Regolamento (CEE) n. 1043/87 della Commissione del 10 aprile 1987 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW originari della Iugoslavia
Gazzetta ufficiale n. L 102 del 14/04/1987 pag. 0005 - 0011
1 799,7 2 287,4 // // // // // //***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1043/87 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 1987 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW originari della Iugoslavia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento, considerando quanto segue: A. Procedura (1) Nell'ottobre 1986, la Commissione ha ricevuto dal Groupement des industries de matériel d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associés (Gimelec), sostenuto dal ZentralVerband der Elektrotechnischen Industrie (Zvei), dalla Rotating Electrical Machines Association (Rema), dalla Fédération des entreprises de l'industrie des fabrications métallurgiques mécaniques, électriques et de la transformation des matières plastique (Fabrimétal) e dall'Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche (Anie), una denuncia relativa all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di alcuni motori elettrici polifase normalizzati, originari della Iugoslavia e al pregiudizio da esse arrecato all'industria comunitaria. I ricorrenti rappresentano una parte notevole della produzione comunitaria totale dei prodotti in oggetto. (2) La denuncia relativa alle importazioni iugoslave è stata presentata dai ricorrenti come domanda di estensione della procedura antidumping precedentemente aperta (2) nei confronti delle importazioni di motori simili originari di Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria e Unione Sovietica. Benché la presente procedura antidumping relativa ai motori elettrici iugoslavi sia una nuova procedura, distinta dalla procedura di riesame di cui sopra, essa riguarda tuttavia gli stessi prodotti; inoltre, nelle due procedure sono stati scelti per la constatazione dei fatti periodi di riferimento praticamente identici. Pertanto, la Commissione ha tratto le sue conclusioni provvisorie sulle importazioni iugoslave interessate tenendo conto, in particolare, delle conclusioni definitive del Consiglio in merito al pregiudizio, alle sue cause e all'interesse della Comunità nel settore in esame, esposte nel regolamento (CEE) n. 864/87 (3). (3) La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante per l'industria comunitaria dei motori elettrici polifase normalizzati in oggetto. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (4), la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, originari della Iugoslavia. (4) I prodotti in oggetto sono i motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, di cui alla sottovoce ex 85.01 B I b) della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 e ex 85.01-36. (5) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura della procedura gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, nonché i ricorrenti, ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere noto per iscritto il loro punto di vista e di chiedere un'audizione. La maggior parte dei produttori comunitari, alcuni importatori, nonché i tre esportatori iugoslavi notoriamente interessati - Rade-Koncar, Sever e Elektrokovina - hanno reso noto per iscritto il loro punto di vista, in particolare per quanto riguarda il pregiudizio e le sue cause. Le informazioni raccolte sono state verificate dalla Commissione nella misura ritenuta necessaria. (6) Ai fini di una determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio, la Commissione ha proceduto ad effettuare controlli in loco presso le seguenti società: - produttori comunitari: - Repubblica federale di Germania: - BBC-Deutschland (Saarbruecken), - Loher (Ruhstorff), - Schorch (Moenchengladbach), - Siemens (Erlangen); - Francia: - BBC-France (Lione), - Leroy-Somer (Angoulême); - Italia: - Ansaldo-Marelli/CEE (Milano), - Electro-Adda (Beverate), - Fimet (Torino), - Lafert (S. Donà di Piave); - esportatori iugoslavi: - Rade-Koncar (Zagabria), - Sever (Subotica), - Elektrokovina (Marburgo). (7) Diversi importatori hanno reso noto per iscritto il loro punto di vista; la Commissione ha inoltre tenuto conto degli argomenti addotti dalle società sottoindicate: - Sermes, Strasburgo, - Rade-Koncar, Milano, - Smem, Monza, - Ceam, Inveruno, - Incontrera & Wenninger, Milano, - Sever Agrovojvodina, Copenaghen, - Sever Agrovojvodina, Monaco, - Sever, Maidstone. (8) Al fine di determinare un eventuale dumping, la Commissione ha preso come periodo di riferimento quello compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1985, utilizzandolo anche per l'esame dei fattori di pregiudizio connessi con i prezzi. B. Definizione dei prodotti (9) I prodotti oggetto della denuncia di dumping sono i motori elettrici a corrente alternata, polifase normalizzati, di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW. Conformemente alle prassi commerciali correnti in questo settore, l'espressione « motori polifase normalizzati » comprende tutti i motori oggetto di norme internazionali, in particolare di quelle della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI). Per i motori in oggetto le norme prevedono le seguenti velocità di rotazione: 3 000 g/min, 1 500 g/min, 1 000 g/min e 750 g/min; le seguenti potenze: di 1,1 - 1,5 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 - 37 - 45 - 55 - 75 kW e le seguenti altezze d'asse: 80 - 90 - 100 - 112 - 132 - 160 - 180 - 200 - 250 - 280 - 315 mm. (10) Dato il grado relativamente elevato di normalizzazione raggiunto, a livello internazionale, nella fabbricazione di questi motori, i motori normalizzati originari della Iugoslavia costituiscono, tipo per tipo, prodotti simili ai motori normalizzati comunitari, nonostante eventuali differenze nelle caratteristiche fisiche. (11) Visto il gran numero di motori contemplati dalla procedura (oltre 64 tipi), la Commissione ha ritenuto rappresentativo, per il calcolo del dumping e la determinazione dei parametri di pregiudizio connessi con i prezzi (prezzi all'importazione e prezzi di rivendita, costi di produzione, margini di sottoquotazione), un campione composto da 6 tipi di motori ben definiti (motori a 4 poli/1 500 g/min, di potenza pari a 1,1 - 3 - 5,5 - 11 - 30 - 75 kW) appartenenti alla categoria più venduta nella Comunità (tipo chiuso ventilato, di forma B 3 con braccio di fissaggio, IP 44/54, 220/380 V, 50 Hz). Non sono state contestate né la validità del metodo né la rappresentatività del campione scelto. C. Valore normale (12) Per quanto riguarda le esportazioni effettuate da ciascuno dei produttori/esportatori iugoslavi, il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi comparabili realmente pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali per i prodotti simili destinati al consumo sul mercato iugoslavo. Il calcolo del valore normale è stato effettuato sulla base dei prezzi di vendita medi praticati nel periodo di riferimento. D. Prezzo all'esportazione (13) Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione, la Commissione si è basata, per ciascuno dei produttori/esportatori iugoslavi, sul prezzo effettivamente pagato o pagabile all'esportazione verso ciascuno dei principali mercati comunitari. E. Confronto (14) Nel confrontare allo stadio franco fabbrica il valore normale con i prezzi all'esportazione per ciascuno dei prodotti simili, la Commissione ha tenuto conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi ed ha effettuato gli opportuni adeguamenti quando le parti interessate hanno dimostrato che la loro richiesta in tal senso era giustificata. Sono stati effettuati adeguamenti in considerazione delle differenze riguardanti condi zioni di pagamento e di credito, di garanzia, assitenza tecnica, retribuzioni dei venditori, imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, nella misura in cui dette differenze erano in rapporto diretto e funzionale con le vendite in questione. È stato inoltre effettuato un adeguamento in considerazione del rimborso, per