Regolamento (CEE) n. 886/87 della Commissione del 27 marzo 1987 relativo alla comunicazione dei dati relativi alle importazioni di mele da tavola da parte degli Stati membri alla Commissione
Gazzetta ufficiale n. L 085 del 28/03/1987 pag. 0016 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0075
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0075
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 886/87 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1987 relativo alla comunicazione dei dati relativi alle importazioni di mele da tavola da parte degli Stati membri alla Commissione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 135/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (2), in particolare l'articolo 38, paragrafo 1, considerando che la tendenza all'aumento e le prospettive di importazione di mele da tavola nella Comunità per il 1987 fanno temere rischi di perturbazioni su un mercato già in difficoltà e rendono opportuno dotarsi degli strumenti per seguire regolarmente e tempestivamente l'andamento delle importazioni in provenienza dai paesi terzi; considerando che in virtù degli articoli 144 e 280 dell'atto di adesione, la Spagna e il Portogallo possono applicare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti in oggetto dai paesi terzi; che di conseguenza, non occorre applicare alle importazioni in detti paesi le misure in ordine alle informazioni previste dal presente regolamento; considerando che l'Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL) dal punto di vista statistico è considerata come territorio unico; che ai fini delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione è opportuno considerarla come un unico Stato membro; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli Stati membri comunicano alla Commissione: i quantitativi e i valori delle mele da tavola di cui alla sottovoce 08.06 A II della tariffa doganale comune immessi in libera pratica, suddivisi: - secondo la nomenclatura Nimexe, e - per paese di origine. I dati di cui sopra sono comunicati con la seguente frequenza: - ogni venerdì per le mele da tavola immesse in libera pratica il lunedì, il martedì e il mercoledì, - ogni martedì per le mele da tavola immesse in libera pratica il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica della settimana precedente. Se nel corso di uno dei due periodi in esame non è stato immesso in libera pratica alcun quantitativo, lo Stato membro è tenuto ad informarne la Commissione mediante telescritto da inviare nei giorni sopra indicati. Articolo 2 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'Unione economica belgo-lussemburghese è considerata come un unico Stato membro. 2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla Spagna e al Portogallo. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.