Direttiva 87/358/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Gazzetta ufficiale n. L 192 del 11/07/1987 pag. 0051 - 0054
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 16 pag. 0147
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 16 pag. 0147
***** DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (87/358/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento euroeo (2), considerando che la direttiva 70/156/CEE (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, stabilisce la procedura d'omologazione comunitaria per i veicoli fabbricati conformemente alle norme tecniche fissate nelle direttive particolari nonché l'elenco delle parti e caratteristiche dei veicoli contemplate da dette direttive; considerando che, al fine di eliminare la possibilità d'interpretazioni erronee dovute alla formulazione di alcuni articoli, occorre effettuare leggere correzioni; considerando che, affinché l'applicazione della suddetta procedura d'omologazione possa risultare globale nella sua applicazone, occorre che la procedura stessa si applichi ai componenti oltre che alle singole entità tecniche e che ogni nozione sia accuratamente definita; considerando che per applicare correttamente la suddetta procedura d'omologazone per tipo, il controllo di conformità della produzione dovrebbe comprendere la verifica dei provvedimenti presi dal costruttore per garantire che i veicoli, le entità tecniche ed i componenti in produzione siano conformi al tipo omologato; considerando che, per ridurre la massa dei documenti attualmente in circolazone tra gli Stati membri, si dovrebbe considerare che la scheda d'omologazione, sia essa quella della direttiva particolare applicabile oppure quella parzialmente compilata, allegata alla direttiva 70/156/CEE soddisfa le normali esigenze d'informazione degli Stati membri che possono richiedere informazioni tecniche più complete; considerando che occorre chiarire le procedure amministrative che regolano le relazioni tra Stati membri nel caso in cui uno Stato membro dimostri allo Stato membro che ha proceduto all'omologazone per tipo che un certo numero di veicoli non risulta conforme al tipo omologato e che vi è quindi motivo di ritenere che la conformità della produzione non sia stata adeguatamente garantita; considerando che, nei casi in cui le direttive particolari dispongano che una entità tecnica rechi il numero d'omologazione, non deve sussistere l'obbligo di corredare di un certificato di conformità ogni singola entità; che un costruttore di entità tecniche deve in ogni caso essere tenuto a fornire informazioni in merito ad eventuali restrizioni di utilizzazione e prescrizioni di montaggio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 70/156/CEE del Consiglio è modificata come segue: 1) il testo degli articoli 1 e 2 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 1 Ai sensi della presente direttiva, s'intende per: - "veicolo" ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima di progetto superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole; - "entità tecnica" un dispositivo che soddisfi i requisiti di una direttiva particolare e che sia destinato a far parte di un veicolo che può venir omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli; - "componente" un dispositivo che soddisfi i requisiti di una direttiva particolare e che sia destinato a far parte di un veicolo che può venir omologato indipendentemente da un veicolo. Articolo 2 Ai sensi della presente direttiva, s'intende per: a) "omologazione di portata nazionale" l'atto amministrativo denominato: - agrément par type/typegoedkeuring nella legislazione belga, - standardtypegodkendelse nella legislazione danese, - allgemeine Betriebserlaubnis nella legislazione tedesca, - égkrisk týpoy nella legislazione greca, - homologación de tipo nella legislazione spagnola, - réception par type nella legislazione francese, - type approval nella legislazione irlandese, - omologazione o approvazione del tipo nella legislazione italiana, - agrément nella legislazione lussemburghese, - typegoedkeuring nella legislazione olandese, - aprovação de marca e modelo nella legislazione portoghese, - type approval nella legislazione britannica; b) "omologazione CEE" l'atto mediante cui uno Stato membro constata che un tipo di veicolo, un'entità tecnica o una componente soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive particolari e le verifiche previste dalla scheda di omologazione CEE il cui modello figura nell'allegato II, completato all'occorrenza dall'allegato della scheda di omologazione contenuta nelle direttive particolari. »; 2) il testo degli articoli 4 e 5 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 4 1. Ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di veicolo che soddisfi le condizioni seguenti: a) il tipo di veicolo è conforme ai dati che figurano nella scheda informativa; b) il tipo di veicolo soddisfa i controlli previsti dal modello di scheda di omologazione di cui all'articolo 2, lettera b). 2. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione prende le misure necessarie per assicurarsi, ove occorra e se necessario in collaborazone con le competenti autorità degli altri Stati membri, che siano state prese misure adeguate per garantire la conformità dei veicoli in produzione al tipo omologato. 3. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione prende le misure necessarie per assicurarsi, ove occorra e se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri, che le misure di cui al paragrafo 2 continuino ad essere adeguate e che i modelli prodotti corrispondano al tipo omologato. La verifica della conformità della produzione al tipo omologato deve limitarsi a sondaggi, a meno che non sia specificato altrimenti nelle direttive particolari. 4. Per ogni tipo di veicolo che omologa, lo Stato membro completa tutte le rubriche della scheda di omologazione. Articolo 5 1. Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione compilate per ogni tipo di veicolo che esse omologano o rifiutano di omologare. 2. Gli Stati membri possono tuttavia richiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione, al costruttore del veicolo od al suo mandatario ulteriori informazioni contenute nei documenti tecnici elencati nel certificato d'omologazione. 3. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato viene compilato, dal costruttore o dal suo mandatario nel paese d'immatricolazione, un certificato di conformità, il cui modello figura all'allegato III. 4. Tuttavia, gli Stati membri possono domandare, per la tassazione del veicolo o per compilare i documenti d'immatricolazione dello stesso, che sul certificato di conformità siano riportate anche indicazioni non previste nell'allegato III, purché esse figurino esplicitamente sulla scheda informativa o siano deducibili con calcoli semplici. »; 3) All'articolo 6, paragrafo 2 è soppressa la frase seguente: « . . . e indirizzano alle autorità competenti degli altri Stati membri, mediante invii raggruppati e periodici, copie delle modifiche apportate alle schede informative già diffuse »; 4) il testo dell'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Tuttavia questo certificato non impedisce che lo Stato membro adotti siffatte misure per i veicoli che non sono conformi al tipo omologato. Manca la conformità con il tipo omologato quando, rispetto al certificato d'omologazione e/o alla scheda informativa, sono state constatate divergenze non autorizzate a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 o 3, dallo Stato membro che ha concesso l'omologazione. Nella misura in cui le direttive particolari prevedano valori limite non vi è divergenza rispetto al tipo omologato se detti valori limite sono osservati. »; 5) il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 8 1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE constata che diversi veicoli accompagnati da un certificato di conformità ad uno stesso tipo non sono conformi al tipo da esso omologato, tale Stato membro prende i provvedimenti necessari onde garantire di nuovo la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate che possono giungere, se del caso, fino alla revoca della omologazione CEE. 2. Se uno Stato membro constata che veicoli accompagnati da un certificato di conformità non sono conformi al tipo da esso omologato, tale Stato membro può richiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE di verificare che la produzione sia conforme al tipo omologato. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE esegue il controllo della conformità della produzione che gli è stato richiesto nei sei mesi successivi alla data della richiesta, all'occorrenza in collaborazione con lo Stato membro che ha presentato tale richiesta di controllo. Se è constatata la mancanza di conformità, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto all'omologazione prendono i provvedimenti di cui al paragrafo 1. 3. Le autorità competenti degli Stati membri s'informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un'omologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura. 4. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti la mancanza di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati fanno in modo di regolare la controversia. La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione. »; 6) il testo dell'articolo 9 bis è sostituito dal testo seguente: « Articolo 9 bis 1. Qualora le direttive particolari lo prevedano espressamente, l'omologazione CEE può essere rilasciata, conformemente agli articoli da 3 a 9 ed all'articolo 14, anche per determinati tipi di dispositivi o parti di veicoli, che costituiscono un'entità tecnica e per i componenti. 2. Se l'entità tecnica o il componente da omologare svolge la sua funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo e se, per questo motivo, è possibile verificare il rispetto di una o più prescrizioni soltanto se l'entità tecnica o il componente da omologare funziona in connessione con altri elementi dei veicoli, siano essi simulati o reali, la portata dell'omologazione CEE dell'entità tecnica o del componente deve essere limitata di conseguenza. In tal caso la scheda di omologazione CEE di un'entità tecnica o di un componente indica le eventuali restrizioni di utilizzazione e le eventuali prescrizioni di montaggio. Al momento dell'omologazione CEE del veicolo è verificata l'osservanza di tali restrizioni e prescrizioni. 3. Tuttavia il detentore di un'omologazione CEE di un'entità tecnica o di un componente, rilasciata in conformità del presente articolo, è tenuto non solo a compilare il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ma anche ad apporre su ciascuna entità tecnica o su ciascun componente costruiti conformemente al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale e l'indicazione del tipo e, se prescritto dalla direttiva particolare, il numero d'omologazione. In quest'ultimo caso non è tenuto a compilare il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 3. 4. Il detentore di una scheda di omologazione CEE contenente, conformemente al paragrafo 2, restrizioni di utilizzazione deve fornire con ogni entità tecnica o ogni componente prodotto informazioni dettagliate in merito a tali restrizioni e deve indicare le eventuali prescrizioni di montaggio. »; 7) il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino è sostituito dal testo seguente: « - su richiesta del costruttore o del suo mandatario e dietro presentazione delle informazioni richieste dalla direttiva particolare, lo Stato membro compila la scheda d'omologazione prevista dalla direttiva particolare in questione. Una copia di questa scheda è rilasciata al richiedente. Per lo stesso tipo di veicolo gli altri Stati membri accettano questo documento come prova che i controlli previsti sono stati effettuati. » Articolo 2 I documenti elencati nell'allegato della presente direttiva sono considerati equivalenti alla scheda d'omologazione cui fa riferimento l'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 70/156/CEE. Articolo 3 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o ottobre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente H. DE CROO (1) GU n. C 48 del 25. 2. 1987, pag. 4. (2) Parere reso il 19 giugno 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. ALLEGATO - Modello di certificato d'omologazione CEE - Allegato al certificato d'omologazione CEE per i veicoli - Allegato al certificato d'omologazione CEE - Communicazione relativa all'omologazione - Communicazione relativa all'approvazione generica o - Certificato d'omologazione per veicolo a motore, il cui modello figura nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, parzialmente compilato