i prodotti esportati verso la Comunità, degli oneri all'importazione gravanti sui prodotti materialmente incorporati nei motori elettrici in questione quando questi sono destinati ad essere venduti sul mercato iugoslavo. Inoltre, gli esportatori iugoslavi hanno chiesto vari altri adeguamenti. (15) Il primo è stato chiesto in considerazione delle differenze nelle spese di pubblicità. Gli esportatori non sono tuttavia riusciti a dimostrare l'esistenza di un nesso diretto tra detti costi e le vendite in questione; la Commissione ha pertanto considerato questi costi come spese generali per le quali non è ammesso alcun adeguamento. (16) Il secondo adeguamento è stato chiesto in considerazione delle spese di finanziamento delle scorte destinate al mercato interno. La Commissione ha considerato detti costi come spese generali per le quali non è ammesso alcun adeguamento. In realtà, gli esportatori iugoslavi non sono riusciti a dimostrare che il livello delle scorte in questione sia dovuto alla necessità di soddisfare obblighi particolari relativi a contratti di vendita per il mercato iugoslavo. (17) Analogamente, un terzo adeguamento è stato chiesto in considerazione delle spese di finanziamento di alcuni investimenti dei fornitori, che devono essere sostenute dai produttori con fondi comuni. Per motivi simili a quelli di cui al considerando 16, la Commissione ha ritenuto questi costi come spese generali per le quali non è ammesso alcun adeguamento. (18) Il quarto adeguamento è stato chiesto in considerazione del fatto che le materie prime acquistate in Iugoslavia e utilizzate per la produzione dei motori elettrici destinati al mercato iugoslavo sono più care di quelle acquistate sul mercato mondiale e destinate alla produzione dei motori per esportazione. A questo proposito, dall'inchiesta è emerso che l'eventuale utilizzazione di materie prime di diversa origine non dava luogo ad alcuna differenza di caratteristiche fisiche tra i motori iugoslavi venduti sul mercato interno e quelli esportati verso la Comunità, né ad altre differenze che influissero sulla comparabilità dei prezzi a norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84. (19) Il quinto adeguamento è stato chiesto in considerazione dell'inflazione che interviene in Iugoslavia tra la vendita e il pagamento, e che avrebbe l'effetto di diminuire il livello reale dei prezzi di vendita interni. La Commissione osserva, in primo luogo, che un adeguamento è stato debitamente effettuato in considerazione delle condizioni di pagamento che, in un'economia di mercato, sono influenzate dal tasso d'inflazione sul mercato in questione. In secondo luogo, essa fa notare che nessun altro adeguamento è previsto dalla normativa comunitaria in materia. (20) Il sesto adeguamento è stato chiesto in considerazione dei vari premi all'esportazione concessi dal governo federale e dalle province per favorire l'afflusso di valuta convertibile. Oltre a non essere sempre stati in grado di giustificare gli importi riscossi nel quadro di queste azioni nel periodo coperto dall'inchiesta, gli esportatori non hanno fornito alcuna prova in merito al fatto che queste azioni costituirebbero un rimborso di oneri all'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2176/84 e definiti nelle note all'allegato del regolamento suddetto. (21) Uno degli esportatori ha chiesto un adeguamento in considerazione di un'esenzione dalle imposte comunali e provinciali sui salari e sugli utili, della quale beneficia in quanto società principalmente orientata verso l'esportazione. Detto adeguamento è stato rifiutato poiché lo sgravio fiscale in causa consiste in una riduzione delle imposte dirette, alla quale non si applica l'articolo 2, paragrafo 10, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2176/84. (22) Infine, l'ottavo adeguamento è stato chiesto in considerazione del fatto che il tasso di cambio ufficiale del dinaro iugoslavo non corrisponderebbe al valore reale di detta moneta. La Commissione osserva che questo tasso ufficiale è