31987R0063

Regolamento (CEE) n. 63/87 della Commissione del 9 gennaio 1987 recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 997/81 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 10/01/1987 pag. 0038 - 0044


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REGOLAMENTO (CEE) N. 63/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1987

recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 997/81 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 54, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1625/86 (4), ha stabilito le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che il regolamento (CEE) n. 997/81 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86 (6), prevede le modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che si è verificato, in certi casi, che i vini da tavola ottenuti da una miscela di vini originari di vari Stati membri della Comunità europea rechino un'etichetta che non esclude rischi di confusione per il consumatore sulla vera origine dei vini, soprattutto quando l'impressione di insieme dell'etichetta è tale da rammentare un prodotto originario di un determinato Stato membro; che, onde evitare una simile confusione, è opportuno prevedere un'altezza minima dei caratteri che indicano, sull'etichetta degli imballaggi preconfezionati, i termini prescritti con la precisazione che i vini da tavola in oggetto sono prodotti a partire da una « miscela di vini di vari paesi della Comunità europea »;

considerando che per tener conto degli usi greci occorre prevedere l'indicazione di talune diciture tradizionali complementari, utilizzate per la designazione di taluni v.q.p.r.d. e di certi termini utilizzati per la designazione del nome dell'azienda vinicola che ha prodotto il vino in oggetto, allineando le modalità di indicazione di tali termini su quelle già ammesse per altri Stati membri; che tuttavia, per renderli più comprensibili, è opportuno prevedere la possibilità di completare tali termini in lingua greca con la traduzione in un altra lingua;

considerando che l'indicazione della gradazione alcolometrica effettiva sull'etichetta dei vini è stata resa obbligatoria dal regolamento (CEE) n. 355/79 a decorrere dal 1o maggio 1988; che, onde permettere, a partire da tale data, una maggiore flessibilità agli imbottigliatori responsabili dell'etichettatura dei vini, è opportuno estendere lievemente le tolleranze per le indicazioni del titolo alcolometrico;

considerando che in base all'esperienza acquisita, le indicazioni sul tipo di vino riferite al tenore di zucchero residuo, quali « secco », « abboccato », « amabile » e « dolce » non sono considerate come abbastanza esplicite da taluni consumatori; che è quindi opportuno prevedere la possibilità di indicare sull'etichetta il tenore di zucchero residuo del vino, stabilito mediante analisi;

considerando che in Germania l'uso vuole che l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve sia effettuata in gradi « Oechsle »; che a motivo di tale uso, non è ancora possibile prevedere un ulteriore allineamento sul regime comunitario per la misurazione della massa volumica dei mosti di uve; che è pertanto opportuno prorogare per altri cinque anni il periodo transitorio, scaduto il 31 agosto 1986, nel corso del quale la Germania può autorizzare che la massa volumica dei mosti di uve messi in circolazione sul suo territorio sia espressa in gradi Oechsle;

considerando che a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 il nome di una regione determinata può essere utilizzato per la designazione di un vino, esclusivamente se si tratti di un v.q.p.r.d.; che il termine « Madera » è sinonimo dei termini « vinho de Madeira » che designano, in base alla stessa disposizione, un v.q.p.r.d.; che ne deriva il divieto di mettere in circolazione nella Comunità un vino importato designato dal termine « Madera »; che, per evitare casi di rigore eccessivo derivante da un cambiamento troppo brusco delle norme finora in vigore, è opportuno prevedere un periodo transitorio, che abbia termine il 31 dicembre 1988, durante il quale i vini originari del « Madera County » negli Stati Uniti d'America possano essere messi in circolazione nella Comunità con la denominazione « Madera county - California »;

considerando che taluni Stati membri produttori, oltre all'Austria, hanno completato le rispettive disposizioni circa l'utilizzazione delle indicazioni relative al tipo di vino, al tipo di lavorazione e alle informazioni sulle condizioni naturali della viticoltura all'origine del vino considerato; che occorre pertanto prevedere, nell'ambito del regolamento (CEE) n. 997/81, i termini che si possono utilizzare per indicare sull'etichetta dei vini le informazioni di cui sopra;

