31987R0625

Regolamento (CEE) n. 625/87 del Consiglio del 27 febbraio 1987 che proroga il regolamento (CEE) n. 486/85 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d' oltremare

Gazzetta ufficiale n. L 058 del 28/02/1987 pag. 0102


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REGOLAMENTO (CEE) N. 625/87 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 1987

che proroga il regolamento (CEE) n. 486/85 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio (1), prorogato dal regolamento (CEE) n. 692/86 (2), in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 486/85 è limitata al 28 febbraio 1987;

considerando che la terza convenzione ACP-CEE e la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (3), sono entrate nel frattempo in vigore; che è opportuno dunque prorogare il regolamento (CEE) n. 486/85;

considerando che per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo il regolamento (CEE) n. 486/85 è strettamente connesso alle disposizioni prese in virtù degli articoli 179, 180, 366 e 367 dell'atto di adesione del 1985 e figuranti nel regolamento (CEE) n. 691/86 del Consiglio, del 3 marzo 1986, che definisce il regime provvisorio applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con gli Stati ACP (4), prorogato dal regolamento (CEE) n. 4114/86 (5); che occorre dunque prevedere che il regolamento (CEE) n. 486/85 sia applicabile al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese senza pregiudizio e nei limiti delle disposizioni prese in virtù dei suddetti articoli dell'atto di adesione del 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 486/85, la data del 28 febbraio 1987 è sostituita da quella del 31 maggio 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento è applicabile al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese senza pregiudizio e nei limiti delle disposizioni prese in applicazione degli articoli 179, 180, 366 e 367 dell'atto di adesione del 1985.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

(2) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 93.

(3) GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

(4) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 3.

(5) GU n. L 380 del 31. 12. 1986, pag. 15.