Regolamento (CEE) n. 1351/87 della Commissione del 15 maggio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1868/77 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/75 relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 16/05/1987 pag. 0018 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0143
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0143
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1351/87 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1868/77 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/75 relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3494/86 (2), in particolare gli articoli 2, 3 e 17, considerando che il regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3759/85 (4), prevede le modalità di applicazione di talune norme relative alla produzione e alla commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini; considerando che tali modalità vanno adattate per conformarsi alle recenti modifiche del regolamento (CEE) n. 2782/75 in ordine al marcaggio delle uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini; che tali disposizioni dovrebbero tenere nel debito conto la diversità delle situazioni nei vari Stati membri e prevedere i metodi più economici da utilizzare per il marcaggio delle uova, pur garantendo controlli adeguati ed efficaci ed evitando distorsioni di concorrenza; considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1868/77 è modificato come segue: 1. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 2 1. Il marcaggio individuale delle uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini deve essere effettuato nell'azienda produttrice che appone sulle uova il proprio numero distintivo. I caratteri utilizzati sono marcati in inchiostro indelebile di colore nero e devono avere un'altezza minima di 2 mm e una larghezza minima di 1 mm. 2. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare, in via derogativa, un marcaggio delle uova da cova diverso da quello di cui al paragrafo 1, alla condizione che esso sia effettuato con inchiostro nero indelebile, chiaramente visibile e che copra un'area di 10 mm2. Il marcaggio deve essere effettuato prima che le uova siano poste nell'incubatrice, nell'azienda di produzione oppure presso l'incubatoio. Qualsiasi imballaggio o tipo di contenitore da utilizzare per il trasporto di tali uova recherà il numero distintivo dell'azienda produttrice. Lo Stato membro che ricorra a questa facoltà ne informa gli altri Stati membri e la Commissione e comunica loro le disposizioni prese a tale fine. 3. Le sole uova da cova marcate a norma del paragrafo 1 o 2 possono essere trasportate o commercializzate fra gli Stati membri. » 2. All'articolo 3, i termini « e sulle fascette » sono soppressi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100. (2) GU n. L 323 del 18. 11. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 209 del 17. 8. 1977, pag. 1. (4) GU n. L 356 del 31. 12. 1985, pag. 64.