31987L0540

Direttiva 87/540/CEE del Consiglio del 9 novembre 1987 relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione

Gazzetta ufficiale n. L 322 del 12/11/1987 pag. 0020 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0168
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0168


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 1987

relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione

(87/540/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'organizzazione del mercato dei trasporti è uno degli elementi necessari all'attuazione della politica comune dei trasporti, la cui instaurazione è prevista dal trattato;

considerando che l'adozione di misure volte a coordinare le condizioni d'accesso alla professione di trasportatore è per sua natura tale da favorire l'attuazione della libera prestazione di servizi e l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento;

considerando che occorre prevedere l'introduzione di norme comuni per l'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali per assicurare un miglioramento della qualifica di trasportatore; che questo miglioramento è suscettibile di contribuire al risanamento del mercato, all'eliminazione delle sovracapacità strutturali ed al miglioramento della qualità del servizio reso, nell'interesse degli utenti, dei trasportatori e di tutta l'economia;

considerando che l'attuazione della direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (4) e della direttiva 77/796/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori (5), ha dato risultati soddisfacenti;

considerando che occorre dunque che le norme sull'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada riguardino almeno la capacità professionale del trasportatore; che nondimeno gli Stati membri possono anche mantenere o stabilire norme sull'onorabilità e la capacità finanziaria del trasportatore;

considerando che non è tuttavia necessario includere nelle norme comuni previste nella presente direttiva talune attività di trasporto che hanno una debole incidenza economica e che i trasporti per conto proprio sono esclusi, per definizione, da dette norme; che sembra anche opportuno prevedere la possibilità di dispensare dall'applicazione della presente direttiva i trasportatori che effettuano trasporti solo sulle vie navigabili nazionali che non sono collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro;

considerando che, per favorire l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento, occorre assicurare, per le attività contemplate nella presente direttiva, il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli di trasportatore;

considerando che, in materia di capacità professionale, l'attestato rilasciato in virtù delle disposizioni della presente direttiva relative all'accesso alla professione di trasportatore deve essere riconosciuto come prova sufficiente da parte dello Stato membro ospite;

considerando che gli Stati membri che esigono dai propri cittadini requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria debbono riconoscere come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri la presentazione di documenti idonei rilasciati da una autorità competente dello Stato d'origine o di provenienza del trasportatore;

considerando inoltre che, nella misura in cui, per i lavoratori subordinati di cui al regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), gli Stati membri condizionino l'accesso alle attività contemplate alla presente direttiva o l'esercizio delle stesse al possesso di nozioni e di attitudini professionali, la presente direttiva deve applicarsi altresì a tale categoria di persone,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Definizioni e campo d'applicazione

Articolo 1

1. L'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali e internazionali è disciplinato dalle disposizioni che gli Stati membri adottano conformemente alle norme comuni enunciate nella presente direttiva.

2. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- professione di trasportatore di merci per via navigabile, l'attività di qualsiasi persona fisica o di qualsiasi impresa che, mediante un battello per navigazione interna, effettui un trasporto di merci per conto terzi, anche se questa attività è esercitata solo a titolo occasionale;

- imprese, le società ai sensi dell'articolo 58 del trattato, nonché le associazioni o cooperative di battellieri, anche non dotate di personalità giuridica, aventi lo scopo di acquisire traffico presso i caricatori per ripartirlo tra i loro aderenti o i loro membri.

Articolo 2

La presente direttiva non si applica alle persone fisiche o alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci per via navigabile mediante battelli la cui portata lorda alla massima immersione non è superiore a 200 tonnellate metriche.

Gli Stati membri possono diminuire il minimo sopra riportato per la totalità o per una parte dei trasporti o per determinate categorie di trasporti.

La direttiva non si applica neppure alle persone fisiche o alle imprese che gestiscono traghetti.