considerando che taluni Stati membri hanno ammesso come imballagi preconfezionati per il vino, recipienti quali le scatole di lamiera, i cartoni o i « bag-in-box » sulle quali sono stampate direttamente le indicazioni necessarie per l'etichettatura; che la confezione degli imballaggi preconfezionati è costosa e viene effettuata in seguito ad ordinazioni di una certa importanza; che, onde evitare che in seguito alla modifica delle disposizioni comunitarie diventino inutilizzabili quantitativi troppo ingenti di

imballagi preconfezionati a motivo della non conformità di talune indicazioni ivi stampate, è opportuno prevedere un periodo transitorio di due anni durante il quale è possibile continuare ad utilizzare gli imballaggi in questione per il condizionamento dei vini;

considerando che in seguido alle recenti modifiche delle rispettive normative, l'Australia, l'Austria, la Bulgaria e gli Stati Uniti d'America hanno chiesto un adeguamento degli allegati I, II e IV del regolamento (CEE) n. 997/81; che appare giustificato dare seguito favorevole a tali richieste; che da un esame approfondito dell'utilizzazione dei nomi di talune varietà di vite e dei loro sinonimi per la designazione dei vini si è giunti alla conclusione che è inoltre necessario correggere l'allegato IV del suddetto regolamento, sopprimendo parte dei nomi e dei sinonimi in questione, onde evitare che il consumatore sia indotto in errore sull'origine geografica e sulla natura del vino considerato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 997/81 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 bis, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. I termini di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punti ii) e iii) del regolamento (CEE) n. 355/79 figurano sull'etichetta dei preimballaggi in caratteri dello stesso tipo dell'altezza minima, per quanto riguarda le lettere più piccole, di:

- 3 mm, se il volume nominale del recipiente è inferiore a 20 cl;

- 4 mm, se il volume nominale del recipiente è superiore o uguale a 20 cl e inferiore o uguale a 100 cl;

- 6 mm, se il volume nominale del recipiente è superiore a 100 cl ».

2) All'articolo 2, paragrafo 3:

a) al primo comma è aggiunto il testo seguente:

« g) per quanto riguarda i v.q.p.r.d. greci:

- "apó dialechtoýs ampelónes", "grand cru",

- "epilogí í epilegménos", "réserve",

- "eidikí epilogí í eidiká epilegménos", "grande réserve";

b) il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) figurano in caratteri di dimensione uguale o inferiore a quella dei caratteri utilizzati per l'indicazione della regione determinata ».

3) All'articolo 5, paragrafo 1, quinto trattino sono aggiunti i termini seguenti:

« Vílla, Ktíma, Archontikó ».

4) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

« 1. La gradazione alcolometrica effettiva di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 27, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 28, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 355/79, è indicata in unità o mezza unità di percentuale vol.

Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato in applicazione del regolamento (CEE) n. 1108/82 della Commissione (1), la gradazione alcolometrica effettiva indicata non può essere né superiore né inferiore di oltre lo 0,5 % vol alla gradazione determinata dall'analisi.

Tuttavia, in sede di controllo dei v.q.p.r.d. conservati in bottiglia per oltre tre anni, i servizi competenti possono ammettere un'estensione della tolleranza dello 0,3 % vol.

La cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica effettiva è seguita dal simbolo « % vol » e può essere preceduta dalle indicazioni « gradazione alcolometrica effettiva » o « alcole effettivo » oppure dall'abbreviazione « alc. ». Essa è indicata sull'etichetta in caratteri dell'altezza di almeno 3 mm.

2. Oltre alla gradazione alcolometrica effettiva, il dato analitico che può essere indicato sull'etichetta dei vini e dei mosti di uve di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 27, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 28, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CEE) n. 355/79, è espresso in tenore di zuccheri residui determinato mediante analisi. Esso deve essere espresso in grammi per litro.

Tuttavia, per la designazione dei prodotti imbottigliati sul loro territorio, gli Stati membri possono ammettere che il tenore di zuccheri residui sia completato o sostituito dall'indicazione della gradazione alcolometrica potenziale, completando la cifra relativa alla gradazione alcolometrica effettiva, con quella corrispondente alla gradazione alcolometrica potenziale, preceduta dal simbolo « + » è seguita dal simbolo « % vol ». Esso viene indicato per unità o decimo di unità di percentuale vol. La gradazione alcolometrica potenziale indicata non può superare la gradazione determinata mediante l'analisi, mentre può essere inferiore dello 0,2 % vol al massimo alla gradazione determinata mediante l'analisi.