quello utilizzato dalle società che operano in Iugoslavia, sia all'importazione che all'esportazione, per la conversione delle transazioni effettuate in valuta. Di conseguenza, essa ritiene valido per il confronto dei prezzi il tasso di cambio ufficiale del dinaro iugoslavo. F. Margini di dumping (23) Dall'esame dei fatti emerge che tutte le transazioni in causa sono oggetto di dumping in misura considerevole. Il margine di dumping è stato calcolato raffrontando, per ogni tipo di motore, la media dei prezzi all'esportazione, verso ciascuno dei principali mercati comunitari, con il valore normale stabilito. È stato così accertato che l'entità del margine di dumping subisce variazioni relativamente modeste a seconda dei tipi di motore, ma differisce notevolmente secondo gli esportatori ed i mercati d'importazione. (24) Per tutti i motori del campione preso in considerazione, i margini medi ponderati di dumping hanno rappresentato le seguenti percentuali del prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto: Elektrokovina, 130 %; Rade-Koncar 132 %; Sever 97 %. (25) Si sottolinea che i margini di dumping sopraindicati corrispondono ai motori del campione, che sono di forma B 3. Dall'inchiesta effettuata presso i produttori/esportatori iugoslavi è emerso che i motori di altre forme (B 5, B 14, . . .) venivano commercializzati sul mercato iugoslavo con margini supplementari compresi tra il 5 % e il 20 %. Invece, i prezzi all'esportazione verso la Comunità dei motori originari della Iugoslavia, di forma B 5, B 14 . . . sono appena superiori, se non identici, a quelli dei motori di forma B 3. Ne consegue che i margini di dumping di cui sopra sono sottovalutati rispetto a quelli che sarebbero stati se fossero state prese in considerazione tutte le forme di motori normalizzati (B 3, B 5, B 14, ecc. . .). G. Pregiudizio (26) Dalle statistiche comunitarie relative alle importazioni dei motori polifase in oggetto risulta che le importazioni dei motori originari della Iugoslavia sono considerevolmente aumentate dal 1983 (153 000 motori) al 1985 (496 300 motori), specialmente in Italia, dove sarebbero passate da 49 600 a 410 800 motori. Queste cifre, e più in particolare le statistiche sulle importazioni italiane dal 1984 al 1985, sono state contestate dai tre produttori/esportatori iugoslavi. Quasi tutti gli operatori economici italiani interpellati hanno anch'essi sostenuto che dette cifre erano eccessivamente elevate; a loro avviso, motori monofase iugoslavi - non coperti dalla procedura - erano stati dichiarati - intenzionalmente o per errore - come motori polifase. Questa opinione può essere suffragata dalla constatazione, che, nelle statistiche sulle importazioni italiane, l'incremento del numero di motori iugoslavi dichiarati all'importazione come polifase coincide con un'equivalente diminuzione del numero dei motori iugoslavi dichiarati all'importazione come monofase. Di conseguenza, la Commissione ritiene giustificata la domanda iugoslava di fare riferimento a cifre sull'importazione diverse da quelle contenute nelle statistiche ufficiali. Allo stadio attuale della procedura, i dati più attendibili sono quelli risultanti dalle verifiche dirette che la Commissione ha effettuato presso i tre produttori/esportatori iugoslavi interessati. Sulla base di dette verifiche, le importazioni nella Comunità dei motori elettrici polifase normalizzati in oggetto sono state, come minimo, di 100 000 motori circa nel 1983, 123 000 nel 1984 e 116 800 nel 1985. Le importazioni in Italia sono state come minimo di 35 500 motori nel 1983, 49 000 nel 1984 e 52 900 nel 1985. Tra il 1982 e il 1985, le importazioni dei motori iugoslavi in oggetto sono pertanto aumentate, in valore assoluto, del 16 % nell'insieme della Comunità e del 49 % in Italia. (27) Detti quantitativi corrispondono, per il periodo 1982-1985, ad una quota di mercato globale del 3,2-3,3 % nell'insieme della Comunità, con un aumento della penetrazione nei due mercati in cui le importazioni iugoslave sono maggiormente