Regolamento (CEE) n. 539/87 del Consiglio del 23 febbraio 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate
Gazzetta ufficiale n. L 055 del 25/02/1987 pag. 0006 - 0006
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 539/87 DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che il regolamento (CEE) n. 338/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (4), ha stabilito disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate; che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 338/79, il Consiglio può autorizzare, per un periodo transitorio che scade il 31 agosto 1986, l'utilizzazione del nome di talune regioni determinate, riservato alla designazione di un v.p.q.r.d., per designare un vino da tavola; che, dato che gli Stati membri interessati non hanno ancora stabilito quali nomi possano sostituire i nomi delle regioni determinate in questione per la designazione dei vini da tavola, è opportuno prorogare il periodo transitorio sino al 31 agosto 1991, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 338/79 la data del 31 agosto 1986 è sostituita da quella del 31 agosto 1991. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso à applicabile a decorrere dal 1o settembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addí 23 febbraio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. C 248 del 4. 10. 1986, pag. 3. (2) Parere reso il 19 febbraio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48. (4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.