31987D0419

87/419/CEE: Decisione della Commissione dell'11 febbraio 1987 relativa a una legge regionale recante interventi straordinari per la pesca marittima in Sicilia, instaurata dal governo italiano (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 227 del 14/08/1987 pag. 0050 - 0054


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1987

relativa a una legge regionale recante interventi straordinari per la pesca marittima in Sicilia, instaurata dal governo italiano

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(87/419/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato dall'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 28,

vista la direttiva 83/515/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1983, relativa a talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca (2), modificata dalla direttiva 85/590/CEE (3), in particolare l'articolo 12,

dopo avere intimato agli interessati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato, di presentare le loro osservazioni (4) e viste le medesime,

considerando quanto segue:

I

Antefatto e descrizione

Procedura

Con lettera della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, del 3 giugno 1983, il governo italiano ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, un disegno di legge regionale della Sicilia recante interventi straordinari per la pesca marittima.

Il disegno di legge prevedeva una sovvenzione per tonnellata di stazza lorda (tsl) ai pescatori siciliani per il 1983.

Con lettera della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, del 6 aprile, del 13 luglio e del 6 agosto 1984, il governo italiano ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, un disegno di legge regionale della Sicilia intitolato « Interventi nei settori della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ». Tra le misure di aiuti previste da tale disegno di legge figura l'estensione degli interventi straordinari per la pesca marittima sotto forma di aiuto per tonnellata di stanza lorda nel 1984.

Con lettere dell'8 gennaio, del 30 aprile e del 2 agosto 1985, il governo italiano ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, un nuovo disegno di legge recante interventi straordinari nel settore della pesca marittima. Questo nuovo disegno di legge modifica la legge precedente, sostituendo l'aiuto per tsl con un aiuto all'arresto temporaneo dei pescherecci nello spirito della direttiva 83/515/CEE.

Aiuto per tsl ai pescatori siciliani

Si tratta di una sovvenzione diretta in rapporto al numero totale di tsl del peschereccio. La sovvenzione è limitata a 400 000 Lit/tsl per le navi aventi un tonnellaggio inferiore a 70 tsl, a 380 000 Lit/tsl per le navi con tonnellaggio compreso fra 71 e 150 tsl e a 370 000 Lit/tsl per le navi con stazza superiore a 150 tsl. Per poter beneficiare della totalità della sovvenzione, deve essere comprovata un'attività di pesca di almeno 26 giorni o 156 ore su un periodo di due mesi. Per un'attività di durata inferiore, la sovvenzione è ridotta proporzionalmente. L'utilizzazione dell'aiuto, il cui bilancio nel 1983 è stimato a 25 miliardi di Lit, non è subordinata ad alcuna condizione.

Il governo italiano ha giustificato la concessione dell'aiuto con la grave crisi del settore. Nonostante l'attuazione in Sicilia di misure di carattere strutturale (5) sono necessari interventi straordinari per salvaguardare il livello dell'occupazione nel settore della pesca. Inoltre, con decisione 83/246/CEE (6), la Commissione ha vietato l'erogazione dell'aiuto al carburante per cui il governo italiano è stato indotto a prevedere un altro tipo di aiuto, che soddisfi immediatamente le esigenze dei pescatori in difficoltà.

Il rifinanziamento di questo aiuto per il 1984 era previsto secondo le condizioni già applicate.

Aiuto all'arresto temporaneo delle navi

Questo regime, instaurato per tre anni, prevede la concessione di un premio giornaliero di immobilizzazione, calcolato in base al 12 % del valore della nave sul mercato, a condizione che le navi abbiano un'attività di pesca di almeno 120 giorni all'anno, che il periodo di immobilizzazione sia almeno di 45 giorni, consecutivi o no, cumulati con un periodo di arresto tecnico di 52 giorni nel 1985, di 82 giorni nel 1986 e di 115 a decorrere

dal 1987. Il valore delle navi è calcolato in base a una stima del costo del peschereccio allo stato nuovo, a seconda del tipo, previa applicazione di coefficienti di deprezzamento. Il bilancio previsto per questo aiuto è di 25 miliardi di Lit all'anno, compreso il versamento ai membri dell'equipaggio di un'indennità giornaliera di 25 000 Lit per ogni giorno di arresto della nave.

Il governo italiano ha giustificato questa nuova misura con la necessità di rispondere alle obiezioni della Commissione circa l'incompatibilità della legge vigente e di adattare gli interventi finanziari della regione Sicilia, per renderli compatibili con la normativa comunitaria. Inoltre ciò consentirebbe di adattare le capacità della flotta alle possibilità di cattura nella prospettiva dell'applicazione di una politica di « riposo biologico ».

