Regolamento (CEE) n. 1171/87 del Consiglio del 28 aprile 1987 relativo alla conclusione dell' accordo che modifica per la seconda volta l' accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo delle coste della Guinea-Bissau
Gazzetta ufficiale n. L 113 del 30/04/1987 pag. 0001 - 0010
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1171/87 DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1987 relativo alla conclusione dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo delle coste della Guinea-Bissau IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 167, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che la Comunità e la Repubblica di Guinea-Bissau hanno condotto negoziati in conformità dell'articolo 17, secondo comma dell'accordo sulla pesca al largo della costa di Guinea-Bissau (3), per determinare le modifiche o le aggiunte da introdurre in detto accordo alla fine del secondo periodo triennale di applicazione del medesimo; considerando che, in seguito ai suddetti negoziati, il 22 maggio 1986 è stato siglato un accordo recante seconda modifica dell'accordo sulla pesca; considerando che, conformemente all'articolo 155, paragrafo 2, lettera b), dell'atto di adesione, spetta al Consiglio determinare le modalità appropriate affinché gli interessi delle Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre, nella fattispecie, determinare le modalità in questione; considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare detto accordo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo delle coste della Guinea-Bissau. Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Per prendere in considerazione gli interessi delle isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1 e, nella misura necessaria all'applicazione dello stesso, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca sono anche applicabili alle navi battenti bandiera della Spagna, registrate, in modo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base) nelle isole Canarie, secondo le condizioni definite nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il terriotrio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (4). Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e procede alla notifica prevista all'articolo 2 dell'accordo (5). Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. C 197 del 6. 8. 1986, pag. 12. (2) GU n. C 283 del 10. 11. 1986, pag. 104. (3) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 34. (4) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1. (5) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.