31987R0128

Regolamento (CEE) n. 128/87 della Commissione del 16 gennaio 1987 che determina un coefficiente monetario specifico applicabile all' importazione di uve secche

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 17/01/1987 pag. 0017 - 0017


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REGOLAMENTO (CEE) N. 128/87 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1987

che determina un coefficiente monetario specifico applicabile all'importazione di uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1838/86 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche nel periodo compreso fra il 5 gennaio e il 1o marzo 1987 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 5/87 della Commissione (4); che, con decorrenza dal 12 gennaio 1987, è intervenuto un riallineamento dei tassi centrali; che, di conseguenza, il divario monetario effettivo previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, e dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 90/87 (6), è cambiato per la maggior parte delle monete degli Stati membri; che ne consegue la necessità di modificare i coefficienti monetari fissati dal regolamento (CEE) n. 5/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dopo che i prezzi minimi all'importazione e i prezzi all'importazione che figurano negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2382/86 della Commissione (7) sono stati convertiti nelle monete nazionali sotto indicate mediante l'applicazione del tasso di conversione agricolo, gli importi risultanti sono moltiplicati per i seguenti coefficienti:

- marco tedesco: 0,972

- fiorino olandese: 0,972

- dracma greca: 1,438

- lira sterlina: 1,317

- scudo portoghese: 1,163

- peseta spagnola: 1,093

- franco francese: 1,095

- sterlina irlandese: 1,105

- corona danese: 1,035

- lira italiana: 1,059

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.

(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 1 del 3. 1. 1987, pag. 10.

(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(6) GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 12.

(7) GU n. L 206 del 30. 7. 1986, pag. 18.