87/539/CEE: Decisione della Commissione del 29 ottobre 1987 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (regione Veneto) conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 321 del 11/11/1987 pag. 0032 - 0033
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1987 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (regione Veneto) conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (87/539/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 (2), in particolare l'articolo 25, considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85, il governo italiano ha notificato: - la decisione n. 230, del 24 luglio 1986, della regione Veneto, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 797/85, - la decisione n. 1381, del 2 aprile 1987, della regione Veneto, recante disposizioni d'applicazione dei titoli I, II e III della decisione n. 230, del 24 luglio 1986, - la legge n. 14, del 5 marzo 1987, della regione Veneto, recante provvedimenti per l'insediamento e la permanenza dei giovani e per i servizi sostitutivi in agricoltura; considerando che conformemente all'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione deve decidere, sulla base della conformità delle suette disposizioni alle norme del regolamento summenzionato e tenendo conto degli obiettivi del medesimo, nonché del nesso necessario fra le varie misure, se ricorrono i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità; considerando che la decisione n. 230, del 24 luglio 1986, della regione Veneto, nel testo della decisione n. 1381, del 2 aprile 1987, risponde alle condizioni e agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 797/85; considerando che il titolo I della legge n. 14, del 5 marzo 1987, della regione Veneto risponde alle condizioni e agli obiettivi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 797/85; che tale constatazione si fonda sull'ipotesi che le misure di cui al precitato titolo I vengano applicate conformemente ai principi e ai criteri stabiliti dalla decisione n. 1381, del 2 aprile 1987, per quanto riguarda gli aiuti specifici previsti per i giovani agricoltori; considerando che il titolo II della legge n. 14, del 5 marzo 1987, della regione Veneto risponde alle condizioni e agli obiettivi di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 797/85; considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari della questione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione n. 230, del 24 luglio 1986, della regione Veneto - per effetto della decisione n. 1381, del 2 aprile 1987, di detta regione - nonché la legge n. 14, del 5 marzo 1987, della stessa regione - sempreché le misure contemplate dal titolo I di quest'ultima vengano applicate conformemente ai principi e ai criteri enunciati dalla decisione n. 1381, del 2 aprile 1987, per quanto riguarda gli aiuti specifici previsti per i giovani agricoltori - rispondono alle condizioni prescritte per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85. Articolo 2 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, p. 1.