Regolamento (CEE) n. 572/87 della Commissione del 26 febbraio 1987 che fissa forfettariamente i tassi del finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, delle spese risultanti dalla distribuzione gratuita dei prodotti acquistati dagli organismi d' intervento nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 057 del 27/02/1987 pag. 0029 - 0029
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 572/87 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 1987 che fissa forfettariamente i tassi del finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, delle spese risultanti dalla distribuzione gratuita dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento nel settore delle carni bovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, relativo al finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure d'intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2632/85 (2), in particolare l'articolo 7, considerando che il regolamento (CEE) n. 139/87 della Commissione (3) ha previsto un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita di carni bovine a favore dei più indigenti a seguito dell'ondata di freddo che ha colpito l'Europa; che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3247/81 dispone che occorre stabilire - secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85 (5) - tassi forfettari uniformi per la Comunità ai fini del finanziamento delle spese di distribuzione gratuita risultanti da tale azione; che le spese di distribuzione gratuita risultanti da tale azione; che le spese di distribuzione gratuita sono comprensive delle spese di trasporto, di taglio di condizionamento e, se del caso, di disossamento; considerando che le spese effettive di distribuzione in uno Stato membro divergono sensibilmente da quelle degli altri Stati membri, e che, per tale motivo occorre fissare tassi forfettari diversi per questo Stato membro al fine di non pregiudicare l'azione caritavole della Comunità; considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I tassi forfettari previsti dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3247/81 per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, delle spese risultanti dalla distribuzione gratuita di cui al regolamento (CEE) n. 139/87 sono fissati come segue: - 40 ECU/tonnellata lorda per le carni disossate, - 160 ECU/tonnellata lorda per le carni non disossate. Qualora la distribuzione intervenga in uno Stato membro che non dispone di scorte d'intervento, questi importi sono aumentati di 50 ECU. Se, a soddisfazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato, si è potuto dimostrare che il disossamento è stato effettuato in condizioni particolarmente onerose, l'importo di 160 ECU può essere aumentato di 50 ECU/t al massimo. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a partire dal 15 gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 251 del 20. 9. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 19. (4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (5) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.