Regolamento (CEE) n. 566/87 della Commissione del 26 febbraio 1987 che autorizza il Portogallo a sospendere parzialmente i dazi applicabili all' importazione dei panelli
Gazzetta ufficiale n. L 057 del 27/02/1987 pag. 0017 - 0017
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 566/87 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 1987 che autorizza il Portogallo a sospendere parzialmente i dazi applicabili all'importazione dei panelli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 243, paragrafo 4, considerando che, a norma dell'articolo 243, paragrafo 4, lettera a), dell'atto di adesione la Repubblica portoghese, a sua richiesta, procede al ravvicinamento dei dazi doganali dei semi e frutti oleosi e dei loro prodotti derivati; considerando che il regolamento (CEE) n. 2492/86 della Commissione (1) ha autorizzato il Portogallo a sospendere parzialmente i dazi applicabili all'importazione di panelli fino al 31 dicembre 1986; considerando che questa norma tende a facilitare l'approvigionamento di panelli all'industria portoghese d'alimenti per animali; che, da allora, i fattori che hanno giustificato questa disposizione rimangono validi e che il 29 gennaio 1987 la Repubblica portoghese ha chiesto, ai sensi del predetto articolo 243, il ravvicinamento parziale dei dazi doganali applicabili ai panelli; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La Repubblica portoghese è autorizzata a procedere alla sospensione parziale dei dazi applicabili all'importazione di panelli in provenienza tanto dai paesi terzi quanto dagli altri Stati membri e ad applicare il seguente dazio sino al 31 dicembre 1987: 1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Dazio doganale // // // // 23.04 // Panelli, sansa di olive e altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie: // // // ex B. altri: Panelli // 3 % // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 7.