31987R0991

Regolamento (CEE) n. 991/87 del Consiglio del 23 marzo 1987 relativo all' applicazione della decisione n. 3/86 del Comitato misto CEE-Austria che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, al fine di semplificare la documentazione relativa alla prova dell' origine

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 11/04/1987 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CEE) N. 991/87 DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1987 relativo all'applicazione della decisione n. 3/86 del Comitato misto CEE-Austria che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, al fine di semplificare la documentazione relativa alla prova dell'origine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria(1) è stato firmato il

22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973 ;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo

n. 3, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, che è parte integrante di detto accordo, il Comitato misto ha

adottato la decisione n. 3/86, che completa e modifica tale protocollo ;

considerando che occorre applicare nella Comunità tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La decisione n. 3/86 del Comitato misto CEE-Austria è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il ConsiglioIl PresidenteH. DE CROO

(1)GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2.

DECISIONE N. 3/86 DEL COMITATO MISTO CEE-AUSTRIA del 10 dicembre 1986 che completa e modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, al fine di semplificare la documentazione relativa alla prova dell'origine

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica austriaca, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa(1), in particolare gli articoli 16 e 28,

considerando, da una parte, che una semplificazione importante della documentazione comprovante il carattere originario delle merci può essere attuata sostituendo la dichiarazione dell'esportatore fatta sul formulario EUR. 2 con la dichiarazione dell'esportatore fatta sulla fattura ;

considerando, dall'altra parte, che le formalità relative al rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 possono essere considerevolmente semplificate, per gli esportatori che effettuano frequenti esportazioni di merci di cui si ritiene che il carattere originario resti costante per un lungo periodo, mediante l'adozione di un « certificato EUR. 1 a lungo termine » valido per un periodo massimo di un anno ;

considerando che occorre fissare le condizioni e le modalità di tali semplificazioni,

DECIDE :

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica austriaca è modificato come segue :

1)il testo dell'articolo 8, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. I prodotti originari ai sensi del presente proto-

collo sono ammessi, all'importazione nella Comunità o in Austria al beneficio dell'accordo su presentazione :

a)o di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 denominato qui di seguito « certificato EUR. 1 », o di un certificato EUR. 1 valido a lungo termine e delle fatture contenenti gli estremi di tale certificato. Il modello del certificato EUR. 1 figura all'allegato V del presente protocollo ;

b)o di una fattura contenente la dichiarazione dell'esportatore di cui all'allegato VI del presente protocollo, a condizione che la spedizione, com-

posta da uno o più colli, contenga prodotti origi-

nari di valore complessivo non superiore a 4 000 ECU. » ;

2)all'articolo 10, il paragrafo 4 è soppresso ; i paragrafi 5 e 6 diventano paragrafi 4 e 5 ;

3)il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 13

1. In deroga all'articolo 9, paragrafi da 1 a 7 e all'articolo 10, paragrafi 1, 4 e 5 del presente protocollo, una procedura semplificata di rilascio del certifiato EUR. 1 è applicabile, secondo le disposizioni seguenti.

2. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di merci per le quali possono essere rilasciati certificati EUR. 1 e che offra alla autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato esportatore, all'atto dell'esportazione, né la merce, né la domanda per un certificato EUR. 1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR. 1 alle condizioni previste all'articolo 9, paragrafi da 1 a 4 del presente protocollo.

3. Inoltre, le autorità doganali possono autorizzare un esportatore autorizzato a redigere certificati EUR. 1 validi per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di emissione, denominati qui di

seguito "certificati LT". L'autorizzazione è accordata solo quando si ritiene che il carattere originario delle merci rimanga costante durante il periodo di validità del certificato LT. Qualora una o più merci non siano più coperte dal certificato LT, l'esportatore autorizzato deve informarne immediatamente le autorità doganali che hanno rilasciato l'autorizzazione.

4. Le autorità doganali dello Stato possono escludere alcune categorie di merci dalle facilitazioni previste dai paragrafi 2 e 3.

5. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 all'esportatore che non offra tutte le garanzie che esse giudicano utili.

Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse sono tenute a farlo quando vengano meno le condizioni per la medesima o quando l'esportatore autorizzato non offra più le garanzie previste.

6. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità doganali, che la casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR. 1 deve :

a)essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello

Stato di esportazione nonché della firma, mano-

scritta o no, di un funzionario del predetto ufficio ;

b)oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato VII del presente protocollo ; questa impronta può essere predisposta da stampa sui moduli.

La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR. 1 viene eventualmente riempita dall'esportatore autorizzato.

7. Nei casi di cui al paragrafo 6, lettera a) la casella n. 7 "Osservazioni" del certificato EUR. 1 porta una delle menzioni seguenti : "Procédure simplifiée",

"Forenklet procedure", "Vereinfachtes Verfahren", "Aplozstezménh diadikasía", "Simplified procedure", "Procedura semplificata", "Vereenvoudigde procedure", "Procedimiento simplificado", "Yksinkertaistettu menettely", "Einfoeldun afgreidslu", "Forenklet prosedyre", "Procedimento simplificado", "Foerenklad procedur". L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13, "Richiesta di controllo" del certificato EUR. 1 il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR. 1.

