31987L0120

Direttiva 87/120/CEE della Commissione del 14 gennaio 1987 che modifica talune direttive del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 18/02/1987 pag. 0039 - 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0210
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0210


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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1987

che modifica talune direttive del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione

(87/120/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (3), modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (5), modificata da ultimo dalla direttiva 86/320/CEE (6), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 21 bis,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (7), modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 20 bis,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (8), modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 bis, e l'articolo 40 bis,

considerando che, tenuto conto dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare per i motivi di cui in appresso le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE;

considerando che alcune denominazioni botaniche utilizzate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE sono risultate inesatte o di dubbia autenticità;

considerando che tali denominazioni devono essere uniformate con quelle accettate normalmente a livello internazionale;

considerando che gli attuali metodi internazionali ammettono una tolleranza del 5 % per quanto riguarda il peso massimo delle partite di sementi;

considerando che è opportuno applicare tale tolleranza nell'ambito delle direttive comunitarie;

considerando che le condizioni stabilite dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sui precedenti colturali e sull'isolamento delle colture ai fini della produzione di sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio possono essere adottate dalla Comunità;

considerando che è opportuno migliorare le norme relative al tenore di sementi di lupino amaro nelle sementi di lupino dolce, tenuto conto dei progressi raggiunti sul piano qualitativo delle sementi;

considerando che è necessario controllare la presenza di piante spontanee e il tenore di piante a grani rossi nelle colture destinate alla produzione di sementi di riso;

considerando che occorre fissare norme più rigorose quanto al tenore di grani rossi nelle sementi di riso;

considerando che le norme internazionali sono state recentemente rivedute per quanto riguarda i pesi massimi delle partite di sementi di alcune specie di cereali; che tale revisione è stata approvata dalla Comunità;

considerando che occorre quindi modificare in conseguenza i pesi massimi previsti dalla normativa comunitaria per le partite di sementi di queste specie;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/400/CEE è modificata come segue:

1) Nell'allegato I, parte A, prima del punto 1 è inserito il testo seguente:

« 01. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi di Beta vulgaris della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente ».

2) Nell'allegato I, parte A, il testo del punto 5 è sostituito dal testo seguente:

« 5. Le distanze minime da fonti vicine di polline sono le seguenti:

1.2 // // // Coltura // Distanza minima // // // 1. Per la produzione di sementi di base: // // - da qualsiasi fonte di polline del genus Beta // 1 000 m // 2. Per la produzione di sementi certificate // // a) di barbabietole da zucchero: // // - da qualsiasi fonte di polline del genus Beta non compresa sotto // 1 000 m // - se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide // 600 m // - se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide // 600 m // - da fonti di polline di barbabietola da zucchero la cui ploidia sia sconosciuta // 600 m // - se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide // 300 m // - se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide // 300 m // - tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da zucchero in cui non si fa ricorso alla maschio-sterilità // 300 m // b) di barbabietola da foraggio: // // - da qualsiasi fonte di polline del genus Beta non compresa sotto // 1 000 m // - se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide // 600 m // - se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide // 600 m // - da fonti di polline di barbabietola da foraggio la cui ploidia sia sconosciuta // 600 m // - se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide, da fonti di polline di barbabietole da foraggio diploide // 300 m // - se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide, da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide // 300 m // - tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da foraggio in cui non si fa ricorso alla maschio-sterilità // 300 m // //

Le distanze suindicate possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinatore estraneo indesiderabile. Non è necessario alcun isolamento tra colture di sementi nelle quali viene utilizzato lo stesso impollinatore.

Per stabilire la ploidia dei due componenti »portasemi" ed »emittente di polline" delle colture destinate alla produzione di sementi ci si deve riferire al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole compilato ai sensi della direttiva 70/457/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE (2), oppure ai cataloghi nazionali delle varietà compilati ai sensi della stessa direttiva.

Qualora l'informazione mancasse per una varietà, la ploidia va ritenuta e in questo caso si osserva una distanza minima di isolamento di 600 m.

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23 ».

3) Nell'allegato II è aggiunta la frase seguente:

« Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5 % il peso massimo prescritto ».

Articolo 2

La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, i termini della seguente colonna sinistra sono sostituiti dai termini corrispondenti della colonna destra:

1.2 // Agrostis tenuis Sibth. // Agrostis capillaris L. // Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et K. Presl // Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Presl // Festuca arundinacea Schreb. // Festuca arundinacea Schreber // Festuca pratensis Huds. // Festuca pratensis Hudson // Lolium x hybridum Hausskn. // Lolium x boucheanum Kunth // Trisetum flavescens (L.) Beauv. // Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. // Medicago x varia Martyn // Medicago x varia T. Martyn // Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm. // Brassicca napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. // Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) // Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. // Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg. // Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

2) All'articolo 3, paragrafo 1, i termini della seguente colonna sinistra sono sostituiti dai termini corrispondenti della colonna destra:

1.2 // Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Peterm. // Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. // Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) // Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. // Festuca arundinacea Schreb. // Festuca arundinacea Schreber // Festuca pratensis Huds. // Festuca pratensis Hudson // Lolium x hybridum Hausskn. // Lolium x boucheanum Kunth. // Medicago x varia Martyn // Medicago x varia T. Martyn // Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg. // Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

3) Nell'allegato II, parte I, punto 2 A, prima colonna:

- i termini « Agrostis tenuis » sono sostituiti da « Agrostis capillaris »;

- i termini « Lolium x hybridum » sono sostituiti da « Lolium x boucheanum »;

- i termini « ssp. oleifera » sono sostituita da « var. oleiformis ».

