87/598/CEE: Raccomandazione della Commissione dell'8 dicembre 1987 relativa ad un codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico (Relazioni fra istituti finanziari, commercianti-prestatori di servizio e consumatori)
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1987 pag. 0072 - 0076
***** RECCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 1987 relativa ad un codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico (Relazioni fra istituti finanziari, commercianti-prestatori di servizio e consumatori) (87/598/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino, considerando che nel libro bianco per il completamento del mercato interno è stato assunto l'impegno di formulare proposte per adeguare le innovazioni e le legislazioni relative ad i nuovi mezzi di pagamento alle dimensioni di tale mercato; considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio, il 12 gennaio 1987, una comunicazione intitolata « Una prospettiva per l'Europa: le carte elettroniche di pagamento » (1); considerando che lo sviluppo tecnologico è strettamente legato all'unificazione del mercato interno e che pertanto il pagamento elettronico dovrebbe contribuire al rapido ammodernamento dei servizi bancari, del commercio e delle industrie di telecomunicazione e d'informazione; considerando che i consumatori possono legittimamente aspettarsi sicuri vantaggi da questa evoluzione; considerando che l'azione comunitaria dovrebbe aggiungervi il vantaggio di un grande mercato; considerando che lo sviluppo dei nuovi mezzi di pagamento si inserisce nella prospettiva dell'integrazione finanziaria e monetaria della Comunità e dell'ampliamento dell'Europa dei cittadini; considerando che la libera circolazione delle merci e dei capitali sarà pienamente efficace soltanto se potrà beneficiare dei supporti tecnologici offerti dai nuovi mezzi di pagamento; considerando che questi nuovi mezzi devono essere messi a disposizione degli operatori economici in condizioni equivalenti in tutti gli Stati membri, quantunque la Commissione sia conscia del fatto che lo sviluppo delle carte di pagamento, secondo la definizione del documento COM (86) 754 def., punto 12: carte di pagamento munite di piste magnetiche e/o di microprocessore, può assumere un significato assai diverso da uno Stato membro all'altro e lascia aperte altre alternative; considerando che è necessario operare di comune accordo per stabilire norme e modalità d'uso che consentano la compatibilità e la complementarità dei sistemi di pagamento nell'interesse degli utilizzatori europei; considerando che è opportuno formulare alcuni principi generali di comportamento leale nelle relazioni fra istituti finanziari (banche e istituti di credito), commercianti o prestatori di servizi e consumatori titolari delle carte; considerando che una tale formulazione favorirà l'applicazione rapida ed efficace delle nuove tecnologie; considerando che lo sviluppo eterogeneo e non coordinato di dette tecnologie dovrebbe permettere di sfruttare l'opportunità offerta di realizzare l'auspicata compatibilità dei sistemi elettronici di pagamento europei; considerando che la compatibilità delle carte e l'interconnessione delle reti europee dovrebbero realizzarsi in modo da permettere una reciproca apertura dei sistemi e l'unificazione delle principali norme di utilizzazione; considerando che, sebbene la decisione di rendere i sistemi compatibili spetti soprattutto alle banche ed agli altri istituti finanziari interessati, la Commissione deve garantire che i progressi realizzati in questa prospettiva non pregiudichino la libera concorrenza all'interno del mercato europeo; considerando che risulta evidente che il voler definire sin d'ora, a livello comunitario, il funzionamento di sistemi in piena evoluzione in modo rigido e dettagliato, rischierebbe di condurre alla fissazione di norme facilmente obsolete che costituirebbero finanche un freno allo sviluppo elettronico; che ciò non pregiudica tuttavia l'opportunità di determinare i principi essenziali per la protezione dei consumatori nel settore in questione; considerando nondimeno che è opprtuno che la Commissione vigili, allo stadio attuale, affinché tutti i progressi in materia siano realizzati nel rispetto delle regole del trattato e che essa cerchi di fissare e promuovere un consenso sull'evoluzione di questi sistemi, nell'interesse europeo; considerando che, di fatto, la mancanza di uno sviluppo su vasta scala nell'insieme degli Stati membri di queste nuove tecnologie non consente ancora di individuare con precisione tutti i problemi specifici che potrebbero porsi soprattutto nell'ultima fase delle reti e dell'utilizzazione dei nuovi mezzi di pagamento; considerando che per questo motivo un approccio « incentivante » quale un codice di buona condotta consente, per la sua elasticità, un adeguamento più facile alle evoluzioni di queste nuove tecnologie, RACCOMANDA: a tutti i partner economici interessati di conformarsi alle disposizioni del « Codice di buona condotta in materia di pagamento elettronico » che segue: (1) Documento COM (86) 754 def. CODICE EUROPEO DI BUONA CONDOTTA IN MATERIA DI PAGAMENTO ELETTRONICO I. OBIETTIVI DEL CODICE 1. Il codice riassume le condizioni che devono essere soddisfatte per permettere lo sviluppo dei nuovi mezzi di pagamento elettronici a vantaggio di tutti i partner economici e rappresentare: - per i consumatori, sicurezza e comodità; - per i prestatori e gli emittenti, un aumento di produttività ed una maggiore sicurezza; - per l'industria europea, un mercato trainante. 2. I principi di lealtà devono essere rispettati da tutti coloro che applicano i sistemi basati su carte di pagamento o che li utilizzano. 