31987R1014

Regolamento (CEE) n. 1014/87 della Commissione dell'8 aprile 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro di intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali

Gazzetta ufficiale n. L 095 del 09/04/1987 pag. 0011 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0100
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0100


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1014/87 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro di intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le regole generali relative alle misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3790/85 (2), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 455/87 (4), il tenore minimo di materia grassa del burro concentrato è fissato a 99,8 %; che un tenore così elevato non è giustificato per tutti i processi di fabbricazione di alimenti composti per animali; che è opportuno pertanto prevedere un tenore minimo inferiore e di adeguare conseguentemente la resa della trasformazione di burro in burro concentrato di cui alla stessa disposizione;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2409/86 definisce le condizioni a cui è subordinata l'etichettatura degli imballaggi delle premiscele; che, in caso di trasporto di tali prodotti sfusi, occorre adeguare tali disposizioni;

considerando che l'articolo 15 bis del regolamento (CEE) n. 2409/86 stabilisce, tra le condizioni relative alla denaturazione del burro, le proporzioni massime di incorporazione del burro in modo da raggiungere un tenore minimo di acido grasso libero che assicuri il carattere irreversibile della denaturazione; che, fermo restando detto tenore minimo, per rendere più efficace lo smaltimento, appare opportuno aumentare la proporzione del burro da denaturare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2409/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) oppure, escluso qualsiasi altro trattamento o addizione e fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, il burro concentrato avente un tenore minimo di grassi del 99 % e deve fornire almeno 100 kg di burro concentrato per:

- 122,5 kg di burro qualora il tenore di materie grasse del burro impiegato sia superiore o uguale a 82 %,

- 125,5 kg di burro qualora il tenore di materie grasse del burro impiegato sia inferiore a 82 %,

quando si tratta di burro concentrato avente un tenore minimo di materie grasse butirriche del 99,8 %.

Nel caso di un tenore minimo inferiore, i quantitativi di burro summenzionati sono diminuiti rispettivamente e proporzionalmente di 0,123 kg e 0,126 kg per 0,1 % di materie grasse butirriche del burro concentrato avente un tenore inferiore a 99,8 %. »

2) All'articolo 9, paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

« In caso di trasporto sfuso, la cisterna o il contenitore reca le summenzionate diciture in lettere di almeno 5 cm di altezza. »

3) All'articolo 15 bis, paragrafo 1, lettera a) i termini « 8 % » sono sostituiti dai termini « 12 % ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla gara il cui termine per la presentazione delle offerte scade il 14 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5.

(3) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.

(4) GU n. L 46 del 14. 2. 1987, pag. 11.