31987R0530

Regolamento (CEE) n. 530/87 della Commissione del 23 febbraio 1987 che deroga alle norme di qualità per i cetrioli per la campagna 1987

Gazzetta ufficiale n. L 054 del 24/02/1987 pag. 0006 - 0006


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REGOLAMENTO (CEE) N. 530/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1987

che deroga alle norme di qualità per i cetrioli per la campagna 1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che le norme di qualità per i cetrioli sono state fissate nell'allegato I/2 del regolamento n. 183/64/CEE del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 845/76 della Commissione (4); che l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 1194/69 del Consiglio (5), ha definito una categoria III; che le norme non consentono la commercializzazione di taluni calibri che possono tuttavia trovare acquirenti sul mercato;

considerando che le norme di qualità devono tener conto di tale situazione; che è inoltre opportuno acquisire un'esperienza sufficiente prima di procedere a una modifica definitiva delle norme e derogare di nuovo temporaneamente alle norme di qualità per i cetrioli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1987 si deroga alle disposizioni dell'allegato I/2 del regolamento n. 183/64/CEE come segue:

1. il testo del titolo III « Calibrazione » è completato col seguente punto:

« iv) le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cetrioli del tipo "frutto corto" »;

2. nel titolo VI « Indicazioni esterne », punto B « Natura del prodotto », si aggiunge:

« "frutti corti" in tutti i casi per questo tipo di cetrioli ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

(3) GU n. 192 del 25. 11. 1964, pag. 3217/64.

(4) GU n. L 96 del 10. 4. 1976, pag. 30.

(5) GU n. L 157 del 28. 6. 1969, pag. 1.