3. L'evoluzione tecnologica dovrebbe rispondere ad una concezione europea dei mezzi di pagamento elettronico con una interoperatività la più generale possibile per evitare qualsiasi compartimentazione dei sistemi e quindi del mercato. II. DEFINIZIONI Ai sensi del presente codice si intende: 1. « per pagamento elettronico »: ogni operazione di pagamento effettuata mediante una carta a pista o a piste magnetiche o incorporante un microprocessore, presso un terminale di pagamento elettronico (TPE) o un terminale punto di vendita (TPV). Sono esclusi dal codice: - le carte shopping non conformi alla definizione del pagamento elettronico che precede, - le carte che hanno finalità diverse dal pagamento diretto o a termine; - i pagamenti in assegno garantiti da una carta di banca; - i pagamenti mediante carta secondo procedimenti meccanici (fatture - quietanze); 2. « per emittente »: qualsiasi istituto di credito o organizzazione di carte che possono rilasciare una carta di pagamento ad uso elettronico; le imprese di produzione o di servizi che possono anch'esse rilasciare questo tipo di carta; 3. « per prestatori »: le imprese commerciali o di servizi; 4. « per consumatori »: i titolari di carte; 5. « per interoperatività »: situazione nella quale le carte emesse in uno Stato membro e/o appartenenti ad un determinato sistema di carte possono essere utilizzate in altri Stati membri e/o in altre reti messe a punto da un altro sistema; ciò presuppone una compatibilità tecnologica delle carte e dei lettori usati nei vari sistemi nonché un'apertura dei sistemi stessi mediante accordi basati sul principio di reciprocità. III. PRINCIPI GENERALI 1. Contratti a) I contratti conclusi dagli emittenti o dal loro rappresentante sia con i prestatori sia con i consumatori sono scritti, e devono far seguito a una domanda preventiva. Essi definiscono con precisione le condizioni generali e particolari dell'accordo. b) Essi sono redatti nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale si svolgono le operazioni. c) Ogni tariffazione dovrà essere trasparente, tenendo conto degli oneri e dei rischi reali, e non dar luogo a restrizioni alla libera concorrenza. d) Tutte le condizioni, purché conformi alla legge, sono liberamente negoziabili e chiaramente stipulate nel contratto. e) Le condizioni specifiche di rescissione del contratto devono essere precisate e portate a conoscenza delle parti prima di concludere il contratto. 2. Interoperatività L'interoperatività dovrebbe essere a termine (1) totale ed universale almeno nella Comunità onde consentire al prestatore di servizi ed al consumatore di affiliarsi alla(e) rete(i) o emittente(i) di sua scelta, ove ogni terminale può trattare tutte le carte. 3. Attrezzatura a) I terminali di pagamento elettronico devono effettuare la registrazione, il controllo e la trasmissione del pagamento e possono essere integrati in un terminale punto di vendita. b) Il prestatore, se lo desidera, deve avere la possibilità di attrezzarsi con un unico terminale polivalente. c) Il prestatore deve poter scegliere liberamente il suo terminale punto di vendita. Egli è libero di noleggiarlo, o di acquistarlo all'unica condizione che sia riconosciuto conforme ai requisiti dell'intero sistema di pagamento e si inserisca nel processo di interoperatività. 4. Protezione dei dati e sicurezza a) Il pagamento elettronico è irreversibile. L'ordine dato mediante carta di pagamento è irrevocabile e rende impossibile qualsiasi opposizione. b) I dati trasmessi, all'atto del pagamento, alla banca del prestatore e successivamente all'emittente non devono assolutamente recare pregiudizio alla tutela della vita privata. Essi sono rigorosamente limitati a quelli normalmente previsti per assegni e giroconto. c) L'insieme dei problemi posti dalla protezione dei dati e dalla sicurezza devono essere chiaramente menzionati e risolti a tutti i livelli nei contratti tra le parti. d) I contratti non devono pregiudicare la libertà di gestione e di concorrenza tra i prestatori di servizi. 5. Accesso equo al sistema a) Indipendentemente dalla loro importanza economica un equo accesso al sistema di pagamento elettronico deve essere offerto a tutti i prestatori di servizi interessati. L'accesso può essere rifiutato a un prestatario soltanto per motivi legittimi. b) La rimunerazione degli stessi servizi per le operazioni all'interno di uno Stato membro e per le operazioni transnazionali con altri paesi della Comunità non deve comportare differenze ingiustificate tra servizi interessati e operazioni transnazionali, in particolare nelle regioni frontaliere. IV. DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI 1. Concernenti le relazioni tra emittenti e prestatori a) Per favorire la compatibilità fra sistemi di carte diverse, i contratti stipulati fra emittenti e prestatori non devono contenere clausole di esclusività che esigerebbero che il prestatore si limiti al solo sistema con il quale ha contratto un accordo. b) I contratti devono consentire ai prestatori di servizi di far valere un'effettiva concorrenza tra i vari emittenti. Le disposizioni vincolanti devono essere strettamente limitate alle esigenze tecniche che garantiscono il buon funzionamento del sistema. 2. Concernenti le relazioni tra emittenti e consumatori Il consumatore titolare della carta prenderà tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza della carte emessa e si atterrà alle condizioni particolari (perdita o furto) del contratto che ha firmato. 3. Concernenti le relazioni tra prestatore e consumatore Il prestatore affigge in modo ben visibile le carte o le sigle delle carte oggetto della sua affiliazione e che è tenuto ad accettare. Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) Data del completamento del mercato interno, cioè il 31. 12. 1992.