31987R0474

Regolamento (CEE) n. 474/87 della Commissione del 16 febbraio 1987 che tempera le misure di salvaguardia applicabili all' importazione di patate dolci destinate all' alimentazione animale

Gazzetta ufficiale n. L 048 del 17/02/1987 pag. 0015 - 0017


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REGOLAMENTO (CEE) N. 474/87 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1987

che tempera le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di patate dolci destinate all'alimentazione animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2748/75 del Consiglio (3) ha stabilito le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei cereali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1146/86 della Commissione, del 18 aprile 1986, che adotta misure di salvaguardia all'importazione delle patate dolci (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2494/86 (5), ha sospeso il rilascio dei titoli di importazione per le patate dolci della sottovoce 07.06 B della tariffa doganale comune destinate all'alimentazione animale;

considerando che, per non interrompere in maniera duratura le tradizionali correnti di scambio con taluni paesi esportatori, in particolare con la Repubblica popolare cinese, occorre prevedere in via provvisoria e in misura tale da non provocare gravi perturbazioni del mercato dei cereali da foraggio, il rilascio di titoli di importazione per quantitativi limitati di patate dolci destinate all'alimentazione animale;

considerando che il rilascio dei titoli deve essere subordinato a modalità che consentano un controllo efficace delle importazioni; che, in particolare, è opportuno prevedere un certo intervallo fra il momento della presentazione della domanda e il momento del rilascio del titolo d'importazione, per permettere alla Commissione di adottare, ove necessario, misure complementari;

considerando che, per evitare domande abusive di titoli di importazione per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, è opportuno richiedere la presentazione di un documento di esportazione rilasciato dalle autorità cinesi o sotto la loro responsabilità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1146/86 è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

1. Il rilascio di titoli di importazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è sospeso per le patate dolci di cui alla sottovoce 07.06 B della tariffa doganale comune.

2. Tuttavia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere rilasciati titoli di importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1:

a) entro un massimale di 600 000 t per le domande in cui figura l'origine Repubblica popolare cinese,

b) entro un massimale di 5 000 t per le domande in cui figura un'origine diversa da quella di cui alla lettera a).

Le domande di titolo possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi in tutti e dodici gli Stati membri.

Non si applica il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3913/86 (2).

La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 14, l'indicazione del paese d'origine. Il titolo obbliga ad importare da detto paese.

Per l'importazione di prodotti originari della Repubblica popolare cinese, la domanda di titolo è ricevibile solo se corredata dell'originale di un documento di esportazione rilasciato dal governo della Repubblica popolare cinese o sotto la sua responsabilità, redatto in conformità del modello figurante in allegato. Tale documento di esportazione è di colore blu.

(1) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 31 ».

2. È inserito l'allegato aggiunto.

Articolo 2

1. Le autorità competenti trasmettono ogni giorno alla Commissione, mediante telescritto, le indicazioni contenute nelle domande di titolo relativamente:

- al nome del richiedente,

- ai quantitativi richiesti,

- all'origine dei prodotti,

- se si tratta di un'importazione originaria della Repubblica popolare cinese, al numero del documento di esportazione e al nome della nave.

2. I titoli di importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, a meno che nel frattempo non siano state adottate misure particolari. In caso di non disponibilità dei quantitativi richiesti, i titoli sono rilasciati limitatamente ai quantitativi comunicati dalla Commissione mediante telescritto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 85.

(4) GU n. L 103 del 19. 4. 1986, pag. 58.

(5) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 10.