4) Nell'allegato II, parte I, punto 2 B, lettera p), dopo la parola « supera » sono aggiunti i termini « il 2,5 % » e il resto della frase è soppresso.

5) Nell'allegato II, parte II, punto 2 A, prima colonna:

- i termini « Agrostis tenuis » sono sostituiti da « Agrostis capillaris »;

- i termini « Lolium x hybridum » sono sistituiti da « Lolium x boucheanum »;

- i termini « ssp. oleifera » sono sostituiti da « var. oleiformis ». 6) Nell'allegato II, parte III, punto 6, il testo della lettera c) è soppresso.

7) Nell'allegato III, nella prima colonna della tabella

- i termini « Agrostis tenuis » sono sostituiti da « Agrostis capillaris »;

- i termini « Lolium x hybridum » sono sostituiti da « Lolium x boucheanum »;

- i termini « ssp. oleifera » sono sostituiti da « var. oleiformis ».

8) Nell'allegato III, dopo la tabella è aggiunta la frase seguente:

« Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5 % il peso massimo prescritto ».

Articolo 3

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, i termini « esclusi Zea mays convar. microsperma (Koern) e Zea mays convar. saccharata (Koern) » sono sostituiti da « (partim) ».

2) Nell'allegato I, punto 3, terzo comma, dopo i termini « le colture di » sono inseriti i termini « Oryza sativa ».

3) Nell'allegato I, punto 3, terzo comma, è aggiunto il testo seguente:

« D. Oryza sativa:

il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare:

- 0 per la produzione di sementi di base,

- 1 per 50 m2 per la produzione di sementi certificate ».

4) Nell'allegato II, punto 2 A, quinta colonna della tabella, le cifre « 2 », « 5 », e « 10 » sono sostituite rispettivamente da « 1 », « 3 » e « 5 ».

5) Nell'allegato III, seconda colonna della tabella, la cifra « 20 » è sostituita da « 25 » in entrambi i casi in cui vi figura.

6) Nell'allegato III, dopo la tabella è aggiunta la frase seguente:

« Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5 % il peso massimo prescritto ».

Articolo 4

La direttiva 69/208/CEE è modificata come segue:

1) Nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, i termini della seguente colonna sinistra sono sostituiti dai termini corrispondenti della colonna destra:

1.2 // Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. in Czern. // Brassica juncea (L.) Czernj et Cosson // Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. // Brassica napus L. (partim) // Brassica nigra (L.) W. Koch // Brassica nigra (L.) Koch // Brassica rapa L. (partim) // Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

2) All'articolo 3, paragrafo 1, i termini della seguente colonna sinistra sono sostituiti dai termini corrispondenti della colonna destra:

1.2 // Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. // Brassica napus L. (partim) // Brassica rapa L. (partim) // Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

3) Nell'allegato I, punto 2, prima colonna della tabella, i termini « ssp. oleifera » sono soppressi in entrambi i casi in cui vi figurano.

4) Nell'allegato II, parte I, punto 1, prima colonna della tabella, i termini « ssp. oleifera » sono soppressi in entrambi i casi in cui vi figurano.

5) Nell'allegato II, parte I, punto 3 A, prima colonna della tabella, i termini « ssp. oleifera » sono soppressi.

6) Nell'allegato III, prima colonna della tabella, i termini « ssp. oleifera » sono soppressi.

7) Nell'allegato III, è aggiunta la frase seguente:

« Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5 % il peso massimo prescritto ». Articolo 5

La direttiva 70/458/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, i termini riportati nella seguente colonna sinistra sono sostituiti dai termini corrispondenti della colonna destra:

1.2 // Beta vulgaris L. var. cycla (L.) Ulrich // Beta vulgaris L. var. vulgaris // Beta vulgaris L. var. esculenta L. // Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. // Brassica oleracea L. var. acephala DC subvar. laciniata L. // Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef var. sabellica L. // Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis // Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. botrytis L. // Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck // Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. // Brassica oleracea L. var. bullata subvar. gemmifera DC. // Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC. // Brassica oleracea L. var. bullata DC. et var. subauda L. // Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. // Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba DC. // Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. // Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell. // Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC. // Brassica oleracea L. var. gongylodes L. // Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes // Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell. // Brassica rapa L. var. rapa. // Cichorium intybus L. var. foliosum Bisch. // Cichorium intybus L. (partim) // Foeniculum vulgare P. Mill. // Foeniculum vulgare Miller // Lycopersicon bycopersicum (L.) Karst. ex Farwell // Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. // Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill // Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill

2) Nell'allegato II, punto 3, lettera a), prima colonna della tabella, i termini « var. botrytis » sono sostituiti dai termini « (cavolfiore) » e i termini « (altre specie) » sono sostituiti dai termini « (altre sottospecie) ».

3) Nell'allegato III, punto 1, è aggiunta la frase seguente:

« Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5 % il peso massimo prescritto ».

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o luglio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(4) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.

(5) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(6) GU n. L 200 del 23. 7. 1986, pag. 38.

(7) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

(8) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.