Regolamento (CEE) n. 481/87 della Commissione del 16 febbraio 1987 recante modalità di applicazione per gli anni 1987, 1988 e 1989, del regime di importazione dei prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia e dalla Repubblica popolare cinese
Gazzetta ufficiale n. L 049 del 18/02/1987 pag. 0019 - 0020
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 481/87 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1987 recante modalità di applicazione per gli anni 1987, 1988 e 1989, del regime di importazione dei prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia e dalla Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime applicabile all'importazione dei prodotti di cui alla sottovoce 07.06 della tariffa doganale comune in provenienza dai paesi terzi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 2, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (3), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, considerando che, con l'adozione del regolamento (CEE) n. 4066/86 (4), il Consiglio ha introdotto misure transitorie applicabili all'importazione dei prodotti in causa durante il primo trimestre 1987; che la Commissione ha adottato, mediante il regolamento (CEE) n. 4094/86 (5), le relative modalità di applicazione, considerando che è necessario stabilire le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 430/87 adottato dal Consiglio, valido fino alla fine del 1989, e precisare i quantitativi disponibili per l'anno 1987 alla data di entrata in vigore del presente regolamento; considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 dispone, fra l'altro, che, per il triennio 1987-1989, la riscossione del prelievo all'importazione da taluni paesi terzi diversi dalla Tailandia e dalla Repubblica popolare cinese sarà limitata al 6 % ad valorem per determinati quantitativi di prodotti che rientrano nella sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune; considerando che il rilascio dei titoli di importazione implicanti il diritto di importare beneficiando di un prelievo limitato al 6 % ad valorem deve essere assoggettato a norme particolari, allo scopo di permettere una corretta applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 430/87 intese ad evitare il superamento dei quantitativi previsti; che un'applicazione corretta di tali disposizioni comporta, per quanto riguarda la maggior parte dei prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A, alcune deroghe al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3913/86 (7); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il regime previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 430/87 si applica ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari di paesi terzi diversi dalla Tailandia e dalla Repubblica popolare cinese, nel quadro delle disposizioni del presente regolamento. 2. Ogni anno possono essere rilasciati titoli di importazioni per quantitativi non superiori ai quantitativi indicati per paese o per gruppo di paesi nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 430/87. Per il 1987 i titoli sono rilasciati tenendo conto dei quantitativi attribuiti in applicazione del regolamento (CEE) n. 4094/86. Articolo 2 1. Le domande di titolo di importazione possono essere presentate ogni settimana, da lunedì a giovedì incluso, in qualsiasi Stato membro ed i titoli rilasciati sono validi nei dodici Stati membri. 2. Per le importazioni in provenienza dai paesi terzi ad eccezione della Cina e della Tailandia, non membri del GATT, le domande di titolo non possono vertere su un quantitativo superiore a 7 500 t per ogni singolo interessato che agisce in conto proprio. 3. Le indicazioni relative al nome dell'importatore, ai quantitativi richiesti e alla loro origine sono trasmesse, mediante telescritto, dagli Stati membri alla Commissione entro e non oltre il giovedì della settimana successiva a quella durante la quale è stata inoltrata la domanda. 4. Entro e non oltre il venerdì della settimana successiva a quella in cui ha avuto luogo la comunicazione di cui al paragrafo 3, la Commissione trasmette, mediante telescritto, i quantitativi per i quali sono rilasciati i titoli per paese o per gruppo di paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. 5. Per i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, l'interessato può specificare, nella sua domanda di titolo di importazione, le due sottovoci 07.06 A II. Le due sottovoci specificate nella domanda vengono riportate nel titolo. Articolo 3 It titoli recano nella casella 20 a) una delle seguenti diciture: - Exacción reguladora a percibir 6 % ad valorem - Importafgift: 6 % af vaerdien - Zu erhebende Abschoepfung: 6 % des Zollwerts - Eispraktéa eisforá: 6 % kat' axía - Amount to be levied: 6 % ad valorem - Prélèvement à percevoir: 6 % ad valorem - Prelievo da riscuotere: 6 % ad valorem - Toe te passen heffing: 6 % ad valorem - Direito nivelador a cobrar: 6 % ad valorem. Articolo 4 In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75 (1), l'aliquota della cauzione relativa ai titoli di importazione è di 20 ECU/t. Qualora, per effetto dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sia inferiore a quello per il quale il titolo stesso è stato richiesto, la parte della cauzione corrispondente alla differenza viene svincolata. Articolo 5 1. La domanda di titolo di importazione ed il titolo rilasciato recano, nella casella 14, l'indicazione del paese terzo di cui il prodotto in causa è originario. Il titolo obbliga ad importare da tale paese. 2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo di importazione; a tal fine, nella casella 22 del medesimo viene iscritta la cifra 0. Articolo 6 La validità dei titoli d'importazione rilasciati nel 1987, nel 1988 e nel 1989 non può estendersi oltre il 31 dicembre di ognuno dei tre anni considerati. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9. (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (4) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 11. (5) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 73. (6) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. (7) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 31. (1) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.