concentrate: dal 1982 al 1985 la loro quota di mercato è passata dal 3,9 % al 4,8 % in Italia e dal 13 % al 16 % in Danimarca. (28) Dall'inchiesta è emerso inoltre che i motori elettrici polifase normalizzati originari della Iugoslavia erano, proprio per la normalizzazione internazionale di cui al punto 10, intercambiabili, tipo per tipo, con i motori simili comunitari e con i motori simili originari in particolare dei paesi a commercio di Stato. Si è pertanto constatato che tutti i motori elettrici polifase normalizzati iugoslavi oggetto della presente procedura, nonché quelli originari dei paesi a commercio di Stato oggetto della procedura di riesame sopraccitata, erano in concorrenza tra loro e con i prodotti simili comunitari sul mercato della Comunità. (29) Nei regolamenti (CEE) n. 3019/86 (1) della Commissione e (CEE) n. 864/87 del Consiglio, è stato stabilito che l'industria comunitaria dei motori elettrici polifase normalizzati ha subito un sostanziale pregiudizio in seguito alle pratiche di dumping sulle importazioni in oggetto originarie di Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria e Unione Sovietica. È evidente che un pregiudizio sostanziale già accertato per un'industria comunitaria non può che essere aggravato da un pregiudizio supplementare, sia pure di minore entità, causato da importazioni in dumping di prodotti simili originari di un altro paese esportatore. (30) È quanto avviene in questo caso, poiché le importazioni provenienti dalla Iugoslavia hanno conquistato, in particolare dal 1982, una quota rilevante del mercato comunitario (superiore al 3 %), che si aggiunge al 20 % circa già detenuto dalle importazioni provenienti dai paesi a commercio di Stato e sono state effettuate a prezzi analoghi, se non inferiori, a quelli dei motori provenienti dai paesi a commercio di Stato. (31) Essendo emerso dall'inchiesta (vedi regolamento (CEE) n. 864/87) che quasi tutti i produttori comunitari a livello industriale (1) subivano perdite per quanto riguarda i motori elettrici polifase normalizzati, la Commissione ha esaminato lo scarto tra il prezzo di costo delle industrie comunitarie più redditizie su ciascun mercato e i prezzi di rivendita dei motori originari della Iugoslavia. Le sottoquotazioni rilevate, di notevole entità, oscillano in media tra il 15 % e il 35 % dei prezzi di costo di riferimento. Si noti inoltre che i prezzi franco importatore di rivendita dei motori originari della Iugoslavia sono stati notevolmente inferiori rispetto a quelli praticati dai produttori comunitari, con sottoquotazioni medie del 10 % - 30 % dei prezzi di vendita praticati dai produttori che presentano maggiori utili. I prezzi di rivendita dei motori in oggetto originari della Iugoslavia non consentono quindi agli industriali comunitari di coprire i loro prezzi di costo, vale a dire unicamente i costi di produzione e le spese generali e amministrative, escluso il profitto. (32) Di conseguenza, le conclusioni del Consiglio in merito alle importazioni originarie dei paesi a commercio di Stato, esposte nel regolamento (CEE) n. 864/87, possono sostanzialmente essere adottate anche per le importazioni dei prodotti simili originari della Iugoslavia. Benché l'andamento della produzione e quello delle vendite dei motori elettrici polifase normalizzati di produzione comunitaria attestino, dal 1982, un aumento dovuto alla ripresa dell'attività economica e del consumo di motori elettrici nella Comunità, tuttavia il livello estremamente basso dei prezzi all'importazione dei motori iugoslavi (pari, allo stadio cif frontiera comunitaria, al 43 % circa del prezzo di costo medio dei produttori comunitari per motori aventi le stesse caratteristiche fisiche) ha esercitato una pressione considerevole sui prezzi dei produttori. La pressione delle importazioni iugoslave sui prezzi dei produttori comunitari è dimostrata dall'esistenza di sottoquotazioni notevoli. Inoltre, risulta chiaramente che i margini di sottoquotazione rilevati, rispetto ai prezzi di vendita o a