31987R0913

Regolamento (CEE) n. 913/87 del Consiglio del 31 marzo 1987 relativo alle modalità di calcolo degli importi compensativi monetari applicabili nei settori delle uova e delle carni di pollame e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2062/86

Gazzetta ufficiale n. L 089 del 01/04/1987 pag. 0003 - 0003


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REGOLAMENTO (CEE) N. 913/87 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1987

relativo alle modalità di calcolo degli importi compensativi monetari applicabili nei settori delle uova e delle carni di pollame e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2062/86

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2062/86 del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativo alle modalità di calcolo degli importi compensativi monetari applicabili nei settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3220/86 (4), ha sospeso fino al 1o aprile 1987 l'applicazione di una parte degli importi compensativi monetari negativi in Francia e nel Regno Unito, relativamente ai prodotti appartenenti ai settori delle uova e delle carni di pollame;

considerando che tale limitazione temporale è stata approvata in attesa di una decisione del Consiglio in merito al calcolo degli importi compensativi monetari applicabili in futuro ai prodotti in oggetto;

considerando che in seno al Consiglio è in atto un riesame del regime agrimonetario nel suo complesso sulla base delle proposte presentate dalla Commissione circa i prezzi agricoli per la campagne 1987/1988; che non è stato possibile prendere una decisione in tempo debito; che in attesa di una decisione definitiva del Consiglio in merito alle citate proposte conviene, per evitare qualsiasi rischio di pertubazione degli scambi, prorogare di un periodo sufficientemente lungo il regime vigente, onde consentire che i lavori del Consiglio siano portati a termine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2062/86 la data del 1o aprile 1987 è sostituita dalla data del 31 maggio 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

(1) GU n. C 159 del 26. 6. 1986, pag. 6.

(2) GU n. C 176 del 14. 7. 1986, pag. 191.

(3) GU n. L 176 del 14. 7. 1986, pag. 15.

(4) GU n. L 300 del 24. 10. 1986, pag. 1.