CAPITOLO II

Condizioni d'accesso alla professione

Articolo 3

1. Le persone fisiche o le imprese che desiderano esercitare la professione di trasportatore di merci per via navigabile devono soddisfare il requisito della capacità professionale, anche se appartengono ad un'associazione o sono membri di una cooperativa di battellieri, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, o se esercitano la loro attività esclusivamente per un determinato periodo come imprese subappaltatrici di un'altra impresa di trasporto per via navigabile.

Se il richiedente è una persona fisica che non soddisfa il requisito summenzionato, le autorità competenti possono tuttavia autorizzarlo ad esercitare la professione di trasportatore di merci per via navigabile, a condizione che egli indichi loro un'altra persona che soddisfi detto requisito e che diriga effettivamente e permanentemente l'attività di trasporto.

Se il richiedente è un'impresa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, una delle persone che dirige effettivamente e permanentemente l'attività di trasporto dell'impresa deve soddisfare il requisito della capacità professionale.

2. Il requisito della capacità professionale consiste nel possesso delle competenze attestate dall'autorità o dall'organismo all'uopo designati da ciascuno Stato membro nelle materie elencate nell'allegato. Le conoscenze necessarie sono acquisite o mediante frequenza di corsi, o mediante esperienza pratica in un'impresa di trasporto per via navigabile, o attraverso la combinazione di entrambi i sistemi. Gli Stati membri possono dispensare i titolari di determinati diplomi del comprovare le loro conoscenze nelle materie che sono previste all'elenco riportato nell'allegato e che sono garantite dai diplomi stessi.

Previa constatazione delle conoscenze, un attestato è rilasciato dall'autorità o dall'organismo di cui al primo comma.

3. Previa consultazione della Commissione, uno Stato membro può dispensare dall'applicazione delle condizioni di cui sopra i trasportatori che effettuano trasporti esclusivamente sulle vie navigabili nazionali che non sono collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro. L'esperienza pratica acquisita presso un'impresa di trasporto oggetto di una simile dispensa non dà diritto al rilascio dell'attestato di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

1. Gli Stati membri fissano le condizioni secondo cui l'attività può, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, essere proseguita a titolo provvisorio per un periodo massimo di un anno, prorogabile per sei mesi al massimo in casi particolari debitamente motivati, in caso di decesso o di incapacità fisica o giuridica della persona fisica che esercita l'attività di trasportatore o della persona fisica che soddisfa le condizioni enunciate all'articolo 3.

2. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono, in via eccezionale ed in casi particolari, autorizzare a titolo definitivo il proseguimento dell'attività di trasporto da parte di una persona che non soddisfa il requisito di capacità professionale di cui all'articolo 3, ma che possiede un'esperienza pratica di almeno tre anni nella conduzione giornaliera di tale attività.

Articolo 5

Le persone fisiche che possono provare di aver esercitato legalmente in uno Stato membro, anteriormente al 1o luglio 1990, la professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali o internazionali sono dispensate dal fornire la prova che esse soddisfano i requisiti enunciati all'articolo 3, paragrafo 2 per ottenere l'attestato ivi previsto.

Articolo 6

1. Le decisioni che sono adottate dalle autorità competenti degli Stati membri, in virtù dei provvedimenti presi sulla base della presente direttiva, e che comportano il rifiuto di una domanda di accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile devono essere motivate.

2. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti ritireranno l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di merci per via navigabile se accertano che non sono più soddisfatti i requisiti enunciati all'articolo 3, con riserva di fissare, se del caso, un termine adeguato per l'assunzione di un sostituto.

3. Gli Stati membri garantiscono alle persone fisiche o alle imprese di cui alla presente direttiva la possibilità di fare valere i loro interessi con mezzi appropriati nei confronti delle decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

CAPITOLO III

Riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli

Articolo 7

Gli Stati membri riconoscono, come prova sufficiente della capacità professionale, gli attestati che sono previsti all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma e che sono rilasciati da un altro Stato membro.

Articolo 8

1. Se uno Stato membro ospite esige dai propri cittadini requisiti di onorabilità o di mancanza di fallimento, esso accetta, come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza, la presentazione di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza del trasportatore, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti.

2. Se uno Stato membro esige dai propri cittadini determinati requisiti di onorabilità, la prova dei quali non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, esso accetta, come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Detti attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospite.