Gli aiuti descritti sono contemplati dagli articoli 92, 93 e 94 del trattato in virtù delle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 3796/81 e dell'articolo 12 della direttiva 83/515/CEE.

Esame da parte della Commissione

Aiuto per tsl

Al termine di un primo esame, la Commissione ha ritenuto che l'aiuto per tsl concesso nel 1983 ai pescatori siciliani costituisca un aiuto al funzionamento senza reale contropartita da parte dei beneficiari e senza effetti strutturali sulla loro situazione economica. Tale aiuto, esercitando una considerevole incidenza diretta sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, è da considerare incompatibile con il mercato comune. La Commissione ha quindi deciso di avviare nei confronti di detto aiuto per tsl la procedura d'esame prevista nell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE e, con lettera del 2 agosto 1983, ha intimato al governo italiano di presentarle le sue osservazioni.

Poiché il governo italiano ha previsto il rifinanziamento dell'aiuto per il 1984, senza modificare le modalità di concessione, la Commissione ha deciso d'estendere a detto rifinanziamento la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, già avviata nei confronti dello stesso aiuto nel 1983. Con lettera dell'8 ottobre 1984 la Commissione ha intimato al governo italiano di presentarle le sue osservazioni.

Aiuto all'arresto temporaneo delle navi

Al termine di un primo esame, la Commissione ha ritenuto che l'aiuto all'arresto temporaneo delle navi non potesse beneficiare di una delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato. Le condizioni di concessione dell'aiuto sono infatti diverse e meno vincolanti rispetto a quelle previste dalla direttiva comunitaria. Il calcolo del periodo di arresto supplementare, partendo da un numero di giorni all'anno fissato forfettariamente, non garantisce infatti uno sforzo complementare rispetto alla media dei giorni di arresto degli anni precedenti. Inoltre l'accettazione del valore reale invece del valore di acquisto o del valore assicurato della nave come base di calcolo del premio d'immobilizzazione sarebbe consentita soltanto in considerazione del carattere specifico del settore della pesca marittima in Sicilia rispetto al resto della Comunità. Ora, i coefficienti di deprezzamento proposti dal governo italiano non corrispondono alla realtà costatata sul mercato delle navi in Sicilia e la loro applicazione determina un aumento artificiale dei premi d'immobilizzazione. La concessione di questo aiuto ai pescatori siciliani recherebbe quindi pregiudizio agli altri pescatori della Comunità, che rispettano le disposizioni della direttiva 83/515/CEE.

Conseguentemente la Commissione ha deciso d'avviare nei confronti dell'aiuto in questione la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato e, con lettera del 20 settembre 1985, essa ha intimato al governo italiano di presentarle le sue osservazioni.

Osservazioni degli interessati

Diversi Stati membri hanno comunicato le loro osservazioni alla Commissione, condividendo il parere di quest'ultima.

II

Osservazioni del governo italiano

Aiuto per tsl

Il governo italiano non ha formulato osservazioni di merito sull'aiuto in questione.

Con lettera del 25 gennaio 1985, in risposta alla lettera d'intimazione della Commissione dell'8 ottobre 1984, il governo italiano ha informato che il problema dell'aiuto per tsl sarà risolto nel quadro del nuovo disegno di legge sull'aiuto all'arresto temporaneo delle navi, notificato alla Commissione all'inizio di gennaio 1985.

Aiuto all'arresto temporaneo delle navi

Nelle sue risposte del 20 gennaio e del 3 aprile 1986, il governo italiano ha illustrato innanzitutto l'evoluzione degli interventi finanziari nel settore della pesca in Sicilia. Negli anni 1975-1980 si è perseguito l'obiettivo della qualificazione della flotta da pesca e del miglioramento delle attrezzature per consentire un razionale sfruttamento delle risorse. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto grazie alle misure previste dalla legge regionale n. 5/85 del 13 marzo 1985, e dalla legge regionale n. 1/80 del 4 gennaio 1980. Negli anni 1980-1984, la difficile situazione della flotta siciliana ha obbligato il governo, in attesa di una razionalizzazione della pesca grazie ai risultati delle misure previste della leggi citate, ad attuare interventi straordinari, come l'aiuto al carburante (secondo semestre 1980-1982) e l'aiuto per tsl (1983-1984). Infine dal 1985 le autorità regionali siciliane hanno inteso risolvere i problemi derivanti dal divieto da parte della Commissione degli interventi straordinari instaurando un regime di aiuti ispirato alla direttiva 83/515/CEE ma che tiene conto anche della natura specifica dei problemi sociostrutturali della pesca in Sicilia. Ciò rappresenta un'inversione di tendenza rispetto all'incentivazione della pesca mediante una politica d'intervento, incoraggiando invece una riduzione dell'attività di pesca e quindi il riposo biologico e il ripopolamento alieutico.

