31987R1256

REGOLAMENTO (CEE) N. 1256/87 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono e altri parti e pezzi staccati, delle sottovoci 85.15 A III ex b) e C II c) della tariffa doganale comune, originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio -

Gazzetta ufficiale n. L 119 del 07/05/1987 pag. 0005 - 0006


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1256/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono e altri parti e pezzi staccati, delle sottovoci 85.15 A III ex b) e C II c) della tariffa doganale comune, originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per gli altri apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono e altri parti e pezzi staccati, delle sottovoci 85.15 A III ex b) e C II c) della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 4 000 000 di ECU; che in data 9 aprile 1987 l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Malaysia, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Malaysia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 10 maggio 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Malaysia:

1.2.3 // // // // N. d'ordine // N. della tariffa doganale comune e codice Nimexe // Designazione delle merci // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 10.1060 // 85.15 (Codici Nimexe 85.15-12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 31, 33, 35, 44, 45, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 82, 83, 85, 86, 88, 99) // Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia: apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione e di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: // // // III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: // // // ex b) altri, esclusi gli apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato // // // C. Parti e pezzi staccati: // // // II. altri: // // // c) non

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente nominati // // //