987 pag. 0015 - 0016
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1365/87 DEL CONSIGLIO del 18 maggio 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 4034/86 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11, vista la proposta delle Commissione, considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale delle catture ammissibile (TAC) per le popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, la parte disponibile per la Comunità nonché le condizioni specifiche alle quali le catture devono essere effettuate; che, a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, la parte disponibile per la Comunità viene ripartita tra gli Stati membri; considerando che il regolamento (CEE) n. 4034/86 (2) ha fissato, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile; considerando che il regolamento (CEE) n. 4034/86 ha fissato la parte disponibile per la Comunità per quanto riguarda la popolazione di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell'isola degli Orsi (divisione CIEM II b); considerando che la pesca, per detta parte della Comunità, può aver luogo solamente in seguito a ripartizione tra gli Stati membri; considerando che, per assicurare una gestione efficace, occorre ripartire le possibilità di cattura tra gli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca; che, nella fattispecie, questa ripartizione deve essere effettuata in modo da riflettere un rapporto equo tra i diritti di cui può prevalersi ogni Stato membro e le situazioni strutturali che si sono sviluppate in queste circostanze; considerando che la ripartizione della quota parte della popolazione di merluzzo bianco disponibile per la Comunità nella zona in questione non pregiudica in nessun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I dati relativi al merluzzo bianco della divisione CIEM II b, figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 4034/86, sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39. ALLEGATO 1,3.4.5 // // // // Riserva // Stato membro // Contingente 1987 (in tonnellate) // // 1.2.3.4.5 // Specie // Regione geografica // Zona // // // // // // // // Merluzzo bianco // Spitzberg e isola degli Orsi // II b // Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Disponibile per gli Stati membri // 3 200 10 900 1 800 2 300 2 700 100 (1) // // // // Totale CEE // 21 000 // // // // // (1) Tranne che per Germania, Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito.