Regolamento (CEE) n. 531/87 della Commissione del 23 febbraio 1987 che deroga alle norme di qualità per i pimenti o peperoni dolci per la campagna 1987
Gazzetta ufficiale n. L 054 del 24/02/1987 pag. 0007 - 0007
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 531/87 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 1987 che deroga alle norme di qualità per i pimenti o peperoni dolci per la campagna 1987 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, considerando che le norme di qualità per i pimenti o peperoni dolci sono state fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2397/76 della Commissione (3); considerando che un'evoluzione importante si è verificata nella vendita dei peperoni in piccoli imballaggi ed in particolare relativamente all'omogeneità del prodotto; che le norme comuni di qualità devono tener conto di tale situazione; che è inoltre necessario acquisire un'esperienza sufficiente prima di procedere a una modifica definitiva delle norme; che è quindi opportuno derogare di nuovo temporaneamente alle norme di qualità per i pimenti o peperoni dolci, senza compromettere la qualità del prodotto; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1987 è introdotta la seguente deroga alle disposizioni dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2397/76: al titolo V « Disposizioni relative alla presentazione », punto A) « Omogeneità », è inserito il comma seguente dopo il primo comma: « Per i piccoli imballaggi di peso non superiore ad 1 kg, l'omogeneità è tuttavia richiesta soltanto per l'origine e la categoria di qualità ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46. (3) GU n. L 270 del 2. 10. 1976, pag. 13.