Per quanto riguarda il progetto d'aiuto vero e proprio, il governo italiano ha osservato che:

- il calcolo del periodo di fermo sulla base del numero di giorni supplementari rispetto a un periodo di arresto tecnico fissato forfettariamente è stato scelto per far fronte alle grandi difficoltà di gestione e di controllo, in particolare l'impossibilità di calcolare l'arresto effettivo negli anni precedenti. Conseguentemente ci si è attenuti a cifre forfettarie che corrispondono a 115 giorni di arresto tecnico a decorrere dal 1987, conformemente alla direttiva, e a cifre inferiori per gli anni 1985 e 1986, tenuto conto del diverso carattere dei problemi sociostrutturali della pesca siciliana;

- il valore di mercato delle navi è stato definito in base a indici forfettari, poiché il valore d'acquisto o il valore assicurato (previsti nella direttiva come sole basi di calcolo) non costituirebbero per i pescatori un incentivo all'arresto, in considerazione dell'età della maggior parte delle navi, dell'elevato tasso d'inflazione, della mancanza d'assicurazione o della sottovalutazione.

I coefficienti di deprezzamento proposti dalle autorità siciliane non possono essere ridotti senza incidere in senso dissuasivo sulla propensione all'arresto delle navi, che è l'obiettivo perseguito dalla Comunità. Tuttavia le autorità siciliane sarebbero disposte a modificare i coefficienti di deprezzamento a decorrere dal 1987 per le navi di lunghezza inferiore ai 18 m, al fine di ottenere, per le navi più vecchie, un valore residuo del 45 % invece del 60 %.

III

Valutazione giuridica

Aiuto per tsl

L'aiuto sotto forma di sovvenzione diretta per tsl delle navi rappresenta un aiuto diretto alla tesoreria dei beneficiari e ha quindi un effetto immediato sui costi di produzione, procurando ai pescatori siciliani un vantaggio sicuro rispetto agli altri pescatori comunitari. Questo aiuto non è subordinato ad alcuna condizione per i beneficiari né a un piano di ristrutturazione che consentisse di superare le difficoltà che sono all'origine della loro situazione.

Il riferimento al nuovo disegno di legge che prevede l'instaurazione di un regime d'aiuto all'arresto temporaneo delle navi, modificando quindi l'aiuto in questione, non toglie a quest'ultimo il suo carattere d'aiuto diretto alla tesoreria che incide sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri.

Aiuto all'arresto temporaneo delle navi

Gli articoli 3 e 4 della direttiva 83/515/CEE prevedono la concessione, a talune condizioni, di un premio giornaliero di immobilizzazione delle navi da pesca. Il premio viene concesso per periodi di fermo di almeno 45 giorni supplementari rispetto alla media, constatata o stimata forfettariamente per tipo di peschereccio, dei giorni di arresto dei tre anni civili precedenti la data della prima domanda di concessione del premio. Quest'ultimo viene calcolato in base al 12 % al massimo del valore di acquisto o del valore assicurato della nave per un'attività di pesca media annua di 250 giorni. Le navi devono avere una lunghezza fra perpendicolari pari o superiore a 18 m ed essere entrate in servizio dopo il 1o gennaio 1958. L'applicazione della direttiva è facoltativa e gli Stati membri che l'adottano secondo le condizioni stabilite possono chiedere il rimborso del 50 % delle spese ammissibili.

Le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca (1) precisano che gli aiuti nazionali all'arresto temporaneo dell'attività di pesca non contemplati dalla direttiva 83/515/CEE, che limita l'intervento alle navi aventi una lunghezza fra perpendicolari pari o superiore a 18 m, sono compatibili con il mercato comune, purché le condizioni di concessione degli aiuti siano analoghe o altrettanto rigorose di quelle stabilite da detta direttiva e che l'aliquota del premio giornaliero di immobilizzazione sia calcolata secondo i criteri previsti nella direttiva.

L'aiuto della regione Sicilia all'arresto temporaneo delle navi, ispirato alle disposizioni della direttiva 83/515/CEE, non può considerarsi alla stregua di un'applicazione della medesima, tenuto conto delle disposizioni che disciplinano la concessione dell'aiuto.

Le condizioni di concessione dell'aiuto siciliano sono analoghe, ma meno rigorose di quelle della direttiva comunitaria. Sebbene il numero di giorni d'immobilizzazione normale minima fissato anticipatamente aumenti ogni anno, tale numero raggiunge il minimo forfettario di 115 giorni, fissato dalla direttiva comunitaria, solo nel terzo anno di applicazione.

