Regolamento (CEE) n. 456/87 della Commissione del 13 febbraio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 3592/86 in ordine al periodo di validità dei titoli rilasciati per il frumento tenero panificabile nell' ambito del meccanismo complementare applicabile agli scambi
Gazzetta ufficiale n. L 046 del 14/02/1987 pag. 0012 - 0012
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 456/87 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 3592/86 in ordine al periodo di validità dei titoli rilasciati per il frumento tenero panificabile nell'ambito del meccanismo complementare applicabile agli scambi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 84, paragrafo 4 e l'articolo 85, paragrafo 3, considerando che in virtù del regolamento (CEE) n. 3592/86 della Commissione, del 26 novembre 1986, che deroga al regolamento (CEE) n. 574/86 e che modifica il regolamento (CEE) n. 598/86 che stabiliscono talune modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per il frumento tenero panificabile (1), la validità dei titoli MCS rilasciati per l'importazione in Spagna di un quantitativo supplementare di 200 000 t di frumento tenero panificabile è limitata al 31 gennaio 1987; che le condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato il mese di gennaio 1987 non hanno consentito agli operatori di rispettare la citata scadenza; che è pertanto opportuno prorogare la validità dei titoli rilasciati nell'ambito del citato provvedimento fino al 28 febbraio 1987; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3592/86, i termini « al 31 gennaio 1987 » sono sostituiti dai termini « al 28 febbraio 1987 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra il vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o febbraio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 19.