Regolamento (CEE) n. 654/87 del Consiglio del 2 marzo 1987 che stabilisce per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1987 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera giapponese nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 063 del 06/03/1987 pag. 0002 - 0007
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 654/87 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 1987 che stabilisce per il periodo dal 1o marzo al 30 giugno 1987 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera giapponese nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), in particolare l'articolo 11, vista la proposta della Commissione, considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio adottare, alla luce dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; considerando che un accordo di pesca tra la Repubblica portoghese e il Giappone, entrato in vigore il 3 marzo 1980, autorizza, attraverso il pagamento di un canone e l'instaurazione di una cooperazione scientifica e tecnica, la pesca da parte di un certo numero di navi battenti bandiera giapponese in talune parti delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo; considerando che, nel corso dei negoziati relativi all'adesione della Repubblica portoghese alle Comunità europee, le parti hanno concordato che la Repubblica portoghese avrebbe denunciato gli accordi di pesca concernenti le attività dei pescherecci battenti bandiera di un paese terzo nelle proprie acque; che l'accordo di pesca con il Giappone è stato denunciato il 2 settembre 1985; considerando che detto accordo è scaduto il 2 marzo 1986; che le attività di pesca giapponesi sono state mantenute su base temporanea nel 1986 con il regolamento (CEE) n. 448/86 (2) nel quadro di una cooperazione con il Giappone a favore delle popolazioni locali dipendenti dalla pesca, in considerazione delle necessità di un armonioso sviluppo economico e sociale delle regioni litoranee portoghesi; considerando che è opportuno assicurare la continuità di questo regime per la stagione di pesca 1987; considerando che l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi giapponesi nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo è subordinato alla regolamentazione communitaria della pesca; che è opportuno completare detta regolamentazione con talune misure tecniche e di controllo particolari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le navi battenti bandiera del Giappone e operanti esclusivamente con palangari sono autorizzate, nel periodo dal 1o marzo al 30 giugno 1987, a pescare il tonno comune (Thunnus thynnus thynnus) a titolo principale nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo situate oltre il limite di 12 miglia calcolate a partire dalle linee di base, escluse le zone definite nell'allegato I, alle condizioni previste nel presente regolamento. Articolo 2 1. Il numero massimo di navi di cui all'articolo 1 è fissato a 25; ciascuna nave non può superare 500 tsl. 2. Per il complesso di tali navi, il totale delle catture non può superare 240 tonnellate di tonno comune. 3. Le catture di altri tonnidi in occasione della pesca del tonno comune non può superare, per ciascuna nave, il 25 % del peso globale delle catture. Articolo 3 1. È vietata la cattura di tonno comune (Thunnus thynnus thynnus) di peso unitario inferiore a 6,4 kg. 2. È vietata la cattura di tonno albacora (Thunnus albacares) di peso unitario inferiore a 3,2 kg. 3. È vietata la cattura di tonno obeso (Thunnus obesus) di peso unitario inferiore a 3,2 kg. Articolo 4 1. L'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi di cui all'articolo 1 nelle zone di cui allo stesso articolo è subordinato all'esistenza a bordo di una licenza, rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità, e al rispetto delle condizioni menzionate in detta licenza nonché delle misure di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone in causa. 2. I capitani delle navi munite di una licenza devono rispettare le condizioni speciali di cui all'allegato II e, in particolare, comunicare tramite le stazioni radio indicate in detto allegato le informazioni ivi specificate. Le condizioni speciali di cui sopra formano parte integrante della licenza. 