(1) GU n. L 133 del 14. 5. 1982, pag. 1 ».

b) Il paragrafo 3 è soppresso.

c) Al paragrafo 4, lettera a), la data del « 31 agosto 1986 » è sostituita dalla data del « 31 agosto 1991 ». 5) All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 1988, i vini importati dagli Stati Uniti d'America e ottenuti da uve raccolte nel "Madera County" possono essere designati col nome di questa unità geografica. In questo periodo tali termini devono inoltre essere accompagnati dal termine "California" ».

6) L'articolo 13 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, lettera d), è aggiunto il seguente testo:

« iv) per tutti i vini da tavola, dai termini seguenti:

- "frésko krasí", "vino giovane",

- "néo krasí", "vino nuovo" ».

b) Al paragrafo 1 è aggiunto, dopo la lettera e), il testo seguente:

« f) la designazione di un vino da tavola lussemburghese può essere completata dalla dicitura "blanc de blancs" ».

c) Al paragrafo 3, lettera a), dopo i termini « Badisch Rotgold » sono inseriti i termini seguenti:

« - "Moseltaler",

- "Riesling-Hochgewaechs" ».

d) Al paragrafo 3, lettera c), dopo il termine « vivace » è aggiunto il testo seguente:

« - "vino novello",

- "vin nouveau",

- "dunkel" ».

I termini « Kretzer » e « Dunkel » possono essere utilizzati solo per alcuni v.q.p.r.d. originari della provincia di Bolzano. Il termine « vin nouveau » può essere utilizzato soltanto per i v.q.p.r.d. originari della Valle d'Aosta.

e) Al paragrafo 3 sono inserite, dopo la lettera e), le lettere seguenti:

« f) per i vini lussemburghesi

- "blanc de blancs";

g) per i vini greci:

- "lefkós apó lefkás stafylás", "blanc de blancs" ».

f) È inserito il paragrafo 3 bis seguente:

« 3 bis. I termini "blamc de blancs" di cui al paragrafo 1, lettere b) e f), e al paragrafo 3, lettere b) e f), i termini " lefkós apó lefkás stafylás", "blanc de blancs" di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3, lettera g), i termini "bianco da uve bianche" di cui al paragrafo 1, lettera c), e i termini "blanco de uva blanca" di cui al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 3, lettera d), possono essere usati solo per la designazione di vini prodotti esclusivamente a partire da uve di varietà di vini classificate come varietà di uve bianche ».

g) Il testo del secondo comma del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

« Il disposto del primo comma non si applica per l'indicazione dei termini "Hock", "Claret" e "Moseltaler" ».

7) All'articolo 16, paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) i termini:

- "vino di colle" e "vino di collina", quando sono utilizzati nella designazione di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d. italiani in conformità delle disposizioni italiane concernenti la loro utilizzazione;

- "Bergwein" per i vini importati originari dell'Austria, purché siano rispettate le disposizioni austriache in ordine all'utilizzazione di tale indicazione ».

8) All'articolo 22, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il testo seguente:

« I preimballaggi sui quali sono direttamente stampate indicazioni divenute non conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 355/79 e del presente regolamento, a seguito di una modifica dei medesimi, possono essere utilizzati per un periodo di due anni a decorrere dalla data di applicazione della modifica ».

9) All'allegato I, punto 2 (Austria)

a) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

« - "Qualitaetswein mit staatlicher Pruefnummer";

b) il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

« - "Qualitaetswein besonderer Reife und Lesearte" o "Praedikaswein" »;

c) i termini « Weinguetesiegel OEsterreich » sono soppressi.

10) All'allegato I, il punto 14 « Bulgaria » è completato dal testo seguente:

« - (Riserva) ».

11) Nell'allegato II, il testo del capitolo V Austria è sostituito dal seguente:

« V. AUSTRIA

1. I vini recanti i seguenti nomi della regione viticola e/o della sottoregione viticola di cui sono originari (1):

1.1. Regione viticola Bungenland:

sottoregioni viticole:

- Neusiedlersee

- Neusiedlersee-Huegelland

- Mittelburgenland

- Suedburgenland

1.2. Regione viticola Niederoesterreich:

sottoregioni viticole:

- Donauland-Carnuntum

- Kamptal-Donauland

- Thermenregion

- Wachau

- Weinviertel 1.3. Regione viticola Steiermark:

sottoregioni viticole:

- Sued-Oststeiermark

- Suedsteiermark

- Weststeiermark

1.4. Regione viticola Wien.

2. Precisazioni concernenti il tipo di un vino ottenuto esclusivamente da uve raccolte in Austria:

- "Heuriger" quando il vino così designato è messo in circolazione al più tardi il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno del raccolto, che deve essere indicato sull'etichetta;

- "Schilcher" quando il vino così designato è stato ottenuto nella regione Setiermark ed esclusivamente con uve della varietà "Blauer Wildbacher" ».

