Regolamento (CEE) n. 230/87 del Consiglio del 26 gennaio 1987 relativo alla cessione gratuita ad enti caritativi di prodotti trasformati a base di cereali detenuti per l' intervento
Gazzetta ufficiale n. L 025 del 28/01/1987 pag. 0002 - 0002
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 230/87 DEL CONSIGLIO del 26 gennaio 1987 relativo alla cessione gratuita ad enti caritativi di prodotti trasformati a base di cereali detenuti per l'intervento IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, considerando che, per porre rimedio ai problemi posti dalle condizioni meteorologiche particolarmente rigorose dell'inverno 1986/1987, è opportuno ricorrere con urgenza alle scorte di cereali detenute dagli organismi d'intervento per una consegna di farina e di semole e semolini ad enti caritativi ai fini di una distribuzione gratuita alla popolazioni più indigenti, vitime dell'ondata di freddo; considerando che è opportuno prevedere le disposizioni relative alla contabilità di tale operazione in base ai meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1334/86 (4), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Gli organismi d'intervento cedono gratuitamente agli enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato o dalla Commissione, se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento a simili enti, e operanti nell'ambito di interventi specifici per un aiuto di emergenza un quatitativo di farina di frumento tenero e un quantitativo di semole e semolini di frumento duro da determinarsi, ai fini della distribuzione gratuita di prodotti trasformati alle popolazioni più indigenti vittime delle condizioni meteorologiche particolarmente rigorose dell'inverno 1986/1987. 2. I quantitativi di cereali di base prelevati dalle scorte detenute dagli organismi d'intervento sono fissati conformemente a modalità da stabilirsi in base alla procedura prevista al paragrafo 3. I prodotti devono essere prelevati presso gli organismi d'intervento entro il 31 marzo 1987. 3. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente regolamento ed in particolare le condizioni di trasformazione dei prodotti di base, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75. 4. Gli organismi d'intervento interessati registrano in uscita, con valore zero, nel conto previsto all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di frumento ceduti. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (3) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (4) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 18.