Regolamento (CEE) n. 365/87 della Commissione del 5 febbraio 1987 che deroga, per il primo trimestre del 1987, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto concerne il rilascio dei titoli d' importazione nell' ambito di regimi speciali nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 035 del 06/02/1987 pag. 0012 - 0012
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 365/87 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1987 che deroga, per il primo trimestre del 1987, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto concerne il rilascio dei titoli d'importazione nell'ambito di regimi speciali nel settore delle carni bovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2); considerando che taluni regimi speciali d'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, di cui agli articoli da 9 a 11 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3815/85 (4), sono stati decisi solamente in gennaio 1987 per l'anno 1987; che è pertanto necessario derogare al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto attiene ai termini di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli nel quadro dei regimi speciali; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il primo trimestre 1987 ed in deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, per quanto concerne i regimi di cui agli articoli da 9 a 11 del suddetto regolamento: a) le domande possono essere depositate solamente dal 9 al 13 febbraio 1987; b) le comunicazioni previste all'articolo 15, paragrafo 4, lettere a) e b), del suddetto regolamento vengono effettuate il 20 febbraio 1987; c) il rilascio dei titoli previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del suddetto regolamento ha luogo il 2 marzo 1987. Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 3494/86 della Commissione (5) è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, p. 5. (4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 11. (5) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 36.