31987L0486

Direttiva 87/486/CEE del Consiglio del 22 settembre 1987 recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 03/10/1987 pag. 0021 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 24 pag. 0151
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 24 pag. 0151


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1987

recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

(87/486/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 87/230/CEE del Consiglio, del 7 aprile 87, che modifica la direttiva 80/1095/CEE e le decisioni 80/1096/CEE e 82/18/CEE per quanto concerne la durata ed i mezzi finanziari delle misure di eradicazione della peste suina classica (1), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, a norma dell'articolo 2 della decisione 87/230/CEE, il Consiglio delibera in particolare sulle misure necessarie che gli Stati membri devono attuare per pervenire all'eradicazione della peste suina classica nella Comunità; che tali misure possono ripercuotersi sull'insieme della regolamentazione comunitaria finora adottata per quanto riguarda i problemi di polizia sanitaria nel commercio degli animali e delle carni; che conviene quindi, per garantire l'efficacia di tali misure, modificare adeguatamente le disposizioni di tale regolamentazione;

considerando che la direttiva 80/217/CEE (5), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (6), ha definito le misure che devono essere applicate nel caso di insorgenza di focolai di peste suina, precisando in particolare in quali condizioni deve essere effettuata la vaccinazione preventiva d'urgenza nei casi in cui quest'ultima sia stata decisa;

considerando che i suini vaccinati in tale occasione e le carni da essi ottenute costituiscono un rischio di diffusione della malattia nelle parti di territorio in cui la vaccinazione non è stata effettuata e possono comportare di conseguenza una diminuzione della produttività degli allevamenti come pure una riduzione del reddito di coloro che lavorano in tale settore; che è pertanto opportuno applicare misure nazionali restrittive in materia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/217/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - sono vietati la circolazione e il trasporto dei suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione del trasporto in transito nella zona per ferrovia, su autostrada e, in caso di necessità giustificata, sui grandi assi stradali, »;

2) il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

- il trattamento preventivo con siero e la sierovaccinazione siano vietati,

- la produzione, la vendita a qualsiasi fine, la distribuzione e l'utilizzazione di vaccino antipestoso siano posti sotto controllo ufficiale.

2. Gli Stati membri che praticano la vaccinazione nell'ambito di un programma di eradicazione approvato dalla Commissione in applicazione della direttiva 80/1095/CEE provvedono affinché siano rispettati i seguenti requisiti:

a) i vaccini devono essere stati prodotti sotto controllo ufficiale ed essere conformi alla farmacopea europea;

b) i requisiti relativi al vaccino antipestoso nonché le modalità di distribuzione, di vendita sotto qualsiasi forma, di conservazione e di utilizzazione sono stabiliti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16;

c) i vaccini antipestosi importati da paesi terzi sono soggetti alle stesse condizioni previste alle lettere a) e b).

Il primo comma si applica anche in caso di vaccinazione d'urgenza decisa conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6.

3. Quando in una o più aziende o in una o più unità di produzione sia constatata la presenza di peste suina, le misure di lotta contro la malattia, fatte salve le disposizioni nazionali qualora prevedano la vaccinazione preventiva dei suini contro la peste suina su una parte del territorio nazionale o su tutto il territorio, possono essere integrate, al più presto e sotto controllo ufficiale, dalla vaccinazione dei suini delle altre aziende o unità di produzione o delle aziende minacciate di contagio, in una zona territoriale vaccinale o in una linea di produzione delimitate dall'autorità competente. Tutti i suini vaccinati sono contrassegnati in maniera durevole, conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità comptente.

4. Qualora in una determinata regione l'autorità competente decida la vaccinazione sistematica di tutti i suini, devono essere applicate le seguenti misure durante un termine che spira sei mesi dopo la conclusione della prima vaccinazione; esse possono essere prorogate dall'autorità competente:

a) tutti i suini presenti nella zona di vaccinazione sono vaccinati al più presto; durante le operazioni di vaccinazione è vietata l'uscita dei suini dalle aziende della zona di vaccinazione;

b) fatta salva la lettera a), l'uscita dei suini vaccinati da un'azienda può avvenire soltanto sette giorni dopo la vaccinazione per i suini di allevamento e da reddito, purché detti suini siano trasferiti in un'azienda situata in una zona in cui la vaccinazione è effettuata sotto controllo ufficiale e, per i suini destinati alla macellazione immediata in uno o più macelli situati nelle zone di protezione o, in mancanza di questi, in un macello situato in prossimità di tale zona, designato dall'autorità competente;

c) tutti i suini nati o introdotti nelle aziende della zona di vaccinazione devono essere vaccinati secondo le modalità prescritte dall'autorità competente;

d) dopo essere stati trasferiti in un'azienda, i suini da reddito vaccinati possono uscirne soltanto per essere trasportati, ai fini della loro immediata macellazione, in uno o più macelli situati nella zona di protezione o, in mancanza, verso un macello situato in prossimità di tale zona e designato dall'autorità competente.

