Regolamento (CEE) n. 530/87 della Commissione del 23 febbraio 1987 che deroga alle norme di qualità per i cetrioli per la campagna 1987
Gazzetta ufficiale n. L 054 del 24/02/1987 pag. 0006 - 0006
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 530/87 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 1987 che deroga alle norme di qualità per i cetrioli per la campagna 1987 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, considerando che le norme di qualità per i cetrioli sono state fissate nell'allegato I/2 del regolamento n. 183/64/CEE del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 845/76 della Commissione (4); che l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 1194/69 del Consiglio (5), ha definito una categoria III; che le norme non consentono la commercializzazione di taluni calibri che possono tuttavia trovare acquirenti sul mercato; considerando che le norme di qualità devono tener conto di tale situazione; che è inoltre opportuno acquisire un'esperienza sufficiente prima di procedere a una modifica definitiva delle norme e derogare di nuovo temporaneamente alle norme di qualità per i cetrioli; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1987 si deroga alle disposizioni dell'allegato I/2 del regolamento n. 183/64/CEE come segue: 1. il testo del titolo III « Calibrazione » è completato col seguente punto: « iv) le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cetrioli del tipo "frutto corto" »; 2. nel titolo VI « Indicazioni esterne », punto B « Natura del prodotto », si aggiunge: « "frutti corti" in tutti i casi per questo tipo di cetrioli ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46. (3) GU n. 192 del 25. 11. 1964, pag. 3217/64. (4) GU n. L 96 del 10. 4. 1976, pag. 30. (5) GU n. L 157 del 28. 6. 1969, pag. 1.