3. Ciascuna licenza è valida per una sola nave e non può essere trasferita. Tuttavia, le autorità giapponesi possono chiedere alla Commissione, per telex, di autorizzare il trasferimento della licenza di una nave che per ragioni di forza maggiore non può pescare durante il periodo previsto, a un'altra nave sostitutiva avente caratteristiche tecniche non superiori a quelle della nave da sostituire. La domanda comporta per questa nave di sostituzione tutte le informazioni di cui all'articolo 7. La Commissione notifica l'autorizzazione di trasferimento senza indugio, per telex, alle autorità giapponesi nonché alle autorià di controllo compententi. La nave di sostituzione non può iniziare la pesca prima della data indicata dalla Commissione nella sua notifica. 4. Tutte le licenze di cui al paragrafo 1 cessano di essere valide non appena la Commissione ha constatato l'esaurimento del contingente di cui all'articolo 2. Articolo 5 Il rilascio delle licenze di pesca di cui all'articolo 4 è subordinato all'elaborazione da parte del Giappone di un programma annuale di cooperazione scientifica e tecnica a favore delle popolazioni costiere del Portogallo fortemente dipendenti dalla pesca. In tale programma viene prestata particolare attenzione alle esigenze di formazione, di potenziamento della capacità di ricerca e di sviluppo economico e sociale delle regioni litoranee portoghesi. Il programma in causa è presentato ai servizi della Commissione anteriormente al 28 febbraio 1987. Articolo 6 1. Le domande di licenza sono presentate dalle autorità giapponesi ai servizi della Commisione al più tardi 15 giorni lavorativi prima della data auspicata di inizio del periodo di validità. La Commissione rilascia le licenze alle autorità giapponesi e le notifica alle autorità di controllo competenti. 2. La concessione delle licenze alle navi giapponesi è subordinata all'accettazione, da parte dell'armatore, dell'obbligo di permettere, a richiesta della Commissione, la presenza di un osservatore a bordo della nave. 3. Le licenze non utilizzate possono essere annullate ai fini della concessione di nuove licenze. L'annullamento ha effetto dalla data del rilascio della nuova licenza da parte della Commissione. Le nuove licenze sono rilasciate in conformità del paragrafo 1. Articolo 7 Al momento del deposito presso la Commissione della domanda di licenza, sono fornite le informazioni seguenti: a) nome della nave; b) numero di immatricolazione; c) lettere e cifre esterne di identificazione; d) porto di immatricolazione; e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore; f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto; g) potenza del motore; h) indicativo di chiamata e frequenza radio; i) zona di pesca prevista j) periodo per il quale è chiesta la licenza. Articolo 8 1. Le autorità portoghesi prendono le misure appropriate, ivi comprese visite d'ispezione a bordo delle navi, per garantire il rispetto degli obblighi previsti nel presente regolamento. 2. In caso di infrazione debitamente constatata, le autorità portoghesi comunicano alla Commissione senza indugio, e comunque al più tardi entro i 30 giorni successivi alla data di constatazione dell'infrazione, il nome della nave interessata e le misure eventualmente prese. Articolo 9 1. Qualora non siano stati rispettati, per una determinata nave, gli obblighi previsti nel presente regolamento, la licenza è revocata; tale licenza non viene sostituita. 2. In caso di esercizio della pesca nelle zone di cui all'articolo 1 da parte di una nave sprovvista di valida licenza, appartenente a un armatore o gestita da una persona fisica o giuridica che, rispettivamente, è proprietario o esercita la gestione di altre navi per le quali sono state rilasciate licenze di pesca, una di queste licenze può essere revocata. Articolo 10 Se, per un periodo di un mese, la Commissione non riceve una comunicazione analoga a quella di cui all'articolo 4, paragrafo 2, relativamente a una nave munita di una licenza di cui allo stesso articolo, la licenza di detta nave è revocata. Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 34. ALLEGATO I ZONE VIETATE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 1) 200 miglia al largo delle Azzorre. 2) Zona delimitata dalla linea: - che parte da 34°55 N, 13°40 O, - si dirige verso nord sino a 35°10 N, 13°40 O, - prosegue verso est seguendo il parallelo 35°10 N sino alla sua intersezione con la linea che delimita la zona economica esclusiva, in appresso denominata « ZEE », - segue la linea di delimitazione della ZEE sino alla sua intersezione con il parallelo 34°55 N, - e si dirige quindi verso ovest lungo il parallelo 34°55 N sino al punto di partenza. 