31987R0525

REGOLAMENTO (CEE) N. 000/87 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 1987 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3529/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi -

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 21/02/1987 pag. 0001 - 0013


REGOLAMENTO (CEE) N. 000/87 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 1987 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3529/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3529/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro gli incendi(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3529/86, per il primo anno di applicazione del regolamento stesso i programmi o i progetti devono essere sottoposti alla Commisione entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento ; che, in attesa dell'adozione delle modalità di applicazione del regolamento, è quindi opportuno adottare le disposizioni relative alla presentazione dei programmi o dei progetti ;

considerando che, per quanto riguarda i programmi o i progetti, le domande di contributo presentate nel quadro dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi devono contenere tutti i dati atti a consentire l'esame delle iniziative in causa alla luce degli obiettivi e dei criteri enunciati nel regolamento (CEE) n. 3529/86 ;

considerando che tali domande devono essere presentate nella stessa forma, onde facilitarne l'istruzione e l'esame comparativo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la protezione della foresta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le domande di contributo finanziario della Comunità per la realizzazione dei programmi o progetti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3529/86, devono contenere i dati e i documenti indicati negli allegati.

2. Le domande devono essere presentate in tre esemplari, nella forma indicata negli allegati.

3. Le domande che non soddisfano alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono prese in considerazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1987.

Per la CommissioneFrans ANDRIESSENVicepresidente

(1)GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 5.