Tenuto conto della particolare situazione della flotta siciliana e dell'impossibilità di controllare l'arresto effettivamente osservato negli anni precedenti o di valutare un arresto forfettario per tipo di peschereccio, nonché dello sforzo crescente dei pescatori siciliani per ottenere l'aiuto in questione, si potrebbe eventualmente prendere in considerazione l'accettazione delle condizioni concernenti il numero di giorni di arresto, purché siano soddisfatte anche le altre condizioni di concessione del premio.

L'applicazione del valore reale delle navi invece del valore di acquisto o del valore assicurato per il calcolo del livello del premio d'immobilizzazione si potrebbe prendere in considerazione, se l'applicazione di questi ultimi valori si traducesse in premi di livello trascurabile e quindi non fosse realizzato l'obiettivo della misura in questione, e se il valore applicato riflettesse la realtà del mercato delle navi nel paese interessato.

In Italia l'elevato tasso d'inflazione e la struttura di età della flotta siciliana rendono il valore di acquisto un criterio inadeguato per il calcolo del premio di immobilizzazione. D'altra parte nemmeno la prassi assicurativa italiana per le piccole e medie navi consente di applicare questo valore per il calcolo del premio.

Il valore proposto dalle autorità regionali della Sicilia è basato su una stima del costo di costruzione per tsl e per ciascuna categoria di navi (cinque categorie, da meno di 15 tsl ad oltre 150 tsl), cui si applicano coefficienti di deprezzamento (3 gruppi) con un valore residuo delle navi, all'età di 10 anni, del 60 % rispetto al valore allo stato nuovo.

Secondo le informazioni della Commissione, i costi per tsl allo stato nuovo, considerati dalle autorità siciliane, riflettono la realtà del mercato italiano e più particolarmente della Sicilia. I coefficienti di deprezzamento non hanno invece un vero rapporto con la realtà del mercato italiano. L'applicazione dei coefficienti di deprezzamento del regime siciliano si tradurebbe in un aumento dei premi giornalieri d'immobilizzazione al di là del livello giustificato dalla realtà economica del settore della pesca in Sicilia rispetto al resto della Comunità. Un esempio di calcolo di questi premi mostra che, per la navi di più di dieci anni e applicando i coefficienti proposti dalla Sicilia, tali premi supererebbero del 14-166 %, a seconda del tipo e dell'età della nave, i premi ammissibili.

L'aiuto in questione sebbene ispirato alla direttiva 83/515/CEE, non soddisfa i requisiti in essa previsti né le condizioni relative agli aiuti nazionali nel settore della pesca. In tal senso, l'aiuto si configura come un sostegno della tesoreria dei beneficiari, con un'incidenza immediata sulla concorrenza, soprattutto in quanto i pescatori degli altri Stati membri, incoraggiati a sospendere temporaneamente la loro attività nel quadro della direttiva 83/515/CEE o nel quadro di un regime d'aiuto nazionale complementare, non beneficerebbero degli stessi vantaggi dei pescatori siciliani.

L'accresciuta competitività risultante dagli aiuti previsti dalla legge regionale recante interventi straordinari per la pesca marittima in Sicilia ha ripercussioni negative sui produttori degli altri Stati membri. I prodotti della pesca destinati al consumo umano sono infatti oggetto di cospicui scambi intracomunitari, che rappresentano il 30 % circa del volume degli sbarchi per il consumo umano effettuati nella Comunità. Inoltre il mercato italiano dei prodotti della pesca è alimentato per la metà circa dai propri sbarchi, per il 15 % circa da importazioni dagli altri Stati membri e per il 35 % circa da importazioni dai paesi terzi.

Infine l'Italia esporta il 14 % circa della sua produzione, di cui quasi la metà negli altri Stati membri (dati 1984). Nel settore della pesca la regione Sicilia non è affatto isolata ma ha legami commerciali con il resto dell'Italia e con i paesi stranieri.

IV

Trattandosi di azioni di sostegno finanziate con risorse statali e che rafforzano la posizione concorrenziale dei produttori siciliani rispetto a quella degli altri Stati membri, l'aiuto per tsl e l'aiuto per l'arresto temporaneo delle navi da pesca rientrano nell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, che sancisce l'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti che rispondono ai criteri di cui al suddetto articolo 92, paragrafo 1.

