31987R0348

Regolamento (CEE) n. 348/87 della Commissione del 4 febbraio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2040/86 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 034 del 05/02/1987 pag. 0033 - 0033


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 348/87 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2040/86 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2040/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/86 (4), prevede che il prelievo di corresponsabilità sia versato all'organismo competente per le operazioni di trasformazione effettuate nel corso di ogni mese; che tale periodicità può creare difficoltà di carattere amministrativo per gli operatori che provvedono alla trasformazione di piccoli quantitativi di cereali; che è opportuno rendere tale disposizione più elastica;

considerando che a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2040/86 gli operatori devono tenere una contabilità nella quale figurino, tra l'altro, i quantitativi di cereali trasformati e la data della loro trasformazione; che tale disposizione obbliga alla tenuta di una contabilità giornaliera e può quindi essere considerata come troppo vincolante per taluni operatori; che è indicato dare agli operatori la possibilità di tenere una contabilità mensile; che tuttavia è opportuno prevedere i provvedimenti da prendere qualora il tasso di conversione agricolo subisca modifiche nel corso del mese in cui è stata effettuata la trasformazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2040/86 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, gli operatori che trasformano di norma nel corso di una campagna un quantitativo di cereali inferiore a 100 t, possono essere autorizzati, qualora ne facciano richiesta, a versare il prelievo entro e non oltre la fine del mese di luglio della campagna successiva ».

2. All'articolo 6, lettera d) è aggiunto il seguente testo:

« Tuttavia gli operatori possono essere autorizzati a contabilizzare i quantitativi trasformati nel corso di un mese alla fine di ogni mese; in questo caso se il tasso di conversione agricolo subisce una modifica nel corso del mese considerato, l'importo del prelievo da versare è l'importo più elevato ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno sucessivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

(3) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 65.

(4) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 16.