31987R0455

Regolamento (CEE) n. 455/87 della Commissione del 13 febbraio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro di intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 14/02/1987 pag. 0011 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0207
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0207


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 455/87 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro di intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le regole generali relative alle misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3790/85 (2), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che l'articolo 26, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3987/86 (4), dispone che il burro sia venduto franco deposito ad un prezzo pari al prezzo minimo di vendita fissato, maggiorato di 2 ECU/100 kg; che dall'esperienza acquisita emerge che tale maggiorazione rappresenta una quota troppo elevata del prezzo di vendita; che è opportuno, per agevolare la vendita ad un prezzo determinato, ridurre tale maggiorazione;

considerando che l'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2409/86 fissa un termine per il prelievo del burro a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; che il termine indicato nell'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 2409/86 non corrisponde a quello presentato per parere al comitato di gestione; che è necessario pertanto rettificare il regolamento citato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2409/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 19, paragrafo 5 i termini « 2 ECU » sono sostituiti dai termini « 1 ECU ».

2) All'articolo 26, paragrafo 2, lettera b) i termini « 2 ECU » sono sostituiti dai termini « 1 ECU ».

3) All'articolo 24, paragrafo 2 i termini « trentasei giorni » sono sostituiti dai termini « quaranta giorni ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il punto 3 è applicabile ai quantitativi di burro aggiudicati o venduti a decorrere dal 12 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbrario 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 367 del 13. 12. 1985, pag. 5.

(3) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.

(4) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 45.