Regolamento (CEE) n. 29/87 del Consiglio del 22 dicembre 1986 che istuisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di congelatori originari dell' Unione Sovietica
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 08/01/1987 pag. 0001 - 0004
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 29/87 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1986 che istuisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di congelatori originari dell'Unione Sovietica IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica (1), in particolare l'articolo 12, vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento, considerando quanto segue: A. Misure provvisorie (1) Con il regolamento (CEE) n. 2800/86 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di congelatori originari dell'Unione Sovietica. B. Procedura (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, l'esportatore sovietico, Technointorg, che fino ad allora aveva rifiutato di collaborare, e alcuni importatori hanno chiesto e ottenuto di essere intesi dalla Commissione. Le osservazioni da loro formulate sono state prese in considerazione. La Commissione ha rifiutato di intendere un importatore che aveva presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2800/86. Technointorg ha chiesto e ottenuto di prendere visione dei dati forniti alla Commissione da altre parti interessate dall'inchiesta, sempre che fossero pertinenti alla difesa dei suoi interessi, fossero stati utilizzati dalla Commissione nell'inchiesta e non fossero riservati ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2176/84. (3) Technointorg ha contestato il suo presunto rifiuto a collaborare durante l'inchiesta preliminare. Egli ha fatto presente in proposito che aveva conferito mandato di rappresentarlo nella procedura alla sua filiale stabilita in Belgio, la EWA-Technical and Optical Equipment (EWA) e che né questa né lui stesso avevano ricevuto il questionario destinato agli esportatori. La Commissione ha replicato che la EWA l'aveva informata del mandato in questione tre mesi dopo l'avvio della procedura e, in ogni caso, dopo la scadenza del termine fissato dalla Commissione stessa per la restituzione dei questionari. La EWA non aveva inoltre mai chiesto che le fosse inviato il questionario destinato all'esportatore. Technointorg ha infine ammesso di aver ricevuto il questionario all'inizio della procedura e di aver rifiutato, benché sollecitato più volte dalla Commissione, di fornire le informazioni richieste. (4) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, Technointorg si è dichiarato disposto a collaborare pienamente con la Commissione. La Commissione ha fatto presente che, nonostante queste affermazioni, l'esportatore non ha fornito alcuna informazione in merito alle sue esportazioni verso la Comunità. In ogni caso, dato che Technointorg non si è rivolto alla Commissione entro i termini indicati nell'avviso di apertura della procedura (3), le informazioni eventualmente fornite da questa società in merito alle sue esportazioni verso la Comunità non avrebbero potuto essere prese in considerazione senza procedere ad un'inchiesta supplementare. Indipendentemente dall'ulteriore carico che ne conseguirebbe a livello amministrativo, procedere ad un'inchiesta supplementare dopo l'istituzione di un dazio antidumping provvisorio potrebbe inco raggiare alcune parti a non collaborare fin dall'inizio della procedura ed a presentare le loro osservazioni soltanto nel caso in cui dall'inchiesta condotta senza la loro partecipazione emergessero risultanze che potessero riguardarle. C. Dumping (5) Technointorg e EWA hanno contestato il metodo applicato dalla Commissione per determinare il dumping. A prescindere dalle considerazioni già esposte in proposito dalla Commissione nel regolamento (CEE) n. 2800/86, pienamente condivise dal Consiglio, l'argomento addotto dalle due parti in causa non potrebbe essere accettato per i motivi sottoindicati. D. Valore normale (6) Technointorg ha contestato la scelta della Iugoslavia come paese analogo, sostenendo che in Iugoslavia i metodi di produzione sono diversi da quelli adottati in Unione Sovietica e il potere d'acquisito è tre volte più elevato che in URSS. Tuttavia, l'esportatore non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni, né ha proposto alcuna alternativa per la scelta del paese analogo. In ogni modo, anche se gli argomenti addotti dall'esportatore fossero stati provati da dati di fatto convincenti, sarebbe stato necessario procedere a un'inchiesta supplementare che, per i motivi di cui sopra al quarto considerando del presente regolamento, è esclusa. Del resto, nel caso in esame essa è ancor meno giustificata in quanto l'esportatore, pur contestando il margine di dumping