Regolamento (CEE) n. 387/87 della Commissione del 5 febbraio 1987 relativo alla consegna ad enti caritativi di zucchero detenuto dall' organismo d' intervento italiano nell' ambito di un' azione di aiuto d' urgenza alle persone indigenti vittime dell' ondata di freddo
Gazzetta ufficiale n. L 036 del 07/02/1987 pag. 0023 - 0026
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 387/87 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1987 relativo alla consegna ad enti caritativi di zucchero detenuto dall'organismo d'intervento italiano nell'ambito di un'azione di aiuto d'urgenza alle persone indigenti vittime dell'ondata di freddo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 39, secondo comma, visto il regolamento (CEE) n. 469/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dello zucchero (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, considerando che a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 1785/81 può essere deciso che gli organismi di intervento mettano gratuitamente a disposizione di enti caritativi riconosciuti che agiscono nell'ambito di operazioni specifiche di aiuto d'urgenza, zucchero che essi detengono, destinato al consumo umano sul mercato interno della Comunità per la sua distribuzione gratuita; considerando che le condizioni meteorologiche particolarmente inclementi dell'inverno 1986/1987 nella Comunità hanno gravi ripercussioni per le persone indigenti vittime dell'ondata di freddo; che tale situazione rende necessaria l'attuazione tempestiva di tali interventi; che occorre utilizzare d'urgenza le risorse comunitarie disponibili del settore onde venire in aiuto a tali persone tramite gli enti caritativi riconosciuti; considerando che, a tal fine, l'organismo di intervento italiano è il solo che detiene un quantitativo di zucchero in giacenza; che in conseguenza tale organismo deve mettere gratuitamente a disposizione di tali enti, su loro richiesta, zucchero limitatamente alle sue giacenze e ai bisogni di ogni Stato membro; considerando che è opportuno prevedere che le spese relative a tale operazione, vale a dire le spese per l'opportuno condizionamento, per le operazioni di condizionamento, per il trasporto e per la distribuzione nella Comunità, siano sostenute in maniera forfettaria dalla Comunità, conformemente al regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure d'intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2632/85 (5); considerando che la natura stessa dell'operazione non può raffigurarsi come una transazione che necessiti un adeguamento allo stesso livello dei prezzi di tale zucchero; che si deve dunque non applicare gli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna e il Portogallo; considerando che tale operazione non è una vendita ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 89/87 (7) e che si deve quindi prevedere che il contributo di magazzinaggio in causa non sia dovuto per tali quantitativi e che il medesimo non sia preso in considerazione nel calcolo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 (9); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L'organismo d'intervento italiano mette gratuitamente a disposizione degli enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro nel territorio del quale essi sono stabiliti e che sono stati comunicati alla Commissione, lo zucchero che esso detiene. Il quantitativo totale per la Comunità da mettere a disposizione è di 7 986,7 t ripartite tra gli Stati membri come indicato nell'allegato I. Tale zucchero deve essere distribuito gratuitamente alle persone indigenti vittime dell'ondata di freddo nella Comunità. La messa a disposizione anzidetta viene effettuata a richiesta di tali enti da presentarsi all'indirizzo indicato nell'allegato II anteriormente al 1o marzo 1987. 2. Lo zucchero in causa è zucchero bianco cristallino, sfuso, della qualità tipo che a richiesta degli enti in questione è messo alla loro disposizione gratuitamente in pacchetti o astucci da 1 o 2 chilogrammi ovvero in sacchi di carta Kraft a 2 o a 3 fogli da 50 kg. 3. Il ritiro dello zucchero da parte degli enti in causa è effettuato al più tardi il 31 marzo 1987. Tuttavia, in caso di difficoltà tecniche, l'organismo d'intervento può prevedere un termine supplementare massimo di 15 giorni. Articolo 2 Le spese inerenti all'applicazione del presente regolamento che devono essere sostenute dalla Comunità sono fissate forfettariamente: a) per le spese relative al condizionamento e alle operazioni di condizionamento: - a 1,35 ECU per 100 kg se trattasi del sacco di carta da 50 kg; - a 4,93 ECU per 100 kg se trattasi dei pacchetti o degli astucci da 1 o 2 kg; b) per le