3) Zona delimitata dalla linea: - che parte da 34°35 N, 14°25 O, - si dirige verso ovest sino a 34°35 N, 14°45 O, - prosegue verso nord sino a 34°50 N, 14°45 O, - quindi verso est sino a 34°50 N, 14°25 O, - e, deviando verso sud, ritorna al punto di partenza. 4) Zona delimitata dalla linea: - che parte da 33°40 N, 14°05 O, - si dirige verso ovest sino a 33°40 N, 14°35 O, - prosegue verso nord-ovest sino a 34°00, 14°50 O, - quindi verso est sino a 34°00 N, 14°20 O, - e, deviando verso sud-est, ritorna al punto di partenza. 5) Zona delimitata dalla linea: - che parte da 35°00 N, 15°05 O, - si dirige verso ovest sino a 35°00 N, 16°00 O, - prosegue verso nord sino a 35°35 N, 16°00 O, - quindi verso est sino a 35°35 N, 15°05 O, - e, deviando verso sud, ritorna al punto di partenza. ALLEGATO II CONDIZIONI SPECIALI 1. La licenza di pesca deve trovarsi a bordo della nave. 2. Le lettere e cifre d'immatricolazione della nave munita di licenza devono figurare distintamente sui due lati di prua e su ogni lato delle sovrastrutture, nel punto più visibile. Le lettere e cifre devono essere dipinte in colore contrastante con quello dello scafo o delle sovrastrutture e non devono essere cancellate, modificate, coperte o altrimenti celate. 3. Deve essere tenuto un giornale di bordo nel quale devono essere registrati dopo ogni operazione di pesca: 3.1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi (peso vivo) e ripartiti per specie; 3.2. la data e l'ora di inizio e di fine dell'operazione di pesca; 3.3. il riquadro CIEM e COPACE nel quale sono state effettuate le catture; 3.4. il metodo di pesca utilizzato; 3.5. ogni radiomessaggio emesso conformemente ai punti 4, 5 e 6. 4. Le comunicazioni trasmesse in virtù della licenza devono contenere le informazioni seguenti: a) nome della nave; b) indicativo radio; c) numero della licenza; d) numero di serie della trasmissione per il viaggio in causa; e) indicazione del tipo di messaggio in base ai diversi punti indicati al punto 5; f) data; g) ora; h) posizione geografica; i) per le navi munite di una licenza di cui all'articolo 3, attività della nave durante il periodo in causa (in viaggio, alla pesca, all'ancora, all'attracco, in fase di sbarco, in riparazione, altro); j) quantitativi catturati nel corso dell'operazione di pesca, espressi in chilogrammi (peso vivo) e ripartiti per specie; k) quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi (peso vivo) e ripartiti per specie; 1) coordinate della zona geografica nella quale sono state effettuate le catture; m) quantitativi catturati trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi (peso vivo) e ripartiti per specie n) nome, segnale di chiamata e, se del caso, numero di licenza della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo; o) nome del capitano. 5. Le informazioni di cui al punto 4 devono essere comunicate dalle navi munite di licenza alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24 189 FISEU-B) tramite una stazione radio di Lisbona (segnale di chiamata: CUL) o di Madera (segnale di chiamata: CUB), secondo lo scadenzario seguente: a) per le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h): - al momento del preavviso di partenza, che deve essere dato almeno 48 ore prima dell'uscita prevista della nave dalla zona economica esclusiva situata al largo delle coste portoghesi, in appresso denominata « ZEE »: b) per le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o): - al momento di ogni entrata nella ZEE; - al momento di ogni uscita dalla ZEE; - al momento di ogni entrata in un porto di uno Stato membro; - al momento di ogni uscita da un porto di uno Stato membro; - ogni settimana per la settimana precedente, calcolata a decorrere dalla data di entrata della nave nella ZEE o a decorrere dalla data di uscita dal porto di uno Stato membro. 6. Per indicare le specie detenute a bordo in conformità del paragrafo 4, verrà utilizzato il codice seguente: 1.2 // // // Codice // Nome scientifico // // // BFT // Thunnus thynnus thynnus // YFT // Thunnus albacares // ALB // Thunnus alalunga // BET // Thunnus obesus // SKJ // Katsuwonus pelamis // SQW // Xiphias gladius // BIL // Istiophoridae // OTH // Altri // // // //