87/592/CEE: Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1987 che stanzia un importo di 60 milioni di ECU per l' attuazione di un programma speciale comunitario a favore di alcuni paesi africani poveri e fortemente indebitati
Gazzetta ufficiale n. L 356 del 18/12/1987 pag. 0054 - 0055
***** DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1987 che stanzia un importo di 60 milioni di ECU per l'attuazione di un programma speciale comunitario a favore di alcuni paesi africani poveri e fortemente indebitati (87/592/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, in appresso denominata « terza convenzione », visto l'accordo interno del 1985 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, in appresso denominato « accordo interno », modificato dalla decisione 86/281/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, considerando che, durante il Vertice di Venezia del giugno 1987, sono stati esaminati con particolare attenzione i problemi di indebitamento ed è stata riconosciuta la necessità di trattare in modo speciale le difficoltà in cui versano i paesi poveri e fortemente indebitati dell'Africa subsahariana; considerando che è opportuno attuare, nel biennio 1988/1989, un programma speciale di 100 milioni di ECU a favore di questi paesi, per finanziare aiuti fuori progetto a esborso rapido, e che 40 milioni di ECU verranno prelevati sulle rimanenze disponibili delle convenzioni precedenti; considerando che, per procurare i 60 milioni di ECU non coperti da tali rimanenze, è opportuno avvalersi delle possibilità offerte dall'articolo 9, paragrafo 1 dell'accordo interno per finanziare parte di questo programma speciale; considerando che nella sua sessione del 14-15 dicembre 1987 il Consiglio ha stabilito le condizioni per l'attuazione di questo programma, in particolare i criteri per la scelta dei paesi beneficiari, DECIDE: Articolo 1 I pagamenti, proventi e redditi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 dell'accordo interno, aumentati, se del caso, degli interessi sui saldi attivi, calcolati conformemente ai termini dello scambio di lettere del 30 maggio 1985 e del 9 luglio 1985 tra il presidente della Banca europea per gli investimenti ed il presidente del Consiglio delle Comunità europee, sono destinati, fino a concorrenza di 60 milioni di ECU e previa detrazione delle commissioni dovute alla Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata « Banca », al finanziamento di parte di un programma speciale comunitario a favore dei paesi poveri e fortemente indebitati dell'Africa subsahariana, in appresso denominato « programma speciale ». Articolo 2 L'importo di cui all'articolo 1 verrà destinato, secondo le procedure della terza convenzione, al finanziamento di aiuti fuori progetto non rimborsabili, destinati a programmi settoriali o generali d'importazione, purché si tratti di importazioni fondamentali che contribuiscano a ottimizzare il rendimento dei settori produttivi e a soddisfare le esigenze fondamentali dell'uomo. Articolo 3 Potranno beneficiare del programma speciale paesi: - poveri, cioè paesi che possono beneficiare delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo, - le cui capacità d'importazione siano seriamente compromesse dall'onere del debito, - che si siano impegnati ad intraprendere sforzi significativi di adeguamento economico e che abbiano preso misure a tale fine, alle condizioni definite nelle conclusioni del Consiglio del 14-15 dicembre 1987 relative al programma speciale. Articolo 4 L'importo di cui all'articolo 1 è ripartito tra gli Stati membri secondo i criteri di finanziamento in vigore per la terza convenzione. La Banca lo versa alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, articolata proporzionalmente ai suddetti criteri di finanziamento, con scadenza semestrale e nei limiti degli importi in ECU disponibili per Stato membro, fino a concorrenza dei rispettivi massimali risultanti dai criteri di finanziamento. Le partecipazioni degli Stati membri non coperte dagli importi disponibili di cui all'articolo 1 verranno prefinanziate, per gli Stati che lo desiderino e fatta eccezione per la parte costituita da prelievi effettuati dagli Stati membri successivamente al 1o luglio 1987, mediante un anticipo di tesoreria del Fondo europeo di sviluppo (FES), che sarà progressivamente scaricato mediante le future entrate su questi conti. Articolo 5 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente U. ELLEMANN-JENSEN (1) GU n. L 178 del 2. 7. 1986, pag. 13.