spese relative al trasporto e alla distribuzione, come segue: (ECU/100 kg) 1.2 // // // Stato membro di distribuzione // Importo // // // Germania // 13,60 // Belgio/Lussemburgo // 11,50 // Danimarca // 16,20 // Spagna // 12,90 // Francia // 11,20 // Grecia // 9,10 // Irlanda // 13,10 // Italia // 7,00 // Paesi Bassi // 11,90 // Portogallo // 14,90 // // Articolo 3 Gli importi forfettari per le spese di trasporto e di distribuzione di cui all'articolo 2, lettera b), sono rimborsati agli enti in causa dall'organismo d'intervento italiano dietro presentazione da parte di quest'ultimi di ogni prova attestante il trasporto e la distribuzione dello zucchero, prova riconosciuta dallo Stato membro nel territorio del quale ha luogo la distribuzione. Articolo 4 1. L'organismo d'intervento italiano registra in uscita, con valore zero, sul conto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (1), i quantitativi di zucchero ceduti. 2. Per i quantitativi di zucchero messi gratuitamente a disposizione in applicazione del presente regolamento, il contributo di magazzinaggio in causa di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1998/78 non è dovuto dall'organismo d'intervento italiano. Tali quantitativi non sono presi in considerazione nel calcolo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1358/78. Articolo 5 L'Italia e gli altri Stati membri nel territorio dei quali è distribuito lo zucchero in causa, prendono le misure necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Articolo 6 1. Se lo zucchero è destinato alla distribuzione in uno Stato membro diverso dall'Italia esso è accompagnato dall'esemplare di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione (2) ai fini del controllo della destinazione. 2. L'esemplare di controllo di cui al paragrafo 1 è rilasciato e utilizzato conformemente alle condizioni previste agli articoli 12 e 16 del regolamento (CEE) n. 223/77 anzidetto. 3. La casella 104 dell'esemplare di controllo è riempita cancellando la menzione inutile e completandola con la seguente menzione corrispondente: - Azúcar - Ayuda urgente - Reglamento (CEE) no 387/87 (montantes compensatorios monetarios y montantes compensatorios « adhesión » no aplicables) - Sukker - Noedhjaelp - forordning (EOEF) nr. 387/87 (monetaere udligningsbeloeb og tiltraedelsesudligningsbeloeb finder ikke anvendelse) - Zucker - Dringlichkeitshilfe - Verordnung (EWG) Nr. 387/87 (Waehrungsausgleichsbetraege und Beitrittsausgleichsbetraege nicht anwendbar) - Záchari - epeígoysa eníschysi - Kanonismós (EOK) arith. 387/8 (den efarmózontai nomismatiká exisotiká posá kai exisotiká posá proschórisis) - Emergency aid sugar - Regulation (EEC) No 387/87 (monetary compensatory amounts and accession compensatory amounts not applicable) - Sucre - aide d'urgence - règlement (CEE) no 387/87 (montants compensatoires monétaires et montants compensatoires « adhésion » non applicables) - Zucchero - Aiuto d'urgenza - regolamento (CEE) n. 387/87 (importi compensativi monetari e importi compensativi adesione non applicabili) - Spoedhulp suiker - Verordening (EEG) nr. 387/87 (monetaire compenserende bedragen en compenserende bedragen toetreding niet van toepassing) - Açúcar - ajuda de emergência - Regulamento (CEE) nº 387/87 (montantes compensatórios monetários e montantes compensatórios de adesão não aplicáveis) 4. Per le consegne verso la Spagna e il Portogallo non sono applicabili gli importi compensativi adesione di cui al regolamento (CEE) n. 469/86. Articolo 7 L'Italia ogni settimana comunica alla Commissione, per la settimana precedente, i quantitativi richiesti sino al 1o marzo 1987, nonché i quantitativi forniti e gli enti beneficiari di tali quantitativi in applicazione del presente regolamento. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 32. (4) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1. (5) GU n. L 251 del 20. 9. 1985, pag. 1. (6) GU n. L 231 del 23. 8. 1978, pag. 5. (7) GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 10. (8) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4. (9) GU n. L 365 del 23. 12. 1978, pag. 8. (1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20. ALLEGATO I Quantitativi massimi (in tonnellate) 1.2 // // // Stato membro // Quantitativo massimo // // // Germania // 2 000 // Belgio / Lussemburgo // 250 // Danimarca // 50 // Spagna // 2 000 // Francia // 2 000 // Grecia // 515 // Irlanda // 600 // Italia // 300 // Paesi Bassi // 250 // Portogallo // 21,7 // // ALLEGATO II Organismo d'intervento italiano: Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) Via Palestro 81 I-00185 Roma Telex n. 620 252 - 613 003 MINAGRIN per l'AIMA Tel. n. 06/47 49 91