Regolamento (CEE) n. 138/87 della Commissione del 19 gennaio 1987 relativo ad un' azione di emergenza per la fornitura di burro a favore degli indigenti
Gazzetta ufficiale n. L 017 del 20/01/1987 pag. 0018 - 0018
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 138/87 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 1987 relativo ad un'azione di emergenza per la fornitura di burro a favore degli indigenti LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3790/85 (2), in particolare l'articolo 7 bis, considerando che la forte diminuzione delle temperature in Europa ha ripercussioni gravi sui più indigenti; che è opportuno ricorrere con urgenza alle risorse comunitarie per dare loro un aiuto per il tramite degli enti caritativi e di beneficienza riconosciuti negli Stati membri; che quest'azione costituisce una misura di smaltimento delle scorte di burro d'intervento che la Commissione ha la possibilità di adottare a norma dell'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 985/68; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli organismi d'intervento mettono a disposizione degli enti caritativi e di beneficienza riconosciuti dallo Stato membro sul cui territorio essi hanno sede un quantitativo di burro destinato ad essere distribuito gratuitamente ai più indigenti in tale Stato membro. Il burro di cui al precedente comma è stato oggetto delle misure previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (3) ed è stato immagazzinato dopo il 1o gennaio 1986. Articolo 2 Gli Stati membri stabiliscono le misure di attuazione dell'articolo 1, ivi comprese le misure di controllo che essi ritengono più idonee. Articolo 3 Gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione i quantitativi usciti dall'ammasso nel corso della settimana precedente in applicazione del presente regolamento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile fino al 31 marzo 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.