provvisoriamente stabilito nel regolamento (CEE) n. 2800/86, non nega l'esistenza di pratiche di dumping, ma sostiene soltanto che il margine non può essere superiore al 70 %; anche se questa affermazione risultasse esatta, ciò non modificherebbe in alcun modo le misure da prendere a conclusione dell'inchiesta. E. Confronto (7) Technointorg ha chiesto che, nel caso in cui la Commissione non dovesse modificare la scelta del paese analogo, vengano effettuati tre adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84, per consentire un equo confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale. (8) Il primo adeguamento, in ragione del 30 %, viene chiesto in considerazione delle differenze che esisterebbero tra la Iugoslavia e l'Unione Sovietica per quanto riguarda i processi di fabbricazione e i costi dei componenti. Il secondo adeguamento, in ragione del 50 %, viene chiesto in considerazione delle differenze nei salari, i quali in Iugoslavia sarebbero tre volte più elevati che in Unione Sovietica. Il terzo adeguamento, in ragione del 20 %, viene chiesto in considerazione del fatto che i congelatori sovietici sarebbero destinati ad una fascia di mercato e a consumatori diversi da quelli ai quali sono destinati i prodotti di origine comunitaria. (9) Le differenze citate dall'esportatore non rientrano in alcuna delle categorie di fattori di cui all'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84 che il Consiglio, condividendo le considerazioni esposte dalla Commissione all'ultimo comma del quattordicesimo considerando del regolamento (CEE) n. 2800/86, ritiene esaurienti. In particolare, la terza domanda di adeguamento non è pertinente al confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, bensì all'esame del pregiudizio; pertanto, l'obiezione sollevata dall'esportatore viene esaminata al quattodicesimo considerando del presente regolamento. Per quanto riguarda i primi due adeguamenti richiesti, si fa notare che qualsiasi adeguamento dei costi stabiliti per il paese analogo, cioè la Iugoslavia, implicherebbe il riferimento ai costi di un paese, quale l'URSS, non retto da un'economia di mercato, vale a dire un criterio di determinazione che l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2176/84 intende escludere. Pertanto, gli argomenti addotti da Technointorg a favore dell'opportunità di effettuare adeguamenti in considerazione di presunti vantaggi comparativi non sono ritenuti validi. F. Margini (10) Il Consiglio conferma quindi le condlusioni della Commissione di cui al diciannovesimo considerando del regolamento (CEE) n. 2800/86 e constata definitivamente l'esistenza di un margine di dumping la cui media ponderata è pari al 204 %. G. Pregiudizio (11) Per quanto riguarda il pregiudizio arrecato dalle importazioni effettuate in dumping, Technointorg ha contestato le conclusioni della Commissione esposte nel regolamento (CEE) n. 2800/86. (12) In primo luogo, l'esportatore ha sostenuto che il mercato comunitario dei congelatori si suddivide in due fasce: una superiore, occupata dai produttori comunitari e costituita da consumatori con elevato potere d'acquisito, la cui scelta si orienta sui prodotti di miglior qualità e più conosciuti, e una fascia inferiore occupata dagli esportatori dei paesi dell'Europa Orientale e costituita da consumatori con potere d'acquisito limitato. L'esportatore ha sostenuto che queste due fasce sono totalmente distinte l'una dall'altra e che, pertanto, non sussite un rapporto di causa ed effetto tra l'aumento delle importazioni originarie dell'URSS e la flessione della produzione comunitaria. Inoltre, l'esportatore ha fatto presente che nel 1981 il livello delle sue esportazioni verso la Comunità era minimo e che, dato economico riconosciuto, l'espansione di un prodotto inizialmente sottovalutato dai consumatori è, in genere, spettacolare nei primi anni. Egli ha affermato poi che le sue vendite nella Comunità si stanno attualmente stabilizzando. Infine, ha aggiunto che la sua quota del mercato comunitario è modesta e non può pertanto costituire una causa di pregiudizio per l'industria comunitaria. In proposito, l'esportatore contesta peraltro il cumulo degli effetti di tutte le importazioni oggetto di dumping. (13) A prescindere dalle constatazioni fatte dalla Commissione nel regolamento (CEE) n. 2800/86, che il Consiglio condivide pienamente, le osservazioni formulate da Technointorg non possono essere ritenute valide per i motivi sotto indicati. (14) Per quanto riguarda in primo luogo la suddivisione del mercato, Technointorg non ha fornito alcun elemento di prova sufficiente per dimostrare la validità degli argomenti addotti. In particolare, l'esportatore non ha provato che i suoi prodotti e quelli dell'industria comunitaria non