31987R0532

Regolamento (CEE) n. 532/87 della Commissione del 23 febbraio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' integrazione per i semi oleosi

Gazzetta ufficiale n. L 054 del 24/02/1987 pag. 0008 - 0008


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REGOLAMENTO (CEE) N. 532/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3695/86 (4), ha fissato l'importo del deposito cauzionale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi (5); che, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e del livello dell'integrazione fissata negli ultimi mesi, è necessario aumentare l'importo del deposito cauzionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2681/83 è modificato come segue:

- al primo trattino, le parole « 35 ECU » sono sostituite dalle parole « 40 ECU »;

- al secondo trattino, le parole « 45 ECU » sono sostituite dalle parole « 47 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

(3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

(4) GU n. L 341 del 4. 12. 1986, pag. 11.

(5) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.