Regolamento (CEE) n. 848/87 del Consiglio del 23 marzo 1987 che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3741/86 per taluni legni compensati di conifere della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune (1987)
Gazzetta ufficiale n. L 082 del 26/03/1987 pag. 0003 - 0003
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 848/87 DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1987 che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3741/86 per taluni legni compensati di conifere della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune (1987) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che, nel quadro dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV.6 del GATT, approvato con la decisione del Consiglio del 30 gennaio 1987, la Comunità ha assunto l'impegno, per gli anni 1987-1990, di aumentare ogni anno di 50 000 m3 il volume del contingente tariffario comunitario previsto per taluni legni compensati di conifere della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune; che è pertanto opportuno aumentare di detta quantità il contingente tariffario comunitario aperto con il regolamento (CEE) n. 3741/86 (1), per questi prodotti per il 1987; che, per salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione, occorre destinare alla riserva comunitaria la totalità del volume supplementare, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3741/86 per taluni legni compensati di conifere della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune è portato da 600 000 a 650 000 m3. Articolo 2 Il volume supplementare di cui all'articolo 1, ossia 50 000 m3, è destinato alla riserva. La riserva prevista all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3741/86 è così portata da 10 000 a 60 000 m3. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 18 marzo 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente H. DE CROO (1) GU n. L 353 del 13. 12. 1986, pag. 7.