Regolamento (CEE) n. 482/87 della Commissione del 17 febbraio 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio, della voce 76.02 della tariffa doganale comune, originari del Venezuela, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 049 del 18/02/1987 pag. 0021 - 0021
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 482/87 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio, della voce 76.02 della tariffa doganale comune, originari del Venezuela, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per le barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio, della voce 76.02 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 3 000 000 di ECU; che in data 13 febbraio 1987 l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Venezuela, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Venezuela, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 21 febbraio 1987 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, è ripristinata nella Comunità per i seguenti prodotti, originari del Venezuela: 1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 76.02 (Codice Nimexe 76.02-tutti i numeri) // Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.