Le deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato, le sole che si possano invocare, riguardano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non solo in quello di settori particolari di un'economia nazionale. Tali deroghe devono essere interpretate rigorosamente nell'esaminare i programmi di aiuto a finalità regionale o settoriale o i casi individuali d'applicazione di regimi generali di aiuto. Le deroghe possono essere concesse soltanto nei caso in cui la Commissione possa accertare che l'aiuto è necessario alla realizzazione di uno degli obiettivi contemplati dalle disposizioni in questione.

Concedere le suddette deroghe ad aiuti che non prevedono una contropartita significherebbe danneggiare gli scambi fra gli Stati membri e creare distorsioni di concorrenza non giustificati dall'interesse comunitario.

Nella fattispecie tale contropartita è risultata inesistente e il governo italiano non ha potuto dare, né la Commissione trovare, una giustificazione che consentisse di stabilire che l'aiuto in questione soddisfa le condizioni per l'applicazione di una delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Non trattandosi di aiuti intesi a favorire o a facilitare lo sviluppo di alcune regioni, non è applicabile l'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato, per quanto riguarda gli aspetti regionali.

Gli aiuti non constituiscono nemmeno un importante progetto di comune interesse europeo né misure intese a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economica italiana. Conseguentemente l'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato non è applicabile.

Per quanto riguarda la deroga per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, gli aiuti in questione intesi a ridurre talune spese di funzionamento non possono esercitare un effetto di sviluppo economico ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Inoltre l'entità degli scambi intracomunitari dei prodotti della pesca non consente di considerare che le condizioni degli scambi non sarebbero alterate in misura contraria al comune interesse. Un aiuto ai proprietari di pescherecci in funzione soltanto del numero totale di tsl delle navi, essendo inteso a ridurre il costo di taluni mezzi di produzione, costituisce un aiuto al funzionamento senza un durevole effetto sulla situazione economica dei beneficiari. Un aiuto sotto forma di premio giornaliero d'immobilizzazione delle navi, secondo le modalità fissate dalle autorità regionali siciliane, deve essere parimenti considerato come un aiuto inteso a ridurre il costo di taluni mezzi di produzione e costituisce quindi un aiuto al funzionamento senza durevole effetto sulla situazione economica dei beneficiari.

Nella sua comunicazione al Consiglio, del 25 maggio 1978, relativa alla politica in materia di aiuti settoriali, la Commissione ha precisato che aiuti temporanei intesi a porre rimedio alle conseguenze sociali di una situazione di crisi devono perseguire obiettivi di ristrutturazione del settore interessato ed essere subordinati ad un'azione dei beneficiari intesa a facilitare il loro adattamento. Analogamente, nelle già menzionate linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca, la Commissione ha ricordato che gli aiuti al funzionamento di imprese sono generalmente incompatibili con il mercato comune, salvo che siano direttamente legati a un piano di ristrutturazione compatibile con lo stesso. Non è questo il caso degli aiuti in questione. Da quanto precede risulta che gli aiuti non soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione di una della deroghe previste all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato.

Data la possibilità che questi aiuti illegali siano già stati versati, la presente decisione non anticipa le conseguenze che la Commissione potrà trarne eventualmente per quanto riguarda il recupero delle somme impegnate, conformemente alla sua lettera agli Stati membri del 3 novembre 1983 concernente il recupero degli aiuti illegalmente concessi, soprattutto per quanto riguarda gli aiuti che fossero concessi dopo l'entrata in vigore della presente decisione (1),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto per tonnellata di stazza lorda e l'aiuto all'arresto temporaneo delle navi da pesca, di cui alle leggi n. 40/83 del 30 maggio 1983, n. 95/84 del 16 novembre 1984 e n. 9/85 del 3 gennaio 1985 della regione Sicilia, recanti interventi straordinari nel settore della pesca marittima, instaurate dal governo italiano nel 1983, 1984 e 1985, sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE. Detti aiuti devono quindi essere soppressi e non possono più essere concessi.

Articolo 2

La Repubblica italiana informa la Commissione entro il termine di un mese a decorrere dalla data di notificazione della presente decisione delle misure da essa adottate per conformarsi alla decisione stessa.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1987.

Per la Commissione

Antonio CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 15.

(3) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 49.

(4) GU n. C 241 del 10. 09. 1983, pag. 4.; GU n. C 331 dell'11. 12. 1984, pag. 2; GU n. C 315 del 6. 12. 1985, pag. 3.

(5) Legge n. 5 del 13 marzo 1975 e legge n. 1 del 4 gennaio 1980.

(6) GU n. L 137 del 26. 5. 1983, pag. 28.

(1) GU n. C 268 del 19. 10. 1985, pag. 2.

(1) GU n. C 318 del 24. 11. 1983, pag. 3.