31987R0774

Regolamento (CEE) n. 774/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 20/03/1987 pag. 0003 - 0004


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REGOLAMENTO (CEE) N. 774/87 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che nel regolamento (CEE) n. 857/84 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1305/85 (5), è stato inserito l'articolo 4 bis per permettere ai produttori di adeguarsi gradualmente al regime del prelievo supplementare; che le riduzioni della produzione decise per il quarto e il quinto periodo di tale regime e gli sforzi che esse richiedono rendono necessaria una proroga dell'articolo 4 bis fino al termine di tutti e cinque i periodi di applicazione del prelievo supplementare;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 857/84 prevede un tasso del prelievo diverso a seconda che si applichi la formula A o la formula B; che, dato che le possibilità di compensazione fra i quantitativi prodotti e i quantitativi non utilizzati risultano essere comparabili fra le due formule, tale differenza non è più giustificata; che è pertanto necessario unificare i due tassi;

considerando che a norma dell'articolo 5 quater, paragrafo 1, « Formula B » del regolamento (CEE) n. 804/68 è prevista una ripartizione dei quantitativi che possono essere ridistribuiti in proporzione ai quantitativi di riferimento individuali; che, tuttavia, possono beneficiare di una riassegnazione in via prioritaria determinati produttori individuali in base a criteri oggettivi; che è opportuno stabilire tali criteri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1,

- al primo trattino, la cifra 75 % è sostituita dalla cifra « 100 % »;

- l'ultimo comma è soppresso;

2) all'articolo 4 bis:

- al paragrafo 1, i termini « Per i primi due periodi di 12 mesi » sono sostituiti dai termini « Per i cinque periodi di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 »;

- è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3 bis. Il prelievo è riscosso su tutti i quantitativi che superano i quantitativi di riferimento individuali, previa loro eventuale correzione. »

3) all'articolo 9, paragrafo 4, primo comma, i termini « per i primi due periodi di 12 mesi » sono sostituiti dai termini « per i cinque periodi di applicazione del regime del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 »;

4) all'articolo 10 è aggiunto il comma seguente:

« Il prelievo è riscosso su tutti i quantitativi che superano i quantitativi di riferimento individuali, previa loro eventuale correzione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 97 del 24. 11. 1986, pag. 112.

(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

(5) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 12.