31987R0383

Regolamento (CEE) n. 383/87 della Commissione del 6 febbraio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro di intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 07/02/1987 pag. 0013 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0130
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0130


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REGOLAMENTO (CEE) N. 383/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro di intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le regole generali relative alle misure d'intervento sul mercato del burro e della crema (2) di latte, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3790/85 (2), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3987/86 (4), precisa il burro posto in vendita; che è opportuno, data l'entità delle scorte disponibili per tale vendita, modificare la data ivi indicata;

considerando che l'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2409/86 definisce le esigenze principali coperte dalla garanzia di trasformazione; che l'articolo 11, paragrafo 2 dello stesso regolamento deroga a tali disposizioni nei casi in cui gli alimenti composti per animali siano forniti con cisterne o contenitori; che tale deroga si rivela inutile e costosa e tanto più pregiudizievole per il programma di smaltimento in quanto in certi Stati membri, visti gli ingenti quantitativi consegnati con cisterne o contenitori, essa rappresenta un handicap per gli utilizzatori di burro nell'alimentazione animale; che è pertanto opportuno sopprimere il disposto dell'articolo 11, paragrafo 2;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2409/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, la data del « 1o luglio 1983 » è sostituita dalla data del « 1o gennaio 1984 ».

2) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 11

La consegna di alimenti composti per animali con cisterne o contenitori è subordinata alle seguenti disposizioni:

- l'impresa di fabbricazione degli alimenti composti per animali è autorizzata, su sua richiesta, ad utilizzare tale forma di trasporto dall'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio essa è insediata;

- la consegna avviene sotto il controllo amministrativo dell'autorità competente. A tal fine l'impresa fornisce a tale autorità i documenti giustificativi che comprovino l'avvenuta consegna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5.

(3) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.

(4) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 45.