quelli di costo dei produttori, sono totalmente imputabili al dumping praticato dagli esportatori iugoslavi. (33) Tenuto conto dell'analisi effettuata ai considerando da 26 a 32 del presente regolamento e delle conclusioni del Consiglio, di cui al regolamento (CEE) n. 864/87, relative al pregiudizio subito dal settore in oggetto e alle sue cause e sostanzialmente applicabili anche alle importazioni iugoslave, la Commissione ritiene che, preso a sé, il pregiudizio arrecato da queste ultime, massicciamente effettuate in dumping, debba essere considerato sostanziale. H. Interesse della Comunità: Forma e aliquota del dazio (34) Come nel caso delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati, originari dei paesi a commercio di Stato, e per gli stessi motivi, la Commissione ritiene che nell'interesse della Comunità sia opportuno adottare nei confronti delle importazioni iugoslave risultate oggetto di dumping una misura di difesa commerciale intesa ad eliminare il pregiudizio da esse arrecato. (35) Al fine di evitare discriminazioni, e per le stesse ragioni fattuali, la forma e l'aliquota del dazio antidumping provvisorio da istituire devono essere analoghe a quelle adottate a titolo definitivo dal Consiglio nei confronti delle importazioni di motori originari dei paesi a commercio di Stato. - Il tipo più adeguato di dazio antidumping è pertanto un dazio variabile pari alla differenza tra un prezzo minimo per tipo, espresso in ECU, e il prezzo di vendita al primo acquirente indipendente. Poiché alcuni importatori, in particolare Sever Agrovojvodina di Copenaghen e Sever Agrovojvodina di Monaco, sono legati ad un esportatore da un'associazione o da un accordo di compensazione con un terzo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84, la Commissione ritiene che per questi importatori il dazio antidumping debba essere determinato sulla base del prezzo di vendita al primo acquirente non legato all'esportatore. Per gli importatori in questione, il prezzo unitario netto franco frontiera comunitaria corrisponderà al valore in dogana determinato conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (2). - Per quanto riguarda il livello del prezzo minimo, esso è stato calcolato, per ciascuno dei tipi di motori in questione, sulla base dei prezzi di costo dei produttori industriali più competitivi. Tenendo conto delle condizioni di concorrenza tra i produttori comunitari, è stato determinato un margine lordo di profitto pari al 4 % del prezzo di costo. Sulla base del prezzo di costo comunitario di riferimento e del margine di profitto di cui sopra, tenendo debitamente conto del fatto che non sussistono differenze di caratteristiche fisiche fra i motori importati e quelli comunitari, la Commissione ha quantificato gli aumenti di prezzo necessari allo stadio cif frontiera comunitaria (vedi allegato). I suddetti aumenti di prezzo rappresentano, per i motori a quattro poli, una maggiorazione del 30 % circa rispetto ai livelli dei prezzi praticati all'importazione nel periodo di riferimento. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio è pertanto nettamente inferiore ai margini di dumping accertati. Tuttavia, esso dovrebbe essere sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato dalle importazioni in oggetto all'industria comunitaria di motori elettrici polifase normalizzati, tenuto conto del prezzo di vendita necessario per garantire ai produttori più competitivi della Comunità un equo profitto. I. Disposizioni finali di procedura (36) Occorre fissare il termine entro il quale le parti interessate possono, dopo l'istituzione del dazio provvisorio, rendere noto il loro punto di vista per iscritto e chiedere di essere intese dalla Commissione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, di cui alla sottovoce ex 85.01 B I b) della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 e ex 85.01-36, originari della Iugoslavia. 