Regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere
Gazzetta ufficiale n. L 078 del 20/03/1987 pag. 0010 - 0011
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 777/87 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1987 che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (2), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma, considerando che l'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 804/68 dà la possibilità alla Commissione, fino allo scadere del quinto periodo di dodici mesi d'applicazione del regime del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater dello stesso regolamento, da un lato di sospendere gli acquisti all'intervento di burro e di latte scremato in polvere in base a criteri che devono essere adottati dal Consiglio e, dall'altro, di adottare misure particolari per aumentare le possibilità di smercio dei prodotti lattiero-caseari che non sono stati oggetto di misure di intervento; considerando che conviene prendere in considerazione i quantitativi offerti all'intervento per determinare il momento a decorrere dal quale la misura di sospensione può essere decisa, rispettando tuttavia il principio della non discriminazione tra i produttori comunitari; che conviene tuttavia non tener conto dei quantitativi offerti all'intervento prima di una data determinata, allo scopo di istaurare un periodo transitorio prima dell'istaurazione della misura di sospensione; considerando che occorre prevedere tuttavia, se è attuata questa sospensione, la possibilità di realizzare acquisti all'intervento attraverso gara; che occorre anche prevedere altre misure che preservino la stabilità del mercato; considerando che l'economia dell'Irlanda dipende in maniera unica dal settore lattiero e che conviene pertanto tenere pienamente conto dell'importanza degli acquisti all'intervento di burro per la stabilità del mercato e la retribuzione dei produttori di latte in detto Stato membro nelle decisioni sulla sospensione dell'intervento per il burro; considerando che conviene tenere conto della situazione che deriva dall'esistenza, in Spagna, di un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni; considerando che, per garantire una certa stabilità dei mercati ed un'equa retribuzione dei produttori di latte, occorre prevedere che sia ristabilito il regime di acquisto all'intervento previsto all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, quando i prezzi di mercato del burro sono inferiori a una certa percentuale al prezzo d'intervento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Gli acquisti di burro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 possono essere sospesi in tutta la Comunità o, se la situazione del mercato lo giustifica, in una parte di essa dal momento in cui i quantitativi offerti all'intervento a decorrere dal 1o marzo 1987 eccedono 180 000 tonnellate. 2. Gli acquisti di latte scremato in polvere di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 possono essere sospesi dal momento in cui i quantitativi offerti all'intervento a decorrere dal 1o marzo 1987, per il periodo dal 1o marzo al 31 agosto 1987, e a decorrere dal 1o marzo 1988, per il periodo dal 1o marzo al 31 agosto 1988, eccedono 100 000 tonnellate. 3. In caso di applicazione dei paragrafi 1 e 2: a) l'organismo d'intervento può procedere agli acquisti nell'ambito di una gara permanente aperta in base ad un capitolato d'oneri da definirsi; b) si attuano altri provvedimenti per salvaguardare la stabilità dei mercati ed in particolare per evitare variazioni erratiche dei prezzi; c) si tiene conto dell'importanza particolare degli acquisti di burro da parte dell'organismo di intervento per la stabilità del mercato e per la retribuzione dei produttori di latte in Irlanda; d) si tiene conto della situazione derivante in Spagna da un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni. 4. Negli Stati membri interessati si ristabiliscono gli acquisti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 se l'applicazione del paragrafo 1 provoca una riduzione dei prezzi del mercato del burro per la quale i prezzi si situano, in uno o più Stati membri, ad un livello pari o inferiore al 92 % del prezzo di intervento durante un periodo rappresentativo. Tuttavia, se le giacenze materiali di burro detenuto dagli organismi di intervento, senza tener conto dei quantitativi offerti anteriormente al 1o marzo 1987, eccedono in totale 250 000 tonnellate, tali acquisti sono ristabiliti soltanto se i prezzi di mercato del burro si situano negli Stati membri interessati ad un livello pari o inferiore al 90 % del prezzo di intervento. Articolo 2 I provvedimenti previsti all'articolo 1 sono applicabili fino allo scadere del quinto periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.