31987D0568

87/568/CEE: Decisione della Commissione del 25 novembre 1987 che modifica la decisione 87/429/CEE che autorizza il Portogallo a importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto nel periodo dal 1 luglio 1987 al 30 giugno 1988 (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 04/12/1987 pag. 0038 - 0038


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1987

che modifica la decisione 87/429/CEE che autorizza il Portogallo a importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto nel periodo dal 1o luglio 1987 al 30 giugno 1988

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(87/568/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in appresso denominato « l'atto », in particolare l'articolo 303, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 (2),

considerando che, in applicazione dell'articolo 303, terzo comma dell'atto, il Portogallo è stato autorizzato con decisione 87/429/CEE della Commissione (3) a importare dai paesi terzi determinati quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto per il periodo compreso tra il 1o luglio 1987 e il 30 giugno 1988; che tale autorizzazione riguarda un quantitativo di 71 000 t di zucchero bianco; che da un riesame del bilancio di previsione su cui si è basata la suddetta decisione è emerso che, in seguito alle modifiche subite dalle varie disponibilità d'approvvigionamento del Portogallo in zucchero greggio comunitario, è necessario ritoccare il quantitativo stabilito dalla suddetta decisione, portandolo a 122 000 t;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 87/429/CEE della Commissione, i termini « 71 000 t di zucchero bianco » sono sostituiti dai termini « 122 000 t di zucchero bianco ».

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 25 del 29. 1. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 228 del 15. 8. 1987, pag. 50.