2. L'espressione « motori polifase normalizzati » comprende tutti i motori oggetto di norme internazionali, in particolare di quella della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI). Per, i motori in questione le norme prevedono le seguenti velocità di rotazione: 3 000 g/min., 1 500 g/min., 1 000 g/min. e 750 g/min.; le seguenti potenze: 1,1 - 1,5 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 - 37 - 45 - 55 - 75 kW e le seguenti altezze d'asse: 80 - 90 - 100 - 112 - 132 - 160 - 180 - 200 - 250 - 280 - 315 mm. 3. L'importo del dazio corrisponde, per ciascun tipo di motore, alla differenza tra il prezzo unitario netto franco frontiera comunitaria, dazio escluso, e il prezzo di cui all'allegato. Il prezzo franco frontiera comunitaria non sdoganato è netto se, in base alle effettive condizioni di vendita, il pagamento viene effettuato nei 30 giorni successivi alla data di spedizione; viene diminuito dell'1 % per ciascun mese di proroga del pagamento effettivamente concesso. 4. a) Quando le autorità doganali constatano che tra l'importatore e l'esportatore o un terzo esiste un'associazione o un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84, il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità non può servire come riferimento per la determinazione del prezzo unitario netto franco frontiera comunitaria di cui al paragrafo 3. Il tal caso, il prezzo unitario netto franco frontiera comunitaria corrisponde al valore in dogana determinato conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1224/80. Se, per un importatore associato, non è possibile determinare il valore in dogana conformemente alle disposizioni precedenti, il prezzo netto franco frontiera corrisponde al valore in dogana determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 di detto regolamento. b) Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano in particolare ai motori originari della Iugoslavia importati dalle società sottoindicate: Sever Agrovojdina, Copenaghen, Sever Agrovojdina, Monaco. 5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 6. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente regolamento. Articolo 2 Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, le parti interessate possono rendere noto il loro punto di vista e chiedere di essere intese dalla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, il presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1987. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. C 305 del 26. 11. 1985, pag. 2. (3) GU n. L 83 del 27. 3. 1987, pag. 1. (4) GU n. C 282 dell'8. 11. 1986, pag. 2. (1) GU n. L 280 dell'1. 10. 1986, pag. 68. (1) Vale a dire non artigianale. (2) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1. ALLEGATO Prezzi minimi all'importazione nella Comunità di alcuni motori elettrici polifase normalizzati originari della Iugoslavia I prezzi minimi all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del presente regolamento figurano, espressi in ECU, nella tabella che segue. Detti prezzi si applicano ai motori elettrici polifase di forma B 3 (vale a dire con bracci di fissaggio). Per altre forme (B 5, B 14, ecc.), si aggiunge ai prezzi sottoindicati un importo supplementare del 7 %. 1.2.3.4.5.6 // // // // // // // kW // CV // 3 000 g/m // 1 500 g/m // 1 000 g/m // 750 g/m // // // // // // // 1,1 // 1,5 // 40,3 // 41,7 // 57,9 // 89,1 // 1,5 // 2 // 45,4 // 49,1 // 68,3 // 105,0 // 2,2 // 3 // 59,1 // 60,4 // 89,1 // 135,8 // 3 // 4 // 70,0 // 72,5 // 108,3 // 162,0 // 4 // 5,5 // 87,5 // 92,0 // 136,2 // 195,8 // 5,5 // 7,5 // 113,3 // 117,0 // 177,4 // 241,2 // 7,5 // 10 // 143,7 // 150,8 // 204,5 // 299,5 // 11 // 15 // 194,1 // 200,3 // 295,7 // 403,2 // 15 // 20 // 244,9 // 261,6 // 387,3 // 519,4 // 18,5 // 25 // 314,0 // 319,0 // 475,2 // 644,3 // 22 // 30 // 375,7 // 375,7 // 558,1 // 794,7 // 30 // 40 // 501,5 // 495,6 // 739,3 // 1 023,3 // 37 // 50 // 627,2 // 614,8 // 911,3 // 1 244,1 // 45 // 60 // 704,7 // 729,3 // 1 090,8 // 1 461,1 // 55 // 75 // 945,5 // 911,3 // 1 356,1 // 1 776,8 // 75 // 100 // 1 261,5 // 1 207,0 // 1 799,7 // 2 287,4 // // // // // //