31987R1094

Regolamento (CEE) n. 1094/87 della Commissione del 21 aprile 1987 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1694/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita dei vitelli

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 22/04/1987 pag. 0017 - 0017


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1094/87 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1987

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1694/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita dei vitelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1346/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio per la nascita di vitelli in Grecia, Irlanda, Italia e Irlanda del Nord, nonché alla concessione di un premio nazionale complementare in Italia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che occorre ritoccare il regolamento (CEE) n. 1694/86 della Commissione, del 30 maggio 1986 (3), che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita dei vitelli, modificato dal regolamento (CEE) n. 381/87 (4), onde tener conto delle ultime modifiche apportate dal Consiglio al summenzionato regolamento (CEE) n. 1346/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1694/86 i termini « dal 28 aprile 1986 al 5 aprile 1987 » sono sostituiti dai seguenti: « dal 6 aprile 1987 al 31 dicembre 1988 ».

Articolo 2

All'articolo 3, i termini « la Grecia » sono soppressi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 6 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 39.

(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 54.

(4) GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 11.