(1) I termini "regione viticola" e "sottoregione viticola" corrispondono ai termini "Weinbauregion" e "Weinbaugebiet" utilizzati in Austria ».

12) Nell'allegato II, capitolo VIII « Stati Uniti d'America »:

a) sono soppresse le parole « Madera County » che figurano nella sezione A al punto 4 California;

b) la sezione B è sostituita dal testo seguente:

« B. I vini recanti l'indicazione di uno dei nomi seguenti dello Stato e/o della regione viticola (viticultural area) di cui sono originari:

1. Arizona

1.1. Regione viticola: Sonoita

2. Arkansas

2.1. Regioni viticole:

- Altus

- Arkansas Mountain

- Ozark Mountain

3. California

3.1. Regioni viticole:

- Alexander Valley

- Anderson Valley

- Arroyo Seco

- Carmel Valley

- Carneros

- Central Coast

- Central Coast Counties

- Chalk Hill

- Chalone (1)

- Cienega Valley

- Clarksburg

- Clear Lake

- Cole Ranch

- Dry Creek

- Dry Creek Region

- Dry Creek Valley

- Edna Valley

- El Dorado

- Fiddletown

- Guenoc Valley

- Hopland

- Howell Mountain

- Knights Valley

- Lime Kiln Valley

- Liverpore Valley

- Lodi (1)

- Los Carneros

- Merritt Island

- Monterey

- Mt. Veeder District

- Napa Valley

- Napa-Sonoma-Mendocino

- North Coast

- North Coast Counties

- Northern Sonoma

- North Yuba

- Pacheco Pass

- Paicines

- Paso Robles

- Pinnacles

- Pope Valley

- Potter Valley

- Redwood Valley

- Russian River Valley

- Sanel Valley

- San Pasqual Valley

- Santa Clara Valley

- Santa Cruz Mountains

- Santa Maria Valley

- Santa Ynez

- Santa Ynez Valley

- Saratoga

- Shenandoah Valley (1)

- Sierra Foothills

- Solano County Green Valley

- Solvang

- Sonoma County Green Valley

- Sonoma Mountain

- Sonoma Valley

- South Coast

- Suisun Valley

- Temecula

- Templeton

- Willow Creek

- Yountville

- York Mountain

4. Connecticut

4.1. Southeastern New England

5. Indiana

5.1. Regione viticola: Ohio River Valley

6. Kentucky

6.1. Regione viticola: Ohio River Valley

7. Louisiana

7.1. Regione viticola: Mississippi Delta 8. Maryland

8.1. Regioni viticole:

- Catoctin

- Cumberland Valley

- Linganore

9. Massachusetts

9.1. Regioni viticole:

- Martha's Vineyard

- Southeastern New England

10. Michigan

10.1. Regioni viticole:

- Fennville

- Lake Michigan Shore

- Leelanau Peninsula

11. Mississippi

11.1. Regione viticola: Mississippi Delta

12. Missouri

12.1. Regioni viticole:

- Augusta

- Hermann (1)