3. Se il documento richiesto in conformità dei paragrafi 1 e 2 non è rilasciato dallo Stato di origine o di provenienza, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata oppure da una dichiarazione solenne, fatta dall'interessato davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente oppure, se del caso, davanti ad un notaio dello Stato di origine o di provenienza, il quale rilascerà un attestato di autentificazione di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta anche davanti ad un organismo professionale qualificato dello stesso Stato.

4. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 non devono, al momento della loro presentazione, essere di data anteriore a tre mesi. Ciò vale anche per le dichiarazioni fatte conformemente al paragrafo 3.

Articolo 9

1. Se uno Stato membro esige dai propri cittadini requisiti di capacità finanziaria comprovati da un attestato, esso considera gli attestati corrispondenti, rilasciati dalle banche dello Stato d'origine o di provenienza o da altri organismi designati da tale Stato, come equipollenti agli attestati rilasciati nel proprio territorio.

2. Se uno Stato membro esige dai propri cittadini determinati requisiti di capacità finanziaria la prova dei quali non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, esso accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità amministrativa competente dello Stato di origine o di provenienza, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Tali attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospite. Articolo 10

Gli articoli 7, 8 e 9 si applicano altresì ai cittadini degli Stati membri i quali devono, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, esercitare a titolo di lavoratori subordinati le attività di cui all'articolo 1 della presente direttiva.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi garantiscono che la prima verifica delle competenze di cui all'articolo 3 avrà luogo anteriormente al 1o luglio 1990.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAAKONSEN

(1) GU n. C 351 del 24. 12. 1983, pag. 5.

(2) GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 8.

(3) GU n. C 248 del 17. 9. 1984, pag. 40.

(4) GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18.

(5) GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 37.

(1) GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

ALLEGATO

ELENCO DELLE MATERIE CHE SONO PREVISTE ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 E CHE BISOGNA DAR PROVA DI CONOSCERE

Le conoscenze da prendere in considerazione per accertare la competenza professionale devono vertere almeno sulle materie comprese nel presente elenco. Queste ultime devono essere specificate in modo dettagliato ed essere definite o approvate dalle autorità nazionali competenti. Esse devono risultare assimilabili da parte di persone che possiedono una formazione corrispondente al livello del diploma di fine studi della scuola dell'obbligo.

A. Materie la cui conoscenza è richiesta per i trasportatori che intendono effettuare unicamente trasporti nazionali

1. Diritto

Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e tributario la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e che vertono in particolare:

- sui contratti in genere,

- sui contratti di trasporto, in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti),

- sulle società commerciali,

- sui libri di commercio,

- sulle norme vigenti in materia di lavoro e di previdenza sociale,

- sul regime fiscale.

2. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa

- modalità di pagamento e di finanziamento,

- calcolo dei prezzi di costo,

- regime dei prezzi e delle condizioni di trasporto,

- contabilità commerciale,

- assicurazioni,

- fatture,

- ausiliari dei trasporti.

3. Accesso al mercato

- disposizioni relative all'accesso alla professione e al suo esercizio,

- regimi di noleggio,

- documenti di trasporto.

4. Disposizioni e gestioni tecniche

- caratteristiche tecniche dei battelli,

- scelta del battello,

- immatricolazione,

- tempo accordato per le operazioni di carico e scarico (stallie) e controstallie.

5. Sicurezza

- disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione sulle vie navigabili,

- prevenzione degli infortuni e provvedimenti da prendere in caso di infortunio o incidente.

B. Materie la cui conoscenza è richiesta per i trasportatori che hanno intenzione di effettuare trasporti internazionali

- le materie enumerate alla lettera A,

- le disposizioni applicabili ai trasporti per via navigabile tra gli Stati membri e tra la Comunità e i paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, nonché da convenzioni ed accordi internazionali, in particolare in materia di noleggio nonché in materia di prezzi e di condizioni di trasporto,

- le pratiche e formalità doganali,

- le principali normative sulla circolazione negli Stati membri.