Direttiva 87/432/CEE del Consiglio, del 3 agosto 1987, recante ottavo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
Gazzetta ufficiale n. L 239 del 21/08/1987 pag. 0001 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 8 pag. 0010
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 8 pag. 0010
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3 agosto 1987 recante ottavo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (87/432/CEE) Il CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/431/CEE della Commissione(2), in particolare gli articoli 19 e 21, vista la proposta della Commissione, considerando che occorre adottare le misure per instaurare gradualmente il mercato interno nel corso di un periodo che termina il 31 dicembre 1992 ; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, del servizi e dei capitali ; considerando che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose, completato da informazioni circa le procedure di classificazione e di etichettatura per ogni sostanza ; che l'esame dell'elenco ha dimostrato che l'elenco stesso deve essere adeguato alla luce delle attuali conoscenze tecniche e scientifiche ; che, in particolare, è necessario modificare la classificazione e l'etichettatura di talune sostanze, chiarire talune denominazioni, correggere certi numeri del Cas e inserire altre sostanze nell'elenco ; considerando che il comitato per l'adeguamento al pro- gresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi, istituito con l'articolo 20 della direttiva 67/548/CEE, ha emesso un parere sfavorevole sul progetto di misure che la Commissione gli ha presentato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 L'allegato I (Elenco delle sostanze pericolose) della direttiva 67/548/CEE è modificato come segue : 1.la designazione, l'indicazione del Cas, la classificazione e l'etichettatura delle sostanze sottoelencate sono sostituite da quelle che figurano nell'allegato I della presente direttiva : No 006-008-00-0 No 006-019-00-0 No 602-005-00-9 No 602-042-00-0 No 602-045-00-7 No 602-046-00-2 No 602-047-00-8 No 602-048-00-3 No 602-049-00-9 No 603-023-00-X No 605-001-00-5 No 605-001-01-2 No 605-001-02-X No 606-019-00-6 No 612-036-00-X No 612-037-00-5 No 612-041-00-7 No 613-011-00-6 No 650-007-00-3 2.sono aggiunte le sostanze elencate nell'allegato II della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1o aprile 1988 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni al più tardi a decorrere dal 1o ottobre 1988. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Per il ConsiglioIl PresidenteK. E. TYGESEN (1)GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1/67. (2)GU n. L 247 dell'1. 9. 1986, p. 1.