31987R1236

Regolamento (CEE) n. 1236/87 della Commissione del 4 maggio 1987 recante cessazione delle imputazioni al beneficio del massimale tariffario aperto, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio per le macchine automatiche per l' elaborazione dell' informazione della sottovoce 84.53 B della tariffa doganale comune originarie di Singapore

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 05/05/1987 pag. 0005 - 0006


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1236/87 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1987

recante cessazione delle imputazioni al beneficio del massimale tariffario aperto, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione della sottovoce 84.53 B della tariffa doganale comune originarie di Singapore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13, secondo comma,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3599/85, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali, è accordata nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 9 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 31 dicembre 1986, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, della sottovoce 84.53 B della tariffa doganale comune, originarie di Singapore, il massimale individuale era fissato a 13 140 000 ECU; che in data 3 marzo 1987 la somma delle imputazioni effettuate durante l'esercizio preferenziale 1986 e di quelle effettuate dopo il 31 dicembre 1986, concernente le regolarizzazioni di importazioni realizzate durante l'esercizio di cui sopra, ha superato il massimale in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sul suddetto massimale nei confronti di Singapore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dall'8 maggio 1987, le imputazioni sul massimale tariffario aperto con regolamento (CEE) n. 3599/85 relativo ai seguenti prodotti, originari di Singapore, non sono più ammesse:

1.2.3 // // // // N. d'ordine // N. della tariffa doganale comune e codice Nimexe // Designazione delle merci // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 10.1010 // 84.53 (84.53-20, 31, 33, 35, 39, 60, 70, 81, 85, 89, 91, 98) // Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici; macchine per l'inserimento di informazioni su supporto, in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove: // // // B. altri // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 1.