5. Tuttavia, in deroga del paragrafo 4, le competenti autorità possono sottrarre alle operazioni di vaccinazione sistematica il bestiame suino di elevatissimo valore genetico, a condizione di far prendere tutte le disposizioni per assicurarne la protezione sanitaria e sottoporre tale bestiame ad una periodica sorveglianza sierologica.

6. Qualora uno Stato membro decida la vaccinazione dei suini da reddito in una regione determinata si applicano le seguenti misure per un periodo di sei mesi dopo la conclusione della prima vaccinazione; esse possono essere prorogate dall'autorità competente:

a) la vaccinazione deve essere effettuata al più presto;

b) in deroga al paragrafo 4, lettera a), i suini da reddito ingrassati nell'azienda di nascita possono essere dispensati dalla vaccinazione. Questi suini possono uscire dall'azienda soltanto per essere macellati in uno o più macelli situati nella regione di vaccinazione o, in mancanza, nel macello più vicino designato dall'autorità competente;

c) la vaccinazione dei suinetti non può essere effettuata prima che questi abbiano raggiunto un'età che ne assicuri una valida immunità;

d) i suini da reddito vaccinati possono uscire dall'azienda solo sette giorni dopo la vaccinazione, purché essi siano trasferiti in un'azienda situata in una zona di vaccinazione;

e) i suini da reddito introdotti in un'azienda della zona di vaccinazione devono essere vaccinati conformemente alle modalità prescritte dall'autorità competente;

f) dopo il loro arrivo nell'azienda di destinazione, i suini di cui alle lettere c), d) ed e) possono lasciare detta azienda soltanto per essere condotti, per esservi immediatamente abbattuti, in uno o più macelli situati nella regione di vaccinazione o, in mancanza, nel macello più vicino designato dall'autorità competente;

g) qualora i suini dell'allevamento non vaccinati provenienti da aziende situate nella zona di vaccinazione siano destinati ad aziende situate fuori della zona di vaccinazione, l'uscita di tutti i suini da tali aziende è vietata, salvo a fini di abbattimento immediato, per un periodo che termina trenta giorni dopo l'arrivo dei suini provenienti dalla zona di vaccinazione; per le scrofe gravide detto periodo termina trenta giorni dopo il parto. 7. Inoltre gli Stati membri che praticano una vaccinazione d'urgenza, conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6, vigilano affinché l'uscita da una zona di vaccinazione:

- di suini vivi sia vietata eccetto quando siano destinati ad un'altra zona di vaccinazione situata nello stesso Stato membro o nel caso di macellazione immediata in un macello designato dall'autorità competente e ubicato in prossimità della zona di vaccinazione. In quest'ultimo caso le carni ottenute sono bollate conformemente al secondo trattino,

- delle carni fresche di suini sia vietata se a destinazione di un altro Stato membro; queste carni sono provviste del bollo nazionale o del bollo di cui all'articolo 5 bis della direttiva 72/461/CEE.

Questo divieto è applicabile durante le operazioni di vaccinazione e per un periodo minimo:

- di tre mesi dopo la loro conclusione nella zona interessata,

- o di tre mesi previa constatazione dell'ultimo focolaio nella zona in questione qualora la malattia si manifesti in tale zona nei tre mesi successivi alla fine delle operazioni di vaccinazione.

Il divieto di cui al primo comma, primo trattino non è tuttavia applicabile ai suini vivi provenienti da aziende che hanno beneficiato della deroga di cui al paragrafo 5.

Secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis, le disposizioni previste dal presente paragrafo possono essere estese, previa analisi critica dei dati epidemiologici ed in base a conclusioni motivate, ad una zona o parte di zona di vaccinazione effettuata nel quadro di un piano approvato dalla Commissione in applicazione della direttiva 80/1095/CEE in caso di insorgenza di vari focolai di peste suina classica in questa zona. »;

3) all'articolo 14 bis:

- nel paragrafo 2, i termini « articolo 14, paragrafi 3 e 4 » sono sostituiti dai termini « articolo 14, paragrafi 4 e 5 »;

- nel paragrafo 3, i termini « articolo 14, paragrafi 3 e 4 » sono sostituiti dai termini « articolo 14, paragrafi 4 e 5 ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TOERNAES

(1) GU n. L 99 dell'11. 4. 1987, pag. 16.

(2) GU n. C 295 del 21. 11. 1986, pag. 5.

(3) GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 169.

(4) GU n. C 83 del 30. 3. 1987, pag. 3.

(5) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

(6) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.