31987L0198

Direttiva 87/198/CEE del Consiglio del 16 marzo 1987 che modifica la direttiva 69/169/CEE per quanto riguarda una deroga accordata al Regno di Danimarca concernente il regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 20/03/1987 pag. 0053 - 0053


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1987

che modifica la direttiva 69/169/CEE per quanto riguarda una deroga accordata al Regno di Danimarca concernente il regime delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

(87/198/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Regno di Danimarca beneficia fino al 31 dicembre 1987 di una deroga alla direttiva 69/169/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 85/348/CEE (2), per quanto riguarda l'importazione di taluni prodotti da parte di viaggiatori residenti in Danimarca che abbiano soggiornato meno di 48 ore in un altro paese; considerando inoltre che il Regno di Danimarca applica fino al 31 dicembre 1986 un limite quantitativo ridotto per determinati prodotti;

considerando che qualunque modifica del suddetto regime causerebbe gravi difficoltà economiche alla Danimarca; considerando che è pertanto necessario prorogare fino al 31 dicembre 1988 il termine stabilito dal suddetto regime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 7 quater della direttiva 69/169/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 7 quater

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, il Regno di Danimarca è autorizzato

a) ad applicare ai vini tranquilli, nel traffico tra Stati membri, un limite di quattro litri;

b) ad applicare, fino al 31 dicembre 1988, per quanto riguarda l'importazione in franchigia dei prodotti qui di seguito elencati, i limiti quantitativi indicati, qualora questi prodotti siano importati da viaggiatori residenti in Danimarca che abbiano soggiornato meno di 48 ore in un altro paese:

1.2 // - sigarette // 60 // o // // - tabacco da fumo le cui particelle abbiano una larghezza inferiore a 1,5 mm (taglio fino) // 100 g // - bevande distillate e bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore a 22 % vol // nulla »

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al massimo il 1o gennaio 1987.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni da essi adottate per l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

(1) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

(2) GU n. L 183 del 16. 7. 1985, pag. 24.