31987R1072

Regolamento (CEE) n. 1072/87 della Commissione del 15 aprile 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 603/87 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all' articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio per la campagna 1986/1987

Gazzetta ufficiale n. L 104 del 16/04/1987 pag. 0018 - 0018


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1072/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 603/87 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio per la campagna 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 41, paragrafo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 603/87 della Commissione (2) prevede all'articolo 2 che i contratti e le dichiarazioni di distillazione devono essere presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 31 marzo 1987; che difficoltà amministrative hanno ritardato la diffusione delle disposizioni nazionali necessarie per l'accettazione dei contratti da parte dell'organismo d'intervento; che è pertanto necessario prorogare il termine suddetto onde consentire a tutti i produttori interessati di presentare i loro contratti, nonché differire altre date limite connesse a tale termine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 603/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, la data del « 31 marzo 1987 » è sostituita da quella del « 21 aprile 1987 ».

2) All'articolo 5:

- al paragrafo 1, la data del « 17 aprile 1987 » è sostituita da quella del « 30 aprile 1987 »;

- al paragrafo 2, la data dell'« 8 maggio 1987 » è sostituita da quella del « 22 maggio 1987 »;

- al paragrafo 3, la data del « 27 maggio 1987 » è sostituita da quella del « 10 giugno 1987 ».

3) All'articolo 6, la data dell'« 8 maggio 1987 » è sostituita da quella del « 25 maggio 1987 ».

4) All'articolo 13:

- al paragrafo 1, la data del « 31 marzo 1987 » è sostituita da quella del « 21 aprile 1987 » e la data del « 27 maggio 1987 » da quella del « 10 giugno 1987 »;

- il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« L'elaborazione del vino alcolizzato può essere effettuata soltanto dopo l'approvazione del contratto e della dichiarazione e in ogni caso non prima del 25 maggio 1987 e non più tardi del 31 luglio 1987 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 53.