- Ozark Mountain

13. New Jersey

13.1. Regione viticola: Central Delaware Valley

14. New Mexico

14.1. Regioni viticole:

- Mesilla Valley

- Mimbres Valley

15. New York

15.1. Regioni viticole:

- Finger Lakes

- The Hamptous, Long Island

- Hudson River Region

- Lake Erie

- Lake Erie Islands

- North Fork of Long Island

16. Ohio

16.1. Regioni viticole:

- Grand River Valley

- Isle of St. George

- Loramie Creek

- Ohio River Valley

17. Oklahoma

17.1. Regione viticola: Ozark Mountain

18. Oregon

18.1. Regioni viticole:

- Columbia Valley

- Umpqua Valley

- Walla Walla Valley

- Willamette Valley

19. Pennsylvania

19.1. Regioni viticole:

- Central Delaware Valley

- Cumberland Valley

- Lake Erie

- Lancaster Valley

20. Rhode Island

20.1. Regione viticola: Southeastern New England

21. Tennessee

21.1. Regione viticola: Mississippi Delta

22. Texas

22.1. Regioni viticole:

- Bell Mountain

- Mesilla Valley

23. Virginia

23.1. Regioni viticole:

- Monticello

- North Fork of Roanoke

- Rocky Knob

- Shenandoah Valley

24. Washington

24.1. Regioni viticole:

- Columbia Valley

- Walla Walla Valley

- Yakima Valley

25. West Virginia

25.1. Regioni viticole:

- Kanawha River Walley

- Ohio River Valley

- Shenandoah Valley.

(1) L'indicazione di questa regione viticola è ammessa solo se sulla stessa etichetta figura l'indicazione dello Stato cui la regione appartiene.

13) All'allegato III, capitolo I « Germania »:

- al termine « Samtrot », che figura nella colonna centrale, è aggiunto un riferimento alla nota « (1) »;

- il termine « Clevener Fruehburgunder (1) », che figura nella colonna centrale, è sostituito dal termine « Clevner (1) »,

- è soppresso il termine « Raifrench », che figura nella colonna centrale, quale sinonimo della varietà « Roter Elbling » e « Weisser Elbling ».

14) All'allegato III, capitolo IV « Italia »:

- la nota (2) riferentesi al nome di varietà « Brunello » è sostituita dal testo seguente:

« (2) Ammesso soltanto per il comune di Montalcino nella provincia di Siena »;

- nella colonna di destra è aggiunto il termine « Malvasie (3) » come sinonimo della varietà « Pinot grigio », accompagnato dalla seguente nota: « (3) Ammesso soltanto per la Valle d'Aosta ». 15) All'allegato IV:

a) i nomi di varietà « Taminga » e « Merbein Seedless » sono aggiunti al capitolo III « Australia », colonna sinistra;

b) il nome di varietà « Emerald Riesling » è soppresso nei capitoli III « Australia », VI « Stati Uniti d'America » e VIII « Israele »;

c) il testo del capitolo IV « Austria » è sostituito dal seguente:

1.2 // // // « Nomi delle varietà ammessi nella Comunità // Sinonimi ammessi // // // IV. AUSTRIA // // Bouviertraube // // Blauburger // // Blauer Burgunder // Blauer Spaetburgunder, Blaufurgunder, Spaetburgunder // Blauer Portugieser // Pinot noir // Blauer Wildbacher // // Blauer Zweigelt // Rotburger // Blaufraenkisch // // Cabernet franc // // Cabernet Sauvignon // Cabernet // Chardonnay // // Fruehroter Veltliner // // Furmint // // Gruener Veltliner // // Gewuerztraminer // // Goldburger // // Gruener Sylvaner // // Roter Sylvaner // Sylvaner // Gruener Veltliner // // Jubilaeumsrebe // // Merlot // // Mueller-Thurgau // // Muskat-Ottonel // // Muskat-Sylvaner // Weisser Sauvignon, Sauvignon blanc // Neuburger // // Roter Muskateller // // Gelber Muskateller // Muskateller // Roter Traminer // // Roter Veltliner // // Rotgipfler // // Rulaender // Grauer Burgunder, Pinot gris // St. Laurent // // Scheurebe // Saemling 88 // Trollinger // // Weisser Burgunder // Pinot blanc // Weisser Riesling // Riesling, Rheinriesling // Welschriesling // // Zierfandler // Spaetrot" // //

d) il nome di varietà « Gray Riesling » è soppresso nel capitolo VI « Stati Uniti d'America »;

e) i nomi di varietà « Bànàti Rizling », « Riesling de Banat » e « Banatski Rizling » sono soppressi nei capitoli VII « Ungheria », X « Romania » e XIII « Iugoslavia ».

La denominazione « Bànàti Rizling » è sostituita da « Creatà » nel capitolo VII « Ungheria ». Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 1987.

Tuttavia, l'articolo 1, punto 1, è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1987, e l'articolo 1, punto 4, lettera a) dal 1o aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.

(4) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 1.

(5) GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1.

(6) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8.

(7) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.