costituiscono prodotti simili a norma dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (CEE) n. 2176/84. Pertanto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento suddetto, l'effetto delle importazioni coperte dall'inchiesta deve essere valutato in rapporto alla produzione di congelatori nella Comunità. Quanto alla differenza di qualità che, secondo l'esportatore sussisterebbe tra i congelatori sovietici e quelli di produzione comunitaria, si fa notare che, per la determinazione delle sottoquotazioni, la Commissione ha confrontato prodotti simili, in particolare per quanto riguarda volume, aspetto esteriore e accessori. Del resto, l'esistenza di varie categorie di consumatori non implica necessariamente una differenza di qualità tra i prodotti in esame. Quanto all'andamento delle importazioni in termini di volume e alla quota di mercato che esse detengono, questi sono soltanto due dei fattori che, secondo l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sopra citato, devono essere presi in considerazione per l'esame del pregiudizio. In ogni modo, tra il 1981 e il 1985, mentre il consumo nella Comunità rimaneva stabile, le importazioni originarie dell'URSS sono aumentate di oltre 20 000 unità. Inoltre, nello stesso periodo, sui mercati in cui si registra la loro maggiore concentrazione, la loro quota di mercato è aumentata rispettivamente dallo 0,8 % al 2,5 % nel Regno Unito e dall'1,4 % all'8,3 % in Belgio. Le affermazioni di Technointorg in merito al futuro andamento delle sue esportazioni verso la Comunità, non suffragate peraltro da alcun elemento di prova, non sono pertinenti all'esame del pregiudizio subito dall'industria comunitaria; infatti, per quanto riguarda il volume delle importazioni, l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sopra citato prevede che si debba soltanto determinare se esso sia aumentato in misura notevole. Quanto al cumulo delle importazioni, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione di cui al ventiquattresimo considerando del regolamento (CEE) n. 2800/86. (15) Messuno degli argomenti addotti da Technointorg rimette in causa le conclusioni relative al pregiudizio subito dall'industria comunitaria tratte dalla Commissione sulla base dell'inchiesta preliminare. Pertanto, il Consiglio conferma dette conclusioni. H. Impegni (16) Technointorg ha offerto due impegni relativi alle sue future esportazioni verso la Comunità. La Commissione ha deciso, previe consultazioni, di non accettare nessuno dei due impegni offerti e ha informato Technointorg dei motivi che hanno determinato detta decisione. I. Interesse della Comunità (17) L'importatore Peja Import BV ha osservato che il dazio antidumping istituito dalla Commissione con il regolamento (CEE) n. 2800/86 ha avuto e continuerà ad avere l'effetto di far cessare le importazioni nei Paesi Bassi dei congelatori originari dell'URSS. La società afferma inoltre che ciò avrà un impatto negativo sulle esportazioni che essa effettua nel quadro degli accordi di compensazione con i paesi dell'Europa orientale. Il Consiglio ha preso in considerazione quanto sopra, ma, tenendo conto della difficile situazione in cui versa l'industria comunitaria di congelatori e dell'importanza economica e sociale che questa riveste, ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre prendere misure opportune. Pertanto, la difesa degli interessi comunitari impone l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di congelatori originari dell'Unione Sovietica. J. Aliquota del dazio (18) Sulla scorta di quanto sopra, l'importo del dazio antidumping definitivo deve essere pari a quello del dazio antidumping provvisorio, vale a dire al 33 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. Detta aliquota, inferiore al margine di dumping determinato, dovrebbe essere suffi ciente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalle importazioni originarie dell'URSS, tenuto conto del prezzo di vendita necessario per garantire un equo profitto ai maggiori produttori comunitari. K. Riscossione del dazio provvisorio (19) Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio devono, pertanto, essere interamente riscossi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di congelatori di cui alla sottovoce ex 84.15 C II della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 84.15-41 e 84.15-46, originari dell'Unione Sovietica. 2. L'importo del dazio è pari al 33 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto. 3. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2800/86 sono riscossi definitivamente. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. SHAW (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 259 dell'11. 9. 1986, pag. 14. (3) GU n. C 319 dell'11. 12. 1985, pag. 3.