Nel caso in cui al paragrafo 3, l'esportatore autorizzato indica egualmente nella casella n. 7 del certificato EUR. 1 una delle menzioni seguenti :

"certificato LT valido fino al ..." (indicare la data in cifre)

"LT-certifikat gyldigt indtil ..."

"LT-Certificat gueltig bis ..."

"pistopoihtikó LT isxzon méxri ..."

"LT certificate valid until ..."

"certificat LT valable jusqu'au ..."

"LT skrírteini gildir til ..."

"certificado LT válido hasta el ..."

"LT-certificaat geldig tot en met ..."

"LT-certifikaet gyldig intil ..."

"LT-todistus voimassa ... saakka"

"LT certifikat giltigt till ..."

"certificado LT valido até ..."

nonché il riferimento all'autorizzazione in virtù della quale il certificato LT è rilasciato.

L'esportatore autorizzato non è tenuto ad indicare nelle caselle n. 8 e n. 9 del "certificato LT" marche e numeri, numero e natura dei colli, peso lordo (kg) o altre misure (litri, m³, ecc.). La casella n. 8 deve tuttavia comportare una descrizione e una designa-

zione sufficientemente precisa delle merci in modo da permetterne l'identificazione.

8. Nelle autorizzazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, le autorità doganali precisano in particolare :

a)le condizioni nelle quali sono redatte le domande di certificati EUR. 1 o di certificati LT :

b)le condizioni in cui vengono conservate per un periodo di almeno due anni tali domande, nonché una copia dei certificati LT e delle fatture contenenti gli estremi del certificato LT ; nel caso dei certificati LT o delle fatture contenenti gli estremi del certificato LT, detto periodo inizia a partire dalla data di scadenza del termine di validità del certificato LT. Queste disposizioni sono egualmente applicabili ai certificati EUR. 1 o ai certificati LT e alle fatture contenenti gli estremi del certificato LT utilizzati nelle condizioni di cui all'arti-

colo 9, paragrafo 3, secondo comma del presente protocollo ;

c)nei casi di cui al paragrafo 6, lettera b) le autorità doganali competenti ad effettuare i controlli a posteriori di cui all'articolo 17.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono prescrivere, nel caso della procedura semplificata, l'utilizzazione di certificati EUR. 1 e di certificati LT muniti di un segno distintivo destinato a contraddis-

tinguerli.

9. L'esportatore autorizzato può essere tenuto ad informare le autorità doganali, secondo le modalità da esse determinate, delle spedizioni che prevede di effettuare, per consentire all'ufficio doganale competente di procedere ad un eventuale controllo prima della spedizione della merce.

10. In deroga all'articolo 12, paragrafi 1 e 3 all'ufficio doganale d'importazione deve essere presentato un certificato LT al più tardi al momento della prima importazione delle merci cui il certificato si riferisce. Qualora l'importatore effettui le operazioni di sdoganamento presso più uffici doganali dello Stato d'importazione, le autorità doganali possono richiedergli di fornire una copia del certificato LT a ciascuno di tali uffici.

11. Quando un certificato LT è stato consegnato alle autorità doganali, la prova del carattere originario delle merci importate è, per tutta la durata di validità del suddetto certificato, fornita da fatture rispondenti ai seguenti requisiti :

a)nel caso in cui in una fattura figurino prodotti originari della Comunità o di uno dei paesi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo e prodotti non originari, l'esportatore è tenuto ad effettuare una chiara distinzione tra queste due categorie ;

b)l'esportatore è tenuto ad indicare su ogni fattura il numero del certificato LT al quale le merci si riferiscono nonché la data limite di validità del suddetto certificato ed a menzionare il o i paesi di cui le merci sono originarie.

L'apposizione sulla fattura da parte dell'esporta-

tore del numero del certificato LT, nonché dell'in-

dicazione del paesi di origine equivalgono alla dichiarazione che le merci rispondono ai requisiti fissati dal presente protocollo per l'ottenimento dell'origine preferenziale negli scambi tra la Comunità e l'Austria ;

c)la descrizione e la designazione delle merci sulle fatture devono essere effettuate in maniera sufficientemente precisa, in modo da far chiaramente apparire che le merci figurano anche sul certificato LT al quale le fatture si riferiscono ;

d)le fatture possono essere redatte soltanto per merci esportate durante il periodo di validità del certificato LT in questione cui si riferiscono. Esse possono tuttavia essere presentate all'ufficio doganale del luogo d'importazione entro un termine di

quattro mesi a decorrere dalla data di emissione da parte dell'esportatore.

12. Nell'ambito della procedura semplificata relativa al certificato LT, le fatture conformi alle condizioni di cui al paragrafo 11, trasmesse all'importatore attraverso sistemi di telecomunicazione o mediante elabo-

ratori elettronici, sono accettate dalle dogane del paese d'importazione quale prova del carattere originario delle merci importate, secondo le modalità fissate dalle autorità doganali di detto paese.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e dell'Austria relative alle formalità doganali e all'utilizzo dei documenti doganali.

14. Quando le autorità doganali del paesi di esportazione constatano che un certificato e/o la fattura che fa riferimento ad esso non è valido per merci fornite secondo le condizioni del presente articolo, esse ne informano immediatamente le autorità doganali del paese d'importazione. » ;

4)il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 14

La dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) è redatta dall'esportatore secondo la forma prescritta all'allegato VI del presente protocollo in una delle lingue nelle quali è stato redatto l'accordo. La dichiarazione è scritta a macchina o stampata per mezzo di un timbro ed è firmata a mano. L'esporta-

tore è tenuto a conservare per lo meno per due anni la copia della fattura con la dichiarazione. » ;

5)è inserito il seguente articolo :

« Articolo 15 bis

1. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta con la domanda di certificato EUR. 1 ogni utile documento giustificativo, atto a fornire la prova che le merci da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato EUR. 1.

L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengono necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale nonché ad accet-

tare qualsiasi controllo della sua contabilità e delle circostanze della fabbricazione delle merci da parte delle suddette autorità.

2. L'esportatore è tenuto a conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al para-

grafo 1.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis nei casi di utilizzo delle procedure di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e della dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). » ;

6)l'articolo 16 è modificato come segue :

a)al paragrafo 1, i termini « delle dichiarazioni degli esportatori che figurano sul formulario EUR. 2 » sono sostituiti da « delle dichiarazioni degli esportatori che figurano sulle fatture » ;

b)il secondo comma del paragrafo 4 è soppresso ;

7)l'articolo 17 è modificato come segue :

a)al paragrafo 1, i termini « dei formulari EUR. 2 » sono sostituiti dai termini « delle dichiarazioni degli esportatori che figurano sulle fatture » ;

b)il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rinviano il certificato EUR. 1 e la fattura, se è stata presentata, o la fattura che fa riferimento al certificato LT, o la fattura comportante la dichiarazione dell'esportatore o una fotocopia dei suddetti documenti alle autorità doganali dello Stato di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse forniscono, a corredo della domanda di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fanno ritenere che le menzioni riportate sul certificato EUR. 1 o sulla fattura sono inesatte.

Se decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore lo svincolo delle merci, con riserva delle misure conservative giudicate necessarie. » ;

c)al paragrafo 3, primo comma i termini « se il certificato EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato è applicabile » sono sostituiti dai termini « se i documenti rinviati di cui al paragrafo 2 sono applicabili » ;

8)all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma i termini « un certificato EUR. 1 o un formulario EUR. 2 » sono sostituiti dai termini « un certificato EUR. 1, un certificato LT o una fattura che vi fa riferimento, oppure una fattura comportante la dichiarazione dell'esportatore » ;

9)la seguente nota esplicativa è inserita nell'allegato I :

« Nota 6 bis - ad articolo 8, paragrafo 1

La facoltà di usare ai fini del presente protocollo la fattura quale prova documentale del carattere originario delle merci si applica anche alla nota di consegna od a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci interessate in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

Nel caso di merci inviate per posta e prive di ogni carattere commerciale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, la dichiarazione del carattere originario può anche essere apposta sulla dichiarazione doganale C2/CP3 o su un foglio allegato a questo documento. » ;

10)nella nota esplicativa 8, terzo comma, i termini « per i quali è rilasciato un certificato EUR. 1 o redatto un formulario EUR. 2» sono sostituiti dai termini « per i quali sono rilasciati o redatti un certificato EUR. 1, un certificato LT o una fattura che vi faccia riferimento o una fattura con la dichiarazione dell'esporta-

tore. » ;

11)l'allegato VI è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I formulari EUR. 2 che soddisfano alle condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 14 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica austriaca in vigore al 30 giugno 1987 possono continuare ad essere redatti ed accettati fino al 30 giugno 1988.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1987.

Per il Comitato mistoIl PresidenteP. BENAVIDES

(1)GU n. L 323 dell'11. 12. 1984, pag. 4.

ALLEGATO

« ALLEGATO VI

Dichiarazione prevista all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Io sottoscritto, esportatore delle merci contemplate nel presente documento, dichiaro che, salvo indicazione contraria(1), le merci rispondono alle condizioni fissate per ottenere il carattere originario negli scambi preferenziali con

.(2)

e sono originarie di

.(3)(4).

.

(Luogo e data)

.(Firma)

(La firma deve essere seguita dall'indicazione, per esteso, del nome della persona che firma la dichiarazione)

1Qualora sulla fattura figurino anche prodotti non originari della Comunità, dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia o della Svizzera, l'esportatore è tenuto ad indicarli chiaramente.

2La Comunità, l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia, la Svizzera.

3Si può far riferimento ad una colonna specifica della fattura nella quale